Categoria: Normativa regionale
Visite: 6128

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile ed urgente 5 gennaio 2021, n. 1/2021
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25, 26, l'articolo 9, comma 1, punto 10 e l'articolo 52, comma 2, dello Statuto d'autonomia, anche in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 08.05.2020, n. 4, nella sua versione vigente;
• il DPCM del 3 dicembre 2020;
• le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 73/2020 del 27.11.2020, n. 75/2020 del 7.12.2020 e n. 76/2020 del 21.12.2020;
• la legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16;
 

CONSTATATO

• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da virus COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
• che, in base all'art. 5, c. 1 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16, “il Presidente della Provincia applica le misure di prevenzione del contagio da virus SARS- CoV-2 disposte dal Governo per il periodo natalizio, adeguandole alle particolarità del territorio provinciale”;
• che come risulta dalla lettera dd. 05.01.2021, prot. n. 0001334/21, il Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria, la situazione epidemiologica per infezione da SARS- CoV-2 è stabile e permette un limitato ridimensionamento delle misure di sicurezza;
che, sulla base di ciò, si ritiene necessario adottare le seguenti misure;
 

ORDINA

che nell'intero territorio provinciale dal 7 gennaio 2021 si applichino le seguenti disposizioni:
 

SPOSTAMENTI

1) su tutto il territorio della Provincia di Bolzano dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o d'urgenza (tra cui l'esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere, al termine del proprio lavoro, il domicilio proprio o del partner). È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
2) dalle ore 22.00 alle ore 5.00 per gli spostamenti consentiti gli interessati hanno l'onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Provincia mette a disposizione dei cittadini e delle forze dell'ordine tramite il proprio sito web un modello di autodichiarazione, ma si precisa che in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi direttamente al momento del controllo;
3) è consentito svolgere individualmente attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona non convivente e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale. Salvo quanto disposto al punto seguente, l'attività sportiva individuale può essere svolta a piedi o in bici, anche oltrepassando i confini del Comune in cui si trova il proprio domicilio, abitazione o residenza;
4) i Sindaci possono disporre con misure proprie ulteriori precisazioni in relazione agli spostamenti consentiti all'interno del territorio comunale;
 

COMMERCIO E SERVIZI

5) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 08 maggio 2020, n. 4;
6) sono consentite le attività commerciali al dettaglio. Fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai e punti vendita di generi alimentari, le attività commerciali al dettaglio restano chiuse la domenica.
Di sabato, nei centri commerciali possono rimanere aperti solo farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e punti vendita di generi alimentari.
Di domenica le attività commerciali al dettaglio situate nei centri commerciali restano chiuse.
Nei centri commerciali di cui all'art. 3, comma 1 lettera g) del Codice del Commercio (legge provinciale 02.12.2019, n.12), con superficie di vendita minima di 2500 metri quadrati, deve essere predisposto un servizio d'ordine che garantisca lo scaglionamento degli ingressi, onde evitare assembramenti;
7) nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari ad 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti allo stesso tempo. Deve essere inoltre assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
8) è fatto obbligo, nei locali pubblici e in quelli aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
9) fermo restando il divieto di sagre e fiere di cui al punto 34) e dei mercati annuali che per la loro capacità attrattiva sono ad esse assimilabili, le attività del commercio che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato si tengono nel rispetto delle misure di cui all'allegato 1 della presente ordinanza;
 

RISTORAZIONE E ALBERGHI

10) le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo - salvo che siano tutti conviventi. La consumazione di cibo e bevande deve essere effettuata su posto a sedere.
I ristoranti possono servire la cena fino alle ore 22.00, con obbligo di prenotazione e comunque non è ammesso servire pasti e bevande al banco.
Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi non sono sottoposte al limite di orario, limitatamente al servizio dei propri ospiti. Rimane possibile, dalle ore 5.00 alle ore 22.00 la vendita da asporto, a condizione che non si creino assembramenti all'interno o esterno dei locali. È possibile, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, la vendita con consegna a domicilio, a condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che per quella di trasporto;
11) è vietata la consumazione di pasti e bevande su strade, piazze e altri luoghi accessibili al pubblico, con l'eccezione della somministrazione di pasti e bevande direttamente al chiosco fino alle 18.00;
12) possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano il rispetto delle misure di sicurezza in essere. Anche gli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai /lavoratori, a cui non sono in alcun modo equiparati i buoni pasto, garantiscono il servizio contrattualmente pattuito con imprese o enti nel rispetto delle norme igienico- sanitarie e del distanziamento interpersonale;
13) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro negli spazi comuni, e nel rispetto dei protocolli vigenti e di tutte le misure fissate nell'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4. Gli spazi comuni devono essere chiusi alle ore 23.00;
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

