Categoria: Normativa regionale
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Regione Veneto
Ordinanza 4 gennaio 2021, n. 2
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
 

NOTE PER LA TRASPARENZA: Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.
 

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118, della Costituzione;
Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;
Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;
Visto il decreto-legge del 7 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che, nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 10, lettera s), primo periodo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, il quale prevede che «le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza»;
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 24.12.2020, con la quale, “Vista la nota prot. n. 28495 del 23 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell'istruzione ha trasmesso una proposta di adozione di un'ordinanza, ai sensi del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; vista la conseguente intesa sancita dalla Conferenza unificata (Rep. Atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020), in merito al documento inerente «Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021», come trasmesso dal Ministero dell'istruzione con nota prot. 28400 del 23 dicembre 2020; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19” è stato disposto che “Ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l’attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell’attività è erogata tramite la didattica digitale integrata”;
Rilevato, sulla base dei dati accertati in data 4 gennaio 2020, ore 8, da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19 registra nel territorio regionale un numero di soggetti attualmente positivi pari a 94956, 2706 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 368 ricoverati positivi in terapia intensiva, su una disponibilità comunque di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 1000 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente adeguatezza, allo stato, dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio;
Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana 21-27 dicembre 2020 (aggiornati al 29 dicembre 2020) evidenzia:
- Casi totali: 245918 | Incidenza cumulativa: 5010.86 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 21/12-27/12: 21802 | Incidenza: 444.24 per 100000
- Rt: 1.08 (CI: 1.01-1.15) [medio 14gg]
Rilevato, sulla base della valutazione formulata dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione operata sulla base del documento denominato “Approccio alla rimodulazione delle misure di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA in ambito di ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale” che sussista una situazione inquadrabile nello scenario 2 del suddetto documento;
Ritenuto necessario adottare, in considerazione del fatto che le misure fin qui adottate a livello statale e regionale non hanno determinato il contenimento del contagio in misura tale da consentire l'espletamento del servizio scolastico secondo le regole fissate nel dpcm 3.12.2020 e dell'ordinanza ministeriale 24.12.2020;
Rilevato che la popolazione scolastica del secondo ciclo, comprensiva degli studenti dell'Istruzione e formazione professionale (IeFP), che dovrebbe riprendere l'attività scolastica in presenza ammonta a circa 117.000 unità quanto ad alunni e a oltre 18.000, quanto a docenti e personale ATA, con conseguenti possibili assembramenti nei pressi delle istituzioni scolastiche e con rischio di diffusione del contagio presso le famiglie;
Dato atto che, anche in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 10, lett. s), dpcm 3.12.2020, è stata regolarmente programmata la disponibilità di mezzi di trasporto tale da assicurare il 75% delle presenze presso gli istituti scolastici, come da citata previsione del dpcm, tenuto conto del tasso di utilizzo del 70 % dei mezzi di trasporto da parte della popolazione scolastica in questione;
Rilevato che le disposizioni odierne rendono necessario autorizzare una rimodulazione della programmazione dei trasporti pubblici a fronte degli accordi istituzionali e contrattuali intercorsi anche in base al disposto della citata lett. s) dell'art. 1, comma 10, dpcm 3.12.2020;
Visti i decreti del Consiglio di Stato del 10/11/2020 n. 6453/2020 e del Tar Lecce del 6/11/2020 n. 695/2020, che hanno respinto istanze cautelari di sospensione di provvedimenti regionali limitativi della didattica in presenza in considerazione dell'aggravamento dello stato del contagio;
Acquisito il parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
 

ORDINA

A) Misure relative all'attività scolastica
1. Per le ragioni di ordine sanitario di cui in premessa, a decorrere dal 7 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, e le Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP) adottano la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca.
2. Le modalità concrete di attuazione delle misure di cui al punto 1) sono definite dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e successive modifiche.
3. Gli istituti garantiscono la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
4. All'attività didattica in presenza di ogni ordine e grado, compresa la scuola per l'infanzia, si applicano le linee guida per la gestione dei contatti di casi di Covid- 19 di cui all'allegato 1).

