Regione Campania
Ordinanza 5 gennaio 2021, n. 1
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio regionale.

Il Presidente

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., a mente del cui art. 1 “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilità' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare, l’art. 1 a mente del quale “ (omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'istituto superiore di sanità' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2” e Part. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività' di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale
VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità' che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità' procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. 3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265";
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale "Per garantire lo svolgimento delle attività' produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'istituto superiore di sanità' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività’ produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art. 1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che "Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis')”;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l’altro, disposto che “7. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) è aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità' di prevederne l’obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età' inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.».
2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»”;
VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158, pubblicato sulla G.LJ. di pari data, n. 299 recante “ Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, pubblicato sulla G.U. di pari data, n. 313, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID- 19”;
VISTO il DPCM 3 dicembre 2020, avente efficacia a far data dal 4 dicembre 2020 e, in particolare, le disposizioni di cui all’art.2 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto);
VISTO 1’ art. 1 del menzionato DPCM 3 dicembre 2020, e, in particolare, la disposizione di cui al comma 10, lett. s), a mente della quale “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell’ambito della Conferenza^ provinciale permanente di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All’esito dei lavori del tavolo, il Prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza. (OMISSIS)
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 95 del 7 dicembre 2020, con la quale è stato, tra l’altro, disposto che “ (omissis) 1.1.restano sospese, con decorrenza dal 9 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda, delle classi della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori; 1.2. restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza; 1.3. con decorrenza dal 9 dicembre 2020, restano consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria; sono altresì consentite in presenza le attività didattiche delle seconde classi della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda. È demandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti il monitoraggio dell’andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. È consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in presenza. È demandato all’Ufficio scolastico regionale di individuare, di concerto con i dirigenti scolastici, forme flessibili per la fruizione di una didattica integrata in modalità sincrona e/o asincrona da parte degli studenti, tenuto conto dei singoli contesti, anche familiari, (omissis)
RILEVATO che
- l’Unità di crisi regionale, riunitasi nella seduta del 4 gennaio 2021 al fine dell’approfondimento del contesto regionale e provinciale e delle conseguenti valutazioni e determinazioni in ordine alla ripresa dell’attività didattica in presenza nelle scuole campane, con nota prot. 1/2021, ha trasmesso specifica relazione redatta all’esito della seduta, nella quale, premessa la descrizione ed analisi del contesto nel quale - all’esito delle due settimane di apertura delle scuole - è stata a suo tempo ravvisata l’esigenza dell’adozione delle misure restrittive poi adottate con ordinanze n.79 del 15 ottobre 2020 e ss., ha esaminato la situazione attuale, rilevando l’incremento dei contagi registrato nelle ultime due settimane, il fattore di maggiore rischio connesso alla diffusione della cd. “variante inglese” del virus, connotata da maggiore diffusività, e l’impatto negativo che l’eventuale ulteriore aumento del contagio determinerebbe sulla campagna vaccinale attualmente in corso;
- la relazione menzionata segnala, altresì, che recenti studi hanno ulteriormente suffragato l’efficacia, in ottica preventiva, di misure di contenimento e limitazione delle cd. “matrici dei contagi” connesse alla interazione in ambiente scolastico e alle relazioni interpersonali in ambito extrascolastico;
- la menzionata relazione, completa di descrizione dello scenario di contesto del territorio regionale, anche riferito alle singole fasce d’età, conclude rappresentando che “In definitiva, sulla base della situazione epidemiologica rilevata sulla platea scolastica, si ritiene che debba essere confermata la disposizione della precedente Ordinanza n. 95 del 07.12.2020 che disponeva la didattica in presenza per gli alunni dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia e della prima e seconda classe della scuola primaria, per i quali risulta confermato il già registrato minor coinvolgimento nel contagio (tasso di positività più basso). Si precisa a tale riguardo, secondo quanto già in precedenza richiesto dall'ANCI, che il regime relativo alla prima classe potrà opportunamente estendersi anche agli alunni di eventuali pluriclassi comprendenti la prima classe. La predetta ripresa in presenza si ritiene che possa avvenire a partire da lunedì 11 gennaio 2021, con differimento del termine previsto a giovedì 7 gennaio, per consentire un 'organizzazione e ripresa ottimale di tutti i servizi connessi (mensa, sanificazione, trasporto, ecc.), come evidenziato dal componente ANCI dell'Unità di Crisi, nonché per fruire dei benefici effetti sul piano sanitario del distanziamento per l’intera settimana, evitando forme di interazione in presenza connesse all’eventuale frequenza scolastica nei soli giorni 7 e 8 gennaio. Per tutte le ulteriori classi (3-4-5 primaria: secondaria di primo e secondo grado), così come per le attività di laboratorio e per le attività di formazione diverse da quella scolastica, si ritiene necessario prorogare l’attuale regime di didattica a distanza. In definitiva, fatte salve le ulteriori valutazioni conseguenti al trend epidemiologico in atto sul territorio regionale e sopra descritto, si ritiene che il ritorno in presenza delle ulteriori classi della primaria (3- 4-5) e della secondaria (primo e secondo grado) potrà essere tendenzialmente rivalutato solo a partire, rispettivamente, dal 18 gennaio e dal 25 gennaio 2021. Tutti i Direttori Generali delle AASSLL campane, in uno ai componenti tecnici della stessa Unità di crisi, hanno condiviso all’unanimità l’avviso della possibilità di ripresa delle attività in presenza nelle scuole, a far data dall’li gennaio 2021, per la scuola e i servizi dell’infanzia e per le classi prima e seconda - e relative interclassi - della scuola primaria; e la necessità di differire fino al 17 gennaio l’attuale regime di didattica a distanza per le classi 3-4-5 della scuola primaria e fino al 24 gennaio la didattica a distanza per la scuola secondaria di primo e secondo grado, le attività di laboratorio e le attività di formazione diversa da quella scolastica.
