Tipologia: CCNL
Data firma: 6 febbraio 2001
Validità: 01.02.2001 - 31.01.2004
Parti: Unci, Cnai, Ucict, Mcm-Cnai e Cisal, Fenasalc
Settori: Commercio, Cisal, Aziende fino a 14 dipendenti/soci
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.
Titolo II - Livelli di contrattazione: nazionale e regionale o provinciale o aziendale
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.
Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Articolo 5.
Articolo 6.
Articolo 7.
Titolo IV - Decorrenza - Durata
Articolo 8.
Titolo V - Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Articolo 9.
Articolo 10.
Articolo 11.
Titolo VI - Efficacia del contratto
Articolo 12.
Titolo VII - Mobilità e mercato del lavoro
Articolo 13.
Titolo VIII - Classificazione del personale
Articolo 14.
Articolo 15.
Titolo IX - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Articolo 16.
Articolo 17.
Articolo 18.
Titolo X - Assunzione - Documentazione - Visita medica
Articolo 19.
Articolo 20.
Articolo 21.
Articolo 22.
Titolo XI - Periodo di prova
Articolo 23.
Titolo XII - Orario di lavoro
Articolo 24.
Articolo 25.
Titolo XIII - Personale non soggetto a limitazione di orario
Articolo 26.
Titolo XIV - Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti
Articolo 27.
Titolo XV - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Articolo 28.
Articolo 29.
Articolo 30.
Titolo XVI - Lavoro straordinario
Articolo 31.
Titolo XVII - Lavoro a tempo determinato
Articolo 32.
Titolo XVIII - Lavoro parziale o part-time, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti
Articolo 33.
Articolo 34.
Titolo XIX - Apprendistato
Articolo 35.
Articolo 36.
Articolo 37.
Articolo 38.
• Norma transitoria.
Articolo 39.
Articolo 40.
Titolo XX - Formazione professionale - Contratto di formazione e lavoro
Articolo 41.
Articolo 42.
Articolo 43.
Articolo 44.
Articolo 45.
Titolo XXI - Lavoratori studenti
Articolo 46.
Titolo XXII - Contratto d'inserimento di lavoratori extracomunitari contratto d'inserimento di lavoratori portatori di handicap
Articolo 47.
Articolo 48.
Titolo XXIII - Occupazione femminile
Articolo 49.
Titolo XXIV - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Articolo 50.
 Articolo 51.
Articolo 52.
Articolo 53.
Articolo 54.
Titolo XXV - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Articolo 55.
Titolo XXVI - Intervallo per la consumazione dei pasti
Articolo 56.
Titolo XXVII - Congedo per matrimonio
Articolo 57.
Titolo XXVIII - Servizio militare - Volontariato
Articolo 58.
Articolo 59.
Titolo XXIX - Maternità
Articolo 60.
Titolo XXX - Ferie
Articolo 61.
Titolo XXXI - Aspettativa
Articolo 62.
Titolo XXXII - Malattia - Infortuni
Articolo 63.
• A. Periodo di comporto
• B. Trattamento economico
• C. Caso di malattia
• D. Caso d'infortunio o malattia professionale
Titolo XXXIII - Gratifica natalizia
Articolo 64.
Titolo XXXIV - Trattamento economico
Articolo 65.
Titolo XXXV - Aumenti periodici di anzianità
Articolo 66.
Titolo XXXVI - Trasferta - Indennità per uso di mezzo di trasporto di proprietà del lavoratore dipendente
Articolo 67.
Titolo XXXVII - Indennità in caso di morte
Articolo 68.
Titolo XXXVIII - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
Articolo 69.
Titolo XXXIX - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Articolo 70.
Articolo 71.
Titolo XL - Trattamento di fine rapporto
Articolo 72.
Titolo XLI - Cessione - Trasformazione dell'azienda - Liquidazione della cooperativa
Articolo 73.
Titolo XLII - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 74.
Titolo XLIII - Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 75.
Titolo XLIV - Divieti
Articolo 76.
Titolo XLV - Risarcimento danni
Articolo 77.
Titolo XLVI - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Articolo 78.
Titolo XLVII - Composizione delle controversie
Articolo 79.
Titolo XLVIII - Codice disciplinare
Art. 80 - Doveri del lavoratore dipendente.
• Disposizioni disciplinari.
Titolo XLIX - Patronati
Articolo 81.
Titolo L - Assistenza sanitaria e integrativa
Articolo 82.
Titolo LI - Previdenza integrativa
Articolo 83.
Titolo LII - Ente nazionale bilaterale delle organizzazioni autonome (Enboa)
Articolo 84.
Titolo LIII - Ente nazionale di mutualità delle organizzazioni autonome (Enmoa)
Articolo 85.
Nota a verbale.
Titolo LIV - Contratti di inserimento
Articolo 86.
Titolo LV - Contratti di riallineamento
Articolo 87.
Proprietà privata.
Norma transitoria.
Vacanza contrattuale.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende, per i dipendenti e soci delle cooperative esercenti attività nel settore del "commercio" (fino a 14 dipendenti o soci)