B) Misure per il trasporto pubblico locale
In attuazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 10, lett. mm), DPCM 3.12.2020, gli enti di governo del trasporto pubblico locale su acqua, gomma e ferro nonché gli enti gestori dei servizi non di linea rimodulano la programmazione del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per le modalità ferro, gomma e acqua, al fine di assicurare i servizi minimi di linea e quelli non di linea soddisfacendo l'effettiva domanda di trasporto, anche al fine di garantire il rispetto delle limitazioni di cui alla lettera A) della presente ordinanza;

C) Disposizioni finali
La presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione del Veneto al 31 gennaio 2021, salva proroga o modifica anticipata disposta con apposita ordinanza conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.
La violazione delle presenti disposizioni comporta, salva la responsabilità penale per le pertinenti fattispecie, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.
L'accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all'ente di appartenenza dell'organo accertatore; l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.
La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente.
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 

Dott. Luca Zaia


Allegato 1

EMERGENZA COVID-19
Linee di indirizzo per la
Gestione dei contatti di casi di COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia
Rev. 02 del 21.12.2020
 

PREMESSA
Il presente documento fornisce una linea di indirizzo per gli operatori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), in particolare per “Referente COVID-19 per la Scuola del SISP”, e per i decisori e gli operatori nel settore scolastico (es. Dirigente scolastico, “Referente COVID-19 della Scuola”) ad integrazione delle indicazioni contenute nei documenti di carattere nazionale¹, con la finalità di contrastare la diffusione del virus e di garantire al tempo stesso la continuità delle attività educative e formative in sicurezza, uniformando nel territorio della Regione del Veneto le indicazioni per la gestione dei contatti di caso di COVID-19 in ambito scolastico.
Le presenti indicazioni sono fornite alla luce dello scenario epidemiologico attuale, caratterizzato da una circolazione virale sostenuta in accordo con i documenti di riferimento di carattere nazionale², che prevedono specifici interventi, anche in ambito scolastico, in funzione dello scenario epidemiologico regionale. Tali indicazioni saranno tempestivamente aggiornate al variare del predetto scenario e delle conoscenze scientifiche disponibili.
Il presente documento è stato predisposto dal seguente Gruppo di lavoro identificato dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria:
- Edoardo Chiesa, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ULSS 7 pedemontana
- Luana Cibin, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ULSS 2 marca trevigiana
- Anna Ferraresso, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ULSS 6 euganea
- Sara Ferrari, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ULSS 9 scaligera
- Lorena Gottardello, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ULSS 6 euganea
- Giuseppina Napoletano, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ULSS 9 scaligera
- Maria Teresa Padovan, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ULSS 8 berica
- Anna Pupo, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ULSS 2 marca trevigiana
- Elisa Ros, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ULSS 2 marca trevigiana
- Vittorio Selle, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ULSS 3 serenissima
- Benedetta Sforzi, Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
- Michele Tonon, Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
- Giovanni Venturato, Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria


SOMMARIO
PREMESSA
1. COLLABORAZIONE TRA SISTEMA EDUCATIVO E SERVIZIO SANITARIO
2. TEST DI SCREENING PER I CONTATTI SCOLASTICI
3. MODALITÀ OPERATIVE
3.1 INDIVIDUAZIONE DEI “CONTATTI SCOLASTICI” E COMUNICAZIONE DEGLI STESSI AL SISP

3.2 AVVIO DELLE PRIME MISURE DA PARTE DELLA SCUOLA
3.3 INTERVENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
3.4 ESECUZIONE DEL TEST A FINE QUARANTENA
3.5 RIFIUTO DI ESSERE SOTTOPOSTO AL TEST
3.6 CONVIVENTI/GENITORI DI UN “CONTATTO SCOLASTICO”
3.7 CERTIFICATI DI FINE QUARANTENA


1. COLLABORAZIONE TRA SISTEMA EDUCATIVO E SERVIZIO SANITARIO
Al fine di assicurare un'adeguata prosecuzione delle attività scolastiche e, al tempo stesso, garantire l'efficienza e la sostenibilità della strategia di sanità pubblica per il contenimento quanto più precoce dei contagi, è fondamentale perseguire un rapporto di forte collaborazione istituzionale tra il Sistema Educativo e il Servizio Sanitario. In particolare, è opportuno che i decisori e gli operatori del servizio scolastico attuino fin da subito, per quanto di propria competenza, tutte le misure necessarie laddove queste siano univocamente identificabili sulla base delle indicazioni di cui al presente documento.
Successivamente e compatibilmente con le tempistiche organizzative dovute all'emergenza epidemica in atto, gli operatori del SISP competente per territorio, verificando la corretta applicazione delle misure anti COVID-19 raccomandate nel caso specifico (es. adeguata aerazione degli ambienti, disposizione dei banchi e distanza interpersonale, organizzazione delle attività, utilizzo della mascherina, distanza tra banchi e cattedra, ecc.) con la collaborazione del “Referente COVID-19 per la Scuola del SISP”, dispongono le conseguenti azioni di sanità pubblica (es. disposizione formale di quarantena, programmazione ed esecuzione dei test per la ricerca di SARS-CoV-2). Inoltre, valutano le strategie più opportune da attuare in tutte le situazioni che, per quanto concerne la valutazione delle dinamiche specifiche, presentano maggior grado di complessità o non risultano univocamente identificabili.
Alla luce dello scenario epidemiologico attuale di sostenuta circolazione virale, si raccomanda inoltre di evitare, nei limiti della migliore organizzazione possibile, una programmazione delle attività scolastiche che preveda attività di intersezione al fine di limitare, nell'eventualità di insorgenza di un caso positivo a scuola, la possibilità di casi secondari e facilitare le conseguenti attività di rintraccio dei “contatti scolastici”. In presenza di eventuali intersezioni, si raccomanda che le stesse siano opportunamente registrate per le eventuali necessità di contact tracing da parte del SISP.