-che sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato, nella serata del 4 gennaio 2021, un comunicato stampa con il quale si rappresenta, tra l’altro, che “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.Il testo prevede: ..(omissis)., per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma, (omissis)..Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze. Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni ” e “rosse"...Il testo interviene inoltre sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell'attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio, (omissis)
VISTO il Report di monitoraggio Fase 2- Report settimanale 33/Sintesi Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) Dati relativi alla settimana 21-27 dicembre 2020 (aggiornati al 29 dicembre 2020), ove si rileva che “(omissis)., si realizza in un contesto europeo caratterizzato da un nuovo aumento nel numero di casi in molti Paesi Europei e la comparsa di varianti virali segnalate con una potenziale maggiore trasmissione. L’epidemia in Italia si mantiene grave ancora a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali. Tre Regioni/PPAA (Veneto, Liguria, Calabria) hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel valore inferiore, compatibile quindi con uno scenario di tipo 2, altre tre (Basilicata, Lombardia e Puglia) lo superano nel valore medio, e altre tre lo sfiorano (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche). Questo, insieme alla elevata incidenza che ancora si registra in quasi tutto il territorio, desta particolare preoccupazione e pertanto si esorta a considerare di applicare le misure previste, per i livelli di rischio attribuiti, anche oltre le scadenze attuali, come descritto nel documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” trasmesso con Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 Prot. 32732. Complessivamente, l’incidenza in Italia rimane ancora molto elevata e l’impatto dell’epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese. Il valore è ancora lontano da livelli (50 casi per 100.000 in sette giorni) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti. Tale situazione conferma la necessità di mantenere nel tempo la linea di rigore delle misure di mitigazione adottate nel periodo delle festività natalizie ” e attesta, per la Regione Campania, un indice di Rt pari a 0.8, in aumento per la terza settimana consecutiva;
RITENUTO
-che, tenuto conto del descritto trend in aumento dei contagi, al fine di scongiurare l’aggravamento della situazione epidemiologica in atto e un’impennata della curva epidemiologica che pregiudicherebbe anche la campagna vaccinale avviata sul territorio regionale, sotto il profilo sanitario oltre che di tenuta del sistema sanitario regionale, occorre provvedere in conformità a quanto proposto dall’Unità di crisi regionale, differendo la riattivazione della didattica in presenza secondo quanto rappresentato nella relazione sopra menzionata, considerato altresì che per gli alunni delle prime e seconde classi della scuola primaria risulta meno agevole la fruizione della didattica a distanza e che alle stesse sono connessi minori fenomeni di aggregazione extrascolastica;
- che, anche per tali classi, occorre, in ogni caso, assicurare che, in presenza di specifici contesti di criticità relativi ai singoli istituti scolastici ovvero di situazioni peculiari di contesto, anche familiare, debba essere consentita la fruizione di attività didattica a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di
centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”',
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;
emana la seguente
 

ORDINANZA

1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:
1.1. nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), della prima e della seconda classe della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda;
1.2. con decorrenza dal 7 gennaio 2021 e fino al 17 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda;
1.3. con decorrenza dal 7 gennaio 2021 e fino al 24 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in presenza della scuola secondaria di primo e secondo grado, dei laboratori scolastici e le attività in presenza di formazione, anche diversa da quella scolastica. Resta consentito lo svolgimento della formazione in presenza presso gli istituti penitenziari, con le forme e modalità individuate dagli uffici competenti dell’Amministrazione penitenziaria nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, nonché della formazione professionale, con le forme e modalità a tutt’oggi vigenti;
1.4. restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità previa valutazione, da parte dell’istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che fruiscano della didattica a distanza;
1.5. deve essere comunque assicurata, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi;
1.6. è demandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti il monitoraggio dell’andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. È consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in presenza.
2. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2020 nonché le disposizioni degli ulteriori provvedimenti, statali e regionali, vigenti alla data del presente provvedimento.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività' di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività' da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità' regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità' procedente può' disporre la chiusura provvisoria dell'attività' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art. 1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania, all’ufficio Scolastico regionale, ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.