14) fermo restando lo svolgimento in presenza dei servizi per la prima infanzia, dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e delle scuole di musica, nelle scuole superiori di secondo grado e nelle scuole professionali le attività scolastiche e didattiche si svolgono fino a un massimo del 75% degli studenti in presenza. Il predetto limite del 75% può essere diversamente modulato (p.es. anche per classi, indirizzi, ecc.), in considerazione delle esigenze di trasporto, della dimensione e della concentrazione delle istituzioni scolastiche sul territorio. Nelle istituzioni scolastiche in cui la didattica si svolge in presenza, a partire dai sei anni vige l'obbligo generalizzato di indossare le protezioni delle vie respiratorie, a prescindere dalla distanza interpersonale. Gli insegnanti sono obbligati a portare le mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2, qualora messe a disposizione dalle direzioni scolastiche. Per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso di una protezione delle vie respiratorie, e per quelle che, interagendo con loro, versano nella stessa situazione di incompatibilità, la necessità di dispensa dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione dev'essere attestata da un certificato rilasciato da un medico di medicina generale o da un pediatra convenzionato di libera scelta appartenente al servizio sanitario;
15) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università, degli istituti di formazione professionale, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le attività didattiche o curriculari si svolgono, ove possibile, a distanza e, qualora siano previsti obblighi di frequenza, gli studenti sono tenuti a partecipare a queste attività didattiche o curriculari con modalità a distanza, fatte salve assenze giustificate previste. In tutti gli altri casi, le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni. Si applicano inoltre le ulteriori misure previste dall'art. 1 lettera u) del DPCM del 3 dicembre 2020.
Sono ammessi, nel rispetto delle distanze e delle misure di sicurezza, i corsi di aggiornamento obbligatori e i relativi esami in cui è indispensabile la presenza fisica;
16) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate, le uscite didattiche, i campi scuola e le gite, comunque denominate e organizzate da enti scolastici o non scolastici;
17) qualora un dirigente scolastico sia a conoscenza del risultato positivo del test al COVID-19 di un alunno, di un docente o di un collaboratore all'integrazione della rispettiva scuola, adotta, sulla base delle informazioni a sua disposizione, in attesa delle istruzioni fornite dall'Azienda Sanitaria, le misure organizzative per passare dall'insegnamento in presenza alla didattica a distanza e, se necessario, avvia la sanificazione;
18) qualora un direttore della scuola dell'infanzia venga a conoscenza del risultato positivo del test al COVID-19 di un bambino, di un collaboratore pedagogico o di un collaboratore all'integrazione, egli dispone, sulla base delle informazioni a sua disposizione, e in attesa delle istruzioni fornite dall'Azienda Sanitaria, la sospensione dell'attività pedagogica in presenza e, se necessario, avvia la sanificazione.
19) i centri giovanili possono aprire per l'assistenza di giovani con particolari necessità di accompagnamento;
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

20) Tenendo costantemente sotto controllo l'evolversi della situazione epidemiologica, le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad adottare tutte le misure organizzative idonee sia ad assicurare la massima applicazione possibile di lavoro agile - ciò data la necessità di ridurre la mobilità e le occasioni di contagio - sia a garantire la massima qualità ed effettività dei servizi alle cittadine e ai cittadini;
21) nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, salvo motivate ragioni.
 