2. TEST DI SCREENING PER I CONTATTI SCOLASTICI
Per il contesto scolastico si raccomanda l'utilizzo, come test diagnostico, del test antigenico rapido per i “contatti scolastici” di un caso positivo, in accordo con le indicazioni nazionali³. In caso di esito positivo del test antigenico rapido, saranno avviate tutte le azioni di sanità pubblica (es. isolamento del caso positivo, quarantena dei relativi contatti, ecc.) finalizzate al contenimento del rischio di diffusione. Si precisa che, in caso di negatività al test antigenico rapido, in presenza di sintomatologia altamente suggestiva di COVID-19 e sulla base delle valutazioni del Medico curante, potrà essere indicato un test di biologia molecolare di conferma o, in alternativa, ripetere il test antigenico rapido a distanza di uno o più giorni.

3. MODALITÀ OPERATIVE
3.1 INDIVIDUAZIONE DEI “CONTATTI SCOLASTICI” E COMUNICAZIONE DEGLI STESSI AL SISP

A seguito della segnalazione di un caso di COVID-19 in ambito scolastico, il “Referente COVID-19 della Scuola” individua i “contatti scolastici” del caso positivo secondo quanto indicato nella seguente tabella.

Tabella 1. Indicazioni per l'individuazione dei contatti scolastici

CASO

CONTATTI SCOLASTICI

Alunno

Tutti gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico).
Tutti gli alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo, a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico).
Tutti gli insegnanti o altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo:
• Asili e scuole dell'infanzia: a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico);
• Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: per un tempo 4 ore, anche in giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico).

Insegnante o operatore scolastico

Tutti gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza:
• Asili e scuole dell'infanzia: a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico);
• Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: per un tempo 4 ore, anche in giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico).
Esclusivamente gli insegnanti o altri operatori scolastici che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo:
• Asili e scuole dell'infanzia: a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico);
• Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: per un tempo 4 ore, anche in giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico).

Le indicazioni sopra riportate, sono da considerarsi valide solo nel caso in cui siano state rispettate tutte le raccomandazioni igienico-sanitarie e le misure di prevenzione previste per il contesto scolastico. In caso contrario, il SISP potrà ritenere opportuno considerare come contatti a rischio anche soggetti non rientranti nelle casistiche riportate. Si specifica che, salvo eccezioni, non vengono avviate procedure di screening scolastico in caso di riscontro di positività di collaboratore scolastico o altro personale scolastico (es. personale ATA, personale addetto alle pulizie, ecc.). In tal caso i servizi preposti (Medico curante o SISP) procedono alle disposizioni formali di isolamento del positivo e quarantena dei relativi contatti, come di consueto.

3.2 AVVIO DELLE PRIME MISURE DA PARTE DELLA SCUOLA
Nel caso di evidenza di caso di COVID positivo tra un alunno o insegnate il “Referente COVID-19 della Scuola”:
1. individua i “contatti scolastici” del caso positivo;
2. comunica tempestivamente i “contatti scolastici” al “Referente COVID-19 per la Scuola del SISP” territorialmente competente avvalendosi di un apposito format, preventivamente messo a disposizione dalle Aziende ULSS, che dovrà essere correttamente compilato in ogni suo campo;
3. se la situazione risulta univocamente identificabile nel presente protocollo, in collaborazione con il Dirigente scolastico, mette in atto le seguenti misure, anche in assenza di un preventivo consulto con gli operatori del SISP territorialmente competente, e comunque nelle more dei provvedimenti di sanità pubblica di competenza del SISP:
• per la classe: sospensione della frequenza scolastica in presenza, eventuale attivazione della modalità di didattica non in presenza (DAD);
• per gli insegnanti e operatori individuati come “contattiscolastici" secondo le definizioni di cui sopra: sospensione della frequenza scolastica in presenza, eventuale attivazione della modalità di didattica non in presenza (DAD).
In caso di uno scenario non univocamente identificabile per un maggior grado di complessità nella valutazione delle dinamiche specifiche (es. impossibilità a valutare l'applicazione delle misure anti COVID-19), il “Referente COVID-19 della Scuola" si raccorda con il “Referente COVID-19 per la Scuola del SISP" per l'individuazione delle strategie e delle azioni più opportune da adottare.

