Categoria: Normativa regionale
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ordinanza contingibile e urgente 4 gennaio 2021, n. 1/2021/PC
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19);
Visto il decreto legge del 7 ottobre 2020 n. 125 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020), ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a), che nel modificare l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 (Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19);
Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
Visto in particolare l'articolo 1, comma 10, lettera s), del richiamato DPCM 3 dicembre 2020 che, fra l'altro, prevede che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza;
Vista l'intesa sancita in Conferenza Unificata del 23 dicembre 2020 sul Documento “Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021”;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute 24 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che all'articolo 1 prevede che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca e che la restante parte dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata;
Preso atto delle indicazioni del mondo scientifico secondo le quali attualmente gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus rimangono l'igiene delle mani, il corretto utilizzo dei DPI e il distanziamento fisico;
Ritenuto conseguentemente necessario, in via generale, ridurre al minimo le possibilità di assembramento, limitando le occasioni di spostamento delle persone fisiche per attività attualmente consentite, tra le quali gli spostamenti per assicurare l'attività didattica in presenza;
Preso atto che dalle ultime analisi epidemiologiche elaborate dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità si registra un incremento nei valori degli indicatori di allerta quali: ultimo valore di Rt disponibile passato da 0,78 a 0,96; numero di nuovi casi settimanali passati da 3088 a 3644 nella settimana 28 dicembre-3 gennaio 2021; Tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva passati dal 32% (28/12) al 35% (3/1); Tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica per pazienti COVID-19 passati dal 51% (28/12) al 54% (3/1);
Valutato in particolare che i nuovi casi confermati negli ultimi tre mesi (1 ottobre 2020-3 gennaio 2021) sono stati 47.247 dimostrando che la diffusione del virus è via via aumentata in ottobre e novembre, è rimasta sostenuta per le prime tre settimane di dicembre ed è ulteriormente aumentata negli ultimi giorni, con forte sovraccarico delle strutture ospedaliere e di ogni attività del Sistema Sanitario Regionale;
Valutato ulteriormente dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità che nel mese di dicembre la più alta incidenza di nuovi casi sul totale dei tamponi effettuati nella popolazione a rischio riguarda la classe di età 10-19 anni (18%)
Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report settimanale del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità sul monitoraggio del contagio, è definita, alla data del 3 gennaio, avere il trend settimanale dei casi di contagio in aumento ed è valutata tra le regioni la cui fascia di rischio è definita “moderata” ma con valutazione di fascia di impatto “alta”;
Visto che sulla base dei dati forniti in data 4 gennaio 2021 dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da SARS - CoV-2, registra 663 ricoverati ospedalieri positivi in area medica oltre a 63 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità complessiva di 175 posti letto di terapia intensiva, con conseguente rischio di compromettere l'offerta ospedaliera per i cittadini;
Considerato che le misure fin qui adottate a livello statale e regionale non hanno determinato il contenimento del contagio in misura tale da consentire l'espletamento del servizio scolastico secondo le regole fissate nel DPCM 3 dicembre 2020 e dell'ordinanza del Ministero della salute 24 dicembre 2020;
Rilevato che la ripresa dell'attività scolastica in presenza di un cospicuo numero di alunni, docenti e personale ATA relativi alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie e alle istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale, comporterebbe probabili assembramenti nei pressi delle istituzioni scolastiche, con correlato rischio di diffusione del contagio presso le famiglie;
Ritenuto quindi di disporre sull'intero territorio regionale la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche secondarie di II grado, statali e paritarie, e delle istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità scolastiche la rimodulazione delle stesse e mantenendo le misure organizzative adottate nella loro autonomia dopo l'entrata in vigore del DPCM del 3 novembre 2020. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto, o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
Ritenuto, viceversa, che l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continui a svolgersi integralmente in presenza;
Ritenuto altresì di confermare, in relazione a quanto sopra, l'attuale articolazione dei servizi di trasporto pubblico locale, ferme restando eventuali rimodulazioni determinate dall'andamento della domanda, rinviando alla ripresa dell'attività didattica in presenza degli istituti secondari di II grado, statali e paritari, e delle istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale il correlato potenziamento dell'offerta di trasporto pubblico locale mediante l'attivazione dei servizi aggiuntivi previsti dai documenti operativi delle Prefetture di cui l'articolo 1, comma 10, lettera s), del DPCM 3 dicembre 2020;
Acquisito il parere della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità del 4 gennaio 2021;
 

ORDINA

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, dal 7 gennaio 2021 e fino al giorno 31 gennaio 2021 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure:
a) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e le istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, mantenendo le misure organizzative adottate nella loro autonomia dopo l'entrata in vigore del DPCM del 3 novembre 2020;
b) resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
2. È confermata fino al 31 gennaio 2021 compreso, in relazione a quanto disposto al punto 1, l'attuale articolazione dei servizi di trasporto pubblico locale, ferme restando eventuali rimodulazioni determinate dall'andamento della domanda, rinviando alla ripresa dell'attività didattica in presenza degli istituti secondari di II grado, statali e paritari, e delle istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale il correlato potenziamento dell'offerta di trasporto pubblico locale mediante l'attivazione dei servizi aggiuntivi previsti dai documenti operativi delle Prefetture di cui l'articolo 1, comma 10, lettera s), del DPCM 3 dicembre 2020.
La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia e all'Ufficio scolastico regionale.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 4 gennaio 2021.

IL PRESIDENTE
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
dott. Massimiliano FEDRIGA