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

22) riguardo alle abitazioni private, si raccomanda fortemente di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità;
23) è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per coloro che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore a sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
24) è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, fatte salve le eccezioni espressamente previste;
25) nell'ambito del trasporto pubblico locale (tra cui autobus, treni, impianti a fune), i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino al 50% della loro capienza ordinaria, salvo specifiche autorizzazioni, e nell'assoluto rispetto delle misure di sicurezza in vigore. La popolazione si avvale del trasporto pubblico locale solo per casi di assoluta necessità, o per esigenze lavorative, di salute o di studio. Ove possibile, allo scopo di alleggerire il carico di passeggeri nel trasporto pubblico locale, si raccomanda di preferire mezzi di trasporto privati. Per i comprensori sciistici verranno emanati specifici protocolli di sicurezza;
26) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e nell'osservanza delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4. È in ogni caso vietata, sia nei luoghi chiusi che all'aperto, la somministrazione di cibo e bevande;
27) salva la possibilità dei sindaci di disporre con proprie misure ulteriori limitazioni, l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e dell'obbligo di portare le protezioni delle vie respiratorie; è consentito l'accesso dei minori, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4 e della presente ordinanza.
 

EVENTI, FESTE E RIUNIONI

28) Sono sospesi tutti gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, formativo, ludico, sportivo, e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
29) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico. Le prove a livello professionale degli spettacoli e l'attività amministrativa interna possono proseguire, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti;
30) sono sospese le prove e le esibizioni di cori e bande;
31) sono chiusi al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, ivi compresi i centri di formazione permanente. Le biblioteche possono svolgere per il pubblico esclusivamente l'attività di prestito. È consentito il servizio giovani solo in forma digitale e di street-work;
32) sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico;
33) si raccomanda che le attività professionali nel settore privato siano svolte mediante la modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Le riunioni si svolgono, ove possibile, in modalità a distanza;
34) restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere;
35) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
36) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
37) concorsi ed esami si tengono ove possibile in modalità a distanza, e in ogni caso nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti, in aggiunta alle quali vengono intensificate le operazioni di pulizia e sanificazione delle aule d'esame.
 

SPORT

38) Sono sospese le attività di palestre, centri fitness, piscine, centri natatori e centri sportivi comunque denominati. È ammesso lo svolgimento dell'attività da parte di una sola persona, sotto la guida di un personal trainer, purché non siano presenti altre persone nella stanza e purché l'ambiente sia arieggiato e pulito;
39) sono consentiti esclusivamente gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale e internazionale di cui all'articolo 1, comma 9, lettera e, del DPCM 3 novembre, comunque senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza;
40) indipendentemente dalla disciplina sportiva, le sessioni di allenamento organizzato sono consentite esclusivamente ad atlete e atleti che partecipano agli eventi e alle competizioni sportive consentiti di cui al punto 39).
Tutte le sessioni di allenamento hanno luogo senza pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza.
Sono ammessi gli spostamenti intercomunali delle atlete e degli atleti autorizzati a partecipare alle sedute di allenamento di cui sopra.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ad atlete ed atleti provenienti da fuori Provincia e dall'estero;
41) sono sospese le attività dei centri benessere e dei centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, solo ed esclusivamente per tali attività.
 