3.3 INTERVENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
Il SISP territorialmente competente, acquisite le informazioni dal “Referente COVID-19 della Scuola" e sulla base delle valutazioni specifiche attua le azioni di sanità pubblica descritte in Tab. 2. Tali indicazioni si riferiscono ad una condizione di rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie e comportamentali previste per la prevenzione e riduzione del rischio di contagio nel contesto scolastico e delle comunità dell'infanzia. Il SISP potrà attuare ulteriori misure di sanità pubblica sulla base di opportune valutazioni del contesto specifico.
Tabella 2. Azioni di Sanità Pubblica previste per i seguenti contatti scolastici

CASO
POSITIVO

ALUNNI
(considerare i contatti seguendo le indicazioni di contatto Tab. 1)

INSEGNANTI
(considerare i contatti seguendo le indicazioni di contatto Tab. 1)

Alunno

Quarantena e test al 10° giorno.

NB: in attesa di comunicazione del SISP, la scuola sospende l'attività in presenza.

Asili e scuole dell'infanzia: quarantena e test al 10° giorno.

Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: quarantena e test al 10 giorno,se svolto attività in presenza con il caso positivo, per un tempo 4 ore, nelle ultime 48 ore

NB: in attesa di comunicazione del SISP, la scuola sospende l'attività in presenza.

Insegnante o operatore scolastico

Asili e scuole dell'infanzia: quarantena e test al 10° giorno.

Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: quarantena e test al 10° giorno, se l'insegnante ha svolto attività in presenza con il caso positivo, per un tempo 4 ore,nelle ultime 48 ore

NB: in attesa di comunicazione del SISP, la scuola sospende l'attività in presenza.

Asili e scuole dell'infanzia: quarantena e test al 10° giorno per tutti gli operatori che hanno fatto attività in compresenza con il caso positivo.

Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: quarantena e test al 10° giorno, solo per coloro che hanno svolto attività in compresenza con il caso positivo, per un tempo 4 ore, nelle ultime 48 ore

NB: in attesa di comunicazione del SISP, la scuola sospende l'attività in presenza.

Si evidenzia che, seguendo le indicazioni riportate in Tabella 2, in presenza di un caso positivo in una classe, i contatti identificati nella classe stessa (Tabella 1), saranno posti in quarantena ed eseguiranno un test di controllo al termine della stessa (indicativamente al 10° giorno). In caso di comparsa di sintomatologia durante la quarantena dovranno contattare il proprio Medico Curante.
Nell'eventualità di casi positivi in classi diverse della stessa scuola, il SISP valuta, l'opportunità di attuare misure aggiuntive. A tale riguardo, qualora il SISP, a seguito di evidenza di circolazione virale sostenuta, ravvisasse l'opportunità di sottoporre a test di screening gli alunni e il personale scolastico di un plesso/istituto/scuola, tali test potranno essere effettuati anche direttamente all'interno della struttura scolastica, con modalità definite in base all'organizzazione aziendale. Le Aziende ULSS, in qualità di titolari della raccolta e del trattamento dei dati, provvedono a predisporre idoneo materiale informativo (fac-simile in Allegato 1), ivi compresa l'informativa privacy di cui all'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE “General Data Protection Regulation”, e ad acquisire il consenso informato preventivo per l'effettuazione del test di screening per SARS-CoV-2 a scuola (fac-simile in Allegato 2).
Le attività di contact tracing in ambito scolastico vanno integrate con le consuete attività di contact tracing previste per tutti gli ambiti extra-scolastici o peri-scolastici per l'identificazione di ulteriori contatti stretti a rischio, in ambito familiare e comunitario.

3.4 ESECUZIONE DEL TEST A FINE QUARANTENA
Il SISP, sulla base della specifica organizzazione aziendale, programma i test previsti al termine del periodo di quarantena, comunicando alla scuola le modalità e le tempistiche di svolgimento.