L'anno 2001 il giorno 6 del mese di febbraio in Roma tra
1. Unione Nazionale Cooperative Italia (Unci) [...];
2. Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori (Cnai) [...];
3. Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo (Ucict) [...];
4. Movimento Cooperative e Mutue Cnai (Mcm-Cnai) [...].
e
1. Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (Cisal) [...];
2. Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio (Fenasalc) [...].
si è stipulato il CCNL per i dipendenti delle aziende, per i dipendenti e i soci delle cooperative esercenti attività nel settore del "Commercio" fino a 14 dipendenti o soci, esso si compone:
A. Indice
B. Premessa
C. Titoli LV
D. Articoli 87

Premessa
Le OO.SS. e datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto una prima importante risposta alle esigenze, da più parti rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per un'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese.
Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla UE finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi UE hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le OO.SS. e datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le Parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle OO.SS. e datoriali, sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le OO.SS. e datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della CE.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori e originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
- il primo, di livello nazionale [...]
- il secondo, di livello regionale o provinciale o aziendale [...]
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto d'impresa e di associazione.
[...]
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire, in tutti gli ambiti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Le parti, infine s'impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" e allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere in tutte le aziende e le cooperative del settore del commercio, sotto qualsiasi forma e settore merceologico, che hanno alle proprie dipendenze fino a 14 dipendenti e limitatamente, per i soci lavoratori alle cooperative che prescelgono la formula del lavoro dipendenti. A titolo indicativo le aziende e le cooperative a cui si applica il presente CCNL sono:
a) alimentazione:
- commercio all'ingrosso e al minuto (alimentari misti) di generi alimentari;
- supermercati, ipermercati, soft e hard discount;
- commercio all'ingrosso e al minuto di: salumerie, salsamenterie, pizzicherie, droghe e coloniali, droghe e torrefazioni, cereali, legumi, foraggi, bestiame, carne macellate, pollame, uova, selvaggina, formaggi, burro, latte, latticini, verdure, frutta, vini, mosti, liquori, spumanti, birra, aceto, acque gassate, acque minerali, bibite, oli, affini e derivati;
- importatori e torrefattori di caffè;
- macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca o congelata;
- commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
- commercio al minuto all'ingrosso e in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati;
- aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattieri caseari;
- aziende e cooperative che esercitano il commercio di vini, ivi comprese: le aziende e cooperative che acquistano uve e mosti per la produzione dei vini, acquisti di vini per imbottigliamento e infiascamento e la relativa vendita;
b) merci d'uso e prodotti industriali:
- commercio all'ingrosso e al minuto di: tessuti di ogni genere, di pelli e di pelliccerie, di articoli casalinghi e ferramenta in genere, di articoli di elettricità di oreficeria e argenteria e materiali preziosi, di giocattoli, di libri e prodotti affini, di autoveicoli in genere, cicli e motocicli, parti di ricambio e accessori, di pneumatici, di oli lubrificanti, di prodotti petrolifici e assistenza in genere, di ferro, acciai e prodotti ferrosi, di macchine, strumenti e attrezzature in genere, di materiale chirurgico, sanitario, ottica, fotografia, strumenti musicali, apparecchi specifici, pesi-misure, pietre in genere, articoli tecnici di carboni fossili, carboni vegetali, di combustibili solidi, liquidi e liquefatti, di materiale da costruzione in genere, di prodotti per tappezzerie in genere, di prodotti chimici in genere, di prodotti chimico-farmaceutici, di prodotti per l'agricoltura, di legnami e affini, sughero giunchi, saggine, ecc.;
- rivendita di generi di monopolio;
- gestione di impianti di carburanti;
- aziende distributrice di metano compresso per automazione, imprese di riscaldamento;
c) fiori, piante ed affini:
- commercio all'ingrosso al minuto di piante; di fiori; di piante e fiori ornamentali; di piante aromatiche e officinali; di prodotti erboristici in genere e affini; di prodotti e articoli da giardinaggio.
Tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono rientrare nella sfera del commercio.
Le aziende possono superare il limite di 14 per un periodo non superiore a 6 mesi.
I dipendenti assunti con contratto a tempo determinato non vengono mai computati nel limite numerico delle 14 unità.
[...]
Le Parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o ai Fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali, provinciali e/o della UE, sia compreso l'impegno da parte delle aziende e delle cooperative all'applicazione del presente CCNL e di legge in materia di lavoro. [...]
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Titolo II - Livelli di contrattazione: nazionale e regionale o provinciale o aziendale
Articolo 2.

Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione di 2° livello: contratto integrativo regionale o provinciale o aziendale di settore.

Articolo 3.
[...]
Alla contrattazione collettiva di 1° livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.

Articolo 4.
La contrattazione collettiva di 2° livello sarà svolta in sede regionale o provinciale o aziendale. Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di 1° livello.
Alla contrattazione collettiva di 2° livello è demandato il provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
[...]
c) costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla legge n. 626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina e approvazione dei CFL, secondo la disciplina nazionale e le leggi vigenti;
e) attuazione della disciplina della formazione professionale;
f) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[...]

Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Articolo 5.

Le parti riconoscendo che, data la tipicità delle aziende e delle cooperative e la loro ridotta dimensione operativa non è possibile individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare 10 ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente o socio per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalla Organizzazioni stipulanti il presente CCNL.
Esse convengono, altresì che bisogna tenere in particolare considerazione il contenuto delle convenzioni nn. 87 e 98 di OIL, riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori, come anche dei datori di lavoro, ad organizzarsi in libere associazioni sindacali e datoriali e ad aderirvi senza impedimenti. Sia i lavoratori che i datori di lavoro hanno diritto a trattare liberamente e in piena autonomia.

Titolo IX - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Articolo 18.

Vengono considerati Jolly quei lavoratori dipendenti cui l'azienda e la cooperativa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nell'azienda e nella cooperativa stessa.
L'inquadramento dei jolly sarà al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte.

Titolo X - Assunzione - Documentazione - Visita medica
Articolo 20.

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[...]
3. libretto di "indennità sanitaria" per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
[...]

Articolo 21.
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda e della cooperativa per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, a cura di gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili, per maggiore gravosità con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

Titolo XII - Orario di lavoro
Articolo 24.

La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende e delle cooperative è fissato in 40 ore settimanali distribuito su 5 o 6 giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti, l'orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.
Per lavoro effettivo s'intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero; il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda e della cooperativa; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5, RD n. 1955 del 10.9.23.
La durata normale di lavoro per il lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa di cui all'art. 25 è fissata nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddiviso in più di 3 frazioni.
In relazione alle particolari esigenze delle aziende e delle cooperative, al fine di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo ai flussi di clientela e di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro, pari a 40 ore settimanali per 52 settimane annue, potrà essere distribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 12 ore e per un massimo di 16 settimane all'anno. Il recupero dovrà essere effettuato nei periodi di minore lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10%.
La contrattazione regionale o provinciale o aziendale potrà disciplinare la possibilità, per il lavoratore, di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurando comunque una certa estensione temporanea (flex-time).
La contrattazione regionale o provinciale aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione, a due o più lavoratori, dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro (job-sharing).
Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione integrativa regionale o provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutto il personale interessato l'orario di lavoro con indicazione dell'ora d'inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Durante l'orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'azienda e dalla cooperativa senza esserne autorizzato.
Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato "tempo" a disposizione del datore di lavoro.
[...]
Le Parti, per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo attuano una fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del DM 30.8.99.

Articolo 25.
Sempre in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione d'orario sancita dall'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692 approvata con RDL 6.12.23 n. 2657 e pubblicato nella GU n. 299 del 21.12.23, sono considerate tali le figure professionali, quali ad esempio:
a) custodi;
b) guardiani diurni e notturni;
c) portieri;
d) uscieri e inservienti;
e) commessi di negozi nelle città con meno di 5.000 abitanti;
f) personale addetto ai lavori di carico e scarico;
g) addetti ai centralini telefonici privati.