ULTERIORI DISPOSIZIONI

42) a partire dal 18 gennaio 2021 possono riaprire gli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto dei protocolli di sicurezza che verranno emanati con atto separato;
43) restano garantiti, nel rispetto dei protocolli in essere, i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
44) qualora i protocolli di sicurezza previsti per le attività economiche e produttive individuino le mansioni a rischio, per le quali si rende necessaria la ripetizione periodica dei test antigenici, la Provincia mette a disposizione il materiale necessario;
45) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e rispettare la distanza di almeno un metro;
46) le celebrazioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli disponibili sul sito della Provincia autonoma di Bolzano, salvo per quanto concerne le distanze interpersonali e il tipo di protezioni delle vie respiratorie, per cui si applicano le relative disposizioni dell'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4;
47) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa e nei corridoi dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
48) l'accesso dei visitatori alle strutture sociali e socio-sanitarie ha luogo in base a specifici protocolli che determinano le misure per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori;
49) per la durata dello stato di emergenza la Provincia può mettere a disposizione dei Comuni o di gestori incaricati dai Comuni, in forma gratuita, immobili o parti di immobili, propri o di terzi, da destinare alla gestione di servizi per persone prive di dimora. Può inoltre mettere a disposizione dei Comuni, o di gestori incaricati dai Comuni, parti di immobili utilizzati per la gestione dei centri statali di accoglienza per richiedenti asilo, ai fini della gestione di soluzioni abitative temporanee per persone, ospitate negli stessi centri, che sono giunte a conclusione del progetto statale di accoglienza e per le quali è in via di definizione il passaggio a soluzioni abitative autonome;
50) in relazione ai piani di rateazione concessi da Alto Adige Riscossioni Spa, in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2020, di prevedere che la decadenza dal beneficio di rateazione avvenga al verificarsi del mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive;
51) gli organi in carica e prossimi alla scadenza, oppure già scaduti, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario sono prorogati fino al momento in cui la situazione sanitaria legata all'emergenza epidemiologica Covid-19 renderà possibile lo svolgimento delle elezioni;
52) per la durata dello stato di emergenza, i gestori di servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, possono provvedere, anche in deroga alle ordinarie procedure di selezione e ai requisiti generali previsti per l'ammissione all'impiego pubblico, ma comunque nel rispetto dei relativi requisiti professionali, all'assunzione provvisoria del personale sostitutivo strettamente necessario a far fronte all'emergenza sanitaria. Il reclutamento del personale può avvenire anche mediante il conferimento di incarichi esterni a persone o società di servizi, tramite messa a disposizione di persone da parte delle pubbliche amministrazioni nonché tramite l'assunzione di persone collocate a riposo;
53) le attività di cui ai punti da 88) a 92) dell'ordinanza presidenziale n. 24/2020, con la modifica di cui al punto 2) dell'ordinanza presidenziale n. 33 del 31.07.2020, si svolgono nel rispetto delle ordinarie procedure sulla scelta del contraente e sulla selezione del personale fino alla cessazione dello stato di emergenza;
54) tutte le disposizioni dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 36 del 27.08.2020 sono prorogate fino al 31.01.2021;
 

E REVOCA

dal momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 73/2020 del 27.11.2020, n. 75/2020 del 7.12.2020 e n. 76/2020 del 21.12.2020.
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto diretta alla collettività, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale del 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini, e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano.
 

Arno Kompatsche
Il Presidente della Provincia e Commissario Speciale per l'emergenza COVID-19
 

ALLEGATO 1
Misure specifiche per i mercati

1. Nei mercati in cui i banchi sono disposti uno di fronte all'altro e il passaggio per la clientela che si forma tra i banchi così disposti deve essere di regola di almeno 3,5 m.
2. I banchi di mercato disposti in fila devono essere distanti 80 cm uno dall'altro e i gestori dei banchi così collocati devono in ogni caso rispettare la distanza interpersonale di 1 m.
3. Lo spazio di 80 cm che si forma tra i banchi di mercato disposti come descritto al punto 2 non può essere utilizzato dai clienti come passaggio e dev'essere chiuso da parte dei gestori dei banchi di mercato.
4. I gestori dei banchi di mercato e i clienti devono indossare una protezione delle vie respiratorie e mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 m, ai sensi delle vigenti misure di sicurezza. Devono essere in ogni caso evitati gli assembramenti.
5. Deve essere garantita un'ampia disponibilità e accessibilità dei sistemi per la disinfezione delle mani.
6. L'uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto di alimenti e bevande è obbligatorio. Detti guanti devono essere forniti dal gestore del banco e, comunque, le mani devono essere disinfettate all'entrata e all'uscita dell'area del mercato.
7. In caso non sia possibile rispettare le distanze di cui al comma 1, l'area del mercato dovrà essere delimitata con transenne e dovrà essere istituito un servizio d'ordine, che regoli l'accesso e l'uscita e che garantisca che il mercato sia frequentato solamente da 1 cliente ogni 10 m². Per il calcolo del rapporto cliente/10m² si considera tutta l'area dello spazio in cui si svolge il mercato. Nel caso in cui le caratteristiche del luogo non permettano detta organizzazione, i Comuni devono, anche in deroga alle previsioni regolamentari, allocare il mercato su più aree, in modo che sia possibile applicare una delle due soluzioni precedenti.
8. Deve essere in ogni caso garantito l'accesso ai mezzi di soccorso.
9. Presso gli accessi ai mercati devono essere messe a disposizione in ogni caso informazioni per la clientela in merito all'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza di 1 m, all'obbligo di indossare una protezione delle vie respiratorie e alle altre misure di sicurezza da osservare.