3.5 RIFIUTO DI ESSERE SOTTOPOSTO AL TEST
Nell'eventualità di un rifiuto ad essere sottoposto al test previsto al termine della quarantena, l'alunno/operatore scolastico per massima cautela dovrà osservare un periodo di quarantena della durata totale di 14 giorni. La riammissione all'eventuale attività didattica in presenza è comunque subordinata all'assenza di sintomatologia sospetta per COVID-19.

3.6 CONVIVENTI/GENITORI DI UN “CONTATTO SCOLASTICO”
Per i conviventi/genitori di soggetti individuati come “contatti scolastici” di un caso positivo non è prevista quarantena nè esecuzione di test diagnostico, a meno che il “contatto scolastico” non risulti a sua volta positivo. Il SISP, anche in collaborazione con il Medico curante, informa circa le misure igienico-sanitarie e comportamentali da adottare durante il periodo di quarantena del “contatto scolastico”.

3.7 CERTIFICATI DI FINE QUARANTENA
Il SISP territorialmente competente, sulla base della propria organizzazione aziendale, provvederà a definire e comunicare alle scuole le modalità per la riammissione dei “contatti scolastici” al termine della quarantena, prevedendo uno dei seguenti percorsi:
- comunicazione da parte del SISP alla scuola del termine della quarantena;
- presentazione direttamente alla scuola, da parte del genitore/operatore, del referto di negatività del test eseguito nei tempi stabiliti dall'Azienda ULSS, e indicati nell'attestazione di inizio quarantena.
La riammissione di alunni ed insegnanti/operatori scolastici posti in quarantena in quanto contatti di caso extrascolastico può avvenire presentando alla scuola il referto di negatività del test eseguito al termine della quarantena secondo le tempistiche indicate nella certificazione di inizio quarantena redatta dal Medico curante o dal SISP secondo l'organizzazione locale. Gli attestati di fine quarantena, possono essere redatti, oltre che dal SISP, anche dai Pediatri di Libera Scelta o Medici di Medicina Generale. L'alunno/operatore scolastico persistente positivo, potrà interrompere l'isolamento ed essere riammesso a scuola con attestato redatto dal SISP o dal Pediatra di Libera Scelta/ Medico di medicina generale sulla base dell'organizzazione locale dopo 21 giorni dall'inizio sintomi o effettuazione del primo tampone positivo purché senza sintomi da 7 giorni, senza attendere la negativizzazione.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI UTILI
1. Interim guidance for rapid antigen testing for SARS-CoV-2, Centers for Disease Control and Prevention, aggiornato al 4 settembre 2020;
2. Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays - Interim guidance, Organizzazione Mondiale della Sanità, 11 settembre 2020;
3. Diagnostic testing for SARS-CoV-2 - Interim guidance, Organizzazione Mondiale della Sanità, 11 settembre 2020;
4. COVID-19 testing strategies and objectives, European Centre for Disease Prevention and Control, 15 settembre 2020;
5. Contact tracing: public health management of persons, including healthcare workers, who have had contact with COVID-19 cases in the European Union - third update, European Centre for Disease Prevention and Control, 18 novembre 2020;
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8. Circolare del Ministero della Salute prot. n. 32850 del 12.10.2020, “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena”;
9. Circolare del Ministero della Salute prot. n. 31400 del 29.09.2020, “Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico”;
10. Nota Tecnica ad Interim Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in Sanità Pubblica, aggiornata al 23 ottobre 2020, Istituto Superiore di Sanità;
11. Emergenza COVID-19 - Indicazioni operative per l'utilizzo dei test per la ricerca di SARS-CoV-2 v. 05.10.2020, Regione del Veneto;
12. Haug N, Geyrhofer L, Londei A, Dervic E, Desvars-Larrive A, Loreto V, Pinior B, Thurner S, Klimek P. Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions. Nat Hum Behav. 2020 Dec;4(12):1303-1312;
13. Flasche S, Edmunds WJ. The role of schools and school-aged children in SARS-CoV-2 transmission. Lancet Infect Dis. 2020 Dec 8:S1473-3099(20)30927-0;

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¹ Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”
² “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” dell'Istituto Superiore di Sanità

³ Circolare del Ministero della Salute n. 31400 del 29.9.2020 “Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico” e Nota Tecnica ad Interim “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in Sanità Pubblica - aggiornato al 23 ottobre 2020” trasmessa con Circolare del Ministero della Salute n. 35324 del 30.10.2020
Circolare del Ministero della Salute prot. n. 32850 del 12.10.2020