Titolo XIV - Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti
Articolo 27.

L'orario di lavoro dei minori d'età, tra i 15 anni compiuti e i 18 anni compiuti, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
L'orario di lavoro dei predetti minori non può durare senza interruzione più di 4,30 ore. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4,30 ore, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 minuti ai sensi della legge n. 977/67 e successive modificazioni e integrazioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste. L'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposti, insieme agli altri orari.

Titolo XV - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Articolo 28.

[...]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti norme di legge.

Articolo 30.
[...]
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6; il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22 alle ore 6, dovrà osservare un riposo di almeno 12 ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo XVI - Lavoro straordinario
Articolo 31.

[...]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite di 160 ore annue. Il lavoratore dipendente non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. [...]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia d'orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XVII - Lavoro a tempo determinato
Articolo 32.

In tutte le aziende e cooperative comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56 l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1, legge 18.4.62 n. 230, all'art. 12, legge 24.6.87 n. 195 e successive modificazioni e integrazioni è consentito, in relazione a particolari esigenze aziendali e al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:
[...]
k) per l'assistenza specifica nel campo della prevenzione, della sicurezza del lavoro e per l'ambiente.
[...]

Titolo XIX - Apprendistato
Articolo 35.

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla legge 19.1.95 n. 25, dal regolamento approvato dal DPR, 3.12.96 n. 16 e dall'art. 16, legge 21.6.97 n. 196 oltre che dalle norme del presente CCNL. Possono essere assunti, con contratto di apprendistato, i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 - ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2, Regolamento UE n. 2081/93. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti d'età di cui al precedente comma sono elevati di 2 anni. I soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge n. 482/68 e successive modificazioni e integrazioni. Stante la delicatezza delle problematiche innescate dalla legge n. 196/97, le parti s'impegnano ad incontrarsi con periodicità frequente, allo scopo di verificare le opportunità e gli effetti sull'occupazione, derivanti dall'applicazione concreta di tale istituto per i fini occupazionali.

Articolo 39.
Quanto ai contenuti dell'attività formativa si stabilisce che questa andrà articolata in contenuti a carattere trasversale e in contenuti a carattere professionale, riprendendo le indicazioni fornite a riguardo dai decreti del Ministero del lavoro 8.4.98 e del 20.5.99.
La durata della formazione è pari a quanto appresso riportato:

titolo di studioore di formazione medie annuali
scuola dell'obbligo120
attestato di qualifica professionale100
diploma di scuola media superiore80
diploma universitario 60
diploma di laurea60

Titolo XX - Formazione professionale - Contratto di formazione e lavoro
Articolo 41.

Nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti, il presente CCNL, preso atto che tutte le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento e all'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della necessità di una costante revisione delle conoscenze individuali, le aziende e le cooperative realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire:
a) un'efficace inserimento di tutti i lavoratori dipendenti neo-assunti;
b) un proficuo aggiornamento dei lavoratori dipendenti per quanto concerne la sicurezza, i nuovi metodi di lavoro, l'automazione dei processi produttivi;
c) un pronto inserimento dei lavoratori dipendenti nelle nuovi mansioni a seguito dell'avvicendamento degli stessi.

Articolo 43.
Le parti convengono che le caratteristiche dei CFL per l'acquisizione dei contenuti professionali sono indicate come segue: per l'acquisizione di professionalità elevata o professionalità intermedia o per agevolare l'inserimento professionale il CFL è consentito per il conseguimento della professionalità corrispondente al 1°-2°-3°-4°-5° livello d'inquadramento e ha una durata massima di 24 mesi. Esso deve prevedere una formazione massima di ore come dalla tabella dell'art. 39 del presente CCNL, da effettuarsi presso il luogo di lavoro.
[...]

Articolo 44.
La formazione sarà normalmente impartita da persone qualificate o dal datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per inserire il lavoratore nel processo produttivo per cui è stato avviato.

Articolo 45.
Ai lavoratori assunti con CFL sarà assicurato il trattamento normativo ed economico di cui al presente CCNL.

Titolo XXII - Contratto d'inserimento di lavoratori extracomunitari contratto d'inserimento di lavoratori portatori di handicap
Articolo 47.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Articolo 48.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Titolo XXIV - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Articolo 50.

Il lavoratore dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle aziende e nelle cooperative e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.

Titolo XXV - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Articolo 55.

[...]
Per i periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente o dell'azienda o della cooperativa è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.

Titolo XXVI - Intervallo per la consumazione dei pasti
Articolo 56.

La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora a un massimo di 2 ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti e il datore di lavoro.

Titolo XXIX - Maternità
Articolo 60.

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti e i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti.
[...]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per 3 mesi dopo il parto;
c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c);
e) per malattia del bambino d'età inferiore a 3 anni. Diritto riconosciuto anche al padre lavoratore anche se il figlio è adottivo o affidato, ai sensi della legge 4.5.83 n. 184;
f) durante il 1° anno di vita del bambino, il datore di lavoro deve consentire alle madri lavoratrici dipendenti 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 ore. Detti periodi di riposo hanno durata di 1 ora ciascuno e comportano il diritto alla lavoratrice madre dipendente di uscire dall'azienda e dalla cooperativa; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda e dalla cooperativa quando la lavoratrice madre dipendente voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[...]

Titolo XXX - Ferie
Articolo 61.

[...]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile.
[...]

Titolo XXXII - Malattia - Infortuni
Articolo 63.

[...]
Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di breve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto e il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia ad Inail e all'autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da malattia o infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo o mancata comunicazione, nonché quelle contrattuali.
Il lavoratore dipendente che presti servizio in aziende e cooperative addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30.4.62 n. 283, ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico attestante che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
[...]

Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia e infortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti sia nazionali che regionali.

Titolo XLII - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 74.

[...]
È parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto all'azienda e alla cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
[...]

Titolo XLIII - Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 75
.
Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende e nelle cooperative, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'azienda e la cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli ecc.) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun lavoratore dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori dipendenti;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti durante il lavoro.
Le Parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una Commissione paritetica composta da 3 persone per parte per realizzare quanto previsto dalla legge n. 626/94 con apposito protocollo d'intesa.

Titolo XLVI - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Articolo 78.

È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da 12 membri di cui 6 nominati dalle Organizzazioni datoriali e 6 nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione e applicazione nell'azienda e nella cooperativa del presente CCNL e della contrattazione integrativa di 2° livello;
b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
[...]
d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nella singole aziende e cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni e integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente dell'azienda e della cooperativa: queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
e) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
g) definire la classificazione del personale, come previsto dall'art. 14 del presente CCNL;
h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa dagli articoli del presente CCNL.

Titolo XLVIII - Codice disciplinare
Art. 80 - Doveri del lavoratore dipendente.

Il lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza e in particolare:
1) osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso e adempiere a tutte le formalità che l'azienda e la cooperativa ha posto in essere per il controllo delle presenze;
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato in azienda e cooperativa e delle disposizioni attuative con la massima diligenza e assiduità;
[...]
6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali dell'azienda e della cooperativa e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda e della cooperativa, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizioni legislative;
7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e la cooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti.

Disposizioni disciplinari.
I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.
[...]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei lavoratori dipendenti che:
[...]
b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
d) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso l'azienda e la cooperativa;
[...]
f) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL in azienda e nella cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina e all'igiene dell'azienda e della cooperativa.
È evidente che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottate per le mancanze di minore rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggiore rilievo.

Titolo LII - Ente nazionale bilaterale delle organizzazioni autonome (Enboa)
Articolo 84.

Le Parti convengono, per dare attuazione all'intesa sottoscritta il 21.12.98, di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il presente CCNL. Fermo restando quanto già stabilito con la precedente contrattazione collettiva nazionale.

Titolo LIII - Ente nazionale di mutualità delle organizzazioni autonome (Enmoa)
Articolo 85.

Le Parti convengono, sia per dar seguito che per meglio regolamentare e rilanciare il Protocollo d'intesa tra loro sottoscritto il 29.9.99, di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il presente CCNL. Fermo restando quanto già stabilito con la precedente contrattazione collettiva nazionale.

Nota a verbale.
Per ciò che concerne gli artt. 84 e 85, Unci si riserva di aderire successivamente.