Tipologia: CCNL
Data firma: 20 luglio 2005
Validità: 01.08.2005 - 31.07.2009
Parti: Cnai, Ucict, Unci e Cisal, Fenasalc-Cisal
Settori: Commercio, Cisal, Aziende da 15 a 50 dipendenti/soci
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Titolo II - Livelli di contrattazione - Nazionale e territoriale
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Titolo III - Diritti sindacali e di associazione - Relazioni sindacali
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Titolo IV - Decorrenza - Durata
Art. 8
Titolo V - Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Titolo VI - Efficacia del contratto
Art. 12
Titolo VII - Mobilità e mercato del lavoro
Art. 13
Titolo VIII - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 14 - Premessa
Art. 15 - Richiami normativi e contrattuali
Art. 16 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 17 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Art. 18 - Obblighi di informazione
Art. 19 - Diritti dei lavoratori somministrati
Art. 20 - Soglie numeriche
Art. 21 - Lavoro intermittente
Art. 22 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente
Art. 23 - Lavoro ripartito
Art. 24 - Gestione delle controversie
Titolo IX - Classificazione del personale
Art. 25
Titolo X - Automatismi di carriera
Art. 26
Titoli XI - Quadri
Art. 27 - Orario part-time speciale per quadri
Art. 28 - Formazione e aggiornamento
Art. 29 - Assegnazione della qualifica
Art. 30 - Polizza assicurativa
Art. 31 - Indennità di funzione
Titolo XII - Quadri di direzione
Art. 32 - Declaratoria
Art. 33 - Accesso alla qualifica
Art. 34 - Minimi retributivi
Art. 35 - Norme di salvaguardia
Titolo XIII - Trattamento economico
Art. 36
Titolo XIV - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Titolo XV - Assunzione - Documentazione - Visita medica
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Titolo XVI - Periodo di prova
Art. 44
Titolo XVII - Orario di lavoro
Art. 45
Art. 46 - Banca ore
Art. 47 - Flessibilità tempestiva
Art. 48 - Prestatori di lavoro discontinuo
Art. 49 - Prestatori di lavoro ripartito
Art. 50 - Reperibilità
Art. 51 - Richiamo in servizio
Titolo XVIII - Telelavoro
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Titolo XIX - Personale non soggetto a limitazione di orario
Art. 65
Titolo XX - Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Art. 66
Titolo XXI - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Titolo XXII - Lavoro straordinario
Art. 71
Titolo XXIII - Lavoratori a turni
Art. 72
Titolo XXIV - Lavoro a tempo determinato
Art. 73
Titolo XXV - Lavoro parziale o part time - Genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti
Art. 74
Art. 75
 Titolo XXVI - Apprendistato
Art. 76
Art. 77 - Proporzione numerica
Art. 78 - Assunzione
Art. 79
Art. 80
Art. 81 - Malattia e infortunio
Nota a verbale 1
Nota a verbale 2
Nota a verbale 3
Titolo XXVII - Formazione professionale - Contratto inserimento o reinserimento
Art. 82
Art. 83
Titolo XXVIII - Lavoratori studenti
Art. 84
Titolo XXIX - Contratto di lavoro di lavoratori extracomunitari - Contratto di lavoro di lavoratori portatori di handicap
Art. 85
Art. 86
Titolo XXX - Occupazione femminile
Art. 87
Titolo XXXI - Mobbing
Art. 88
Art. 89
Titolo XXXII - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari - Retribuiti - Permessi non retribuiti
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Titolo XXXIII - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Art. 95
Titolo XXXIV - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 96
Titolo XXXV - Congedo per matrimonio
Art. 97
Titolo XXXVI - Servizio militare - Volontariato
Art. 98
Art. 99
Titolo XXXVII - Maternità
Art. 100
Titolo XXXVIII - Ferie
Art. 101
Titolo XXXIX - Aspettativa
Art. 102
Titolo XL - Malattia - Infortuni
Art. 103
• A) - Periodo di comporto
• B) - Trattamento economico
o 1) - Caso di malattia
o 2) - Caso di infortunio o malattia professionale
Titolo XLI - Aumenti periodici di anzianità
Art. 104
Titolo XLII - Gratifica natalizia - Indennità varie
Art. 105
Art. 106 - Indennità varie
• 1) Indennità mezzi di locomozione
• 2) Indennità per maneggio danaro
• 3) Indennità in caso di morte
Titolo XLIII - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
Art. 107
Titolo XLIV - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 108
Art. 109
Titolo XLV - Trattamento di fine rapporto
Art. 110
Titolo XLVI - Cessione - Trasformazione dell'azienda - Liquidazione dell'azienda o della cooperativa
Art. 111
Titolo XLVII - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Art. 112
Titolo XLVIII - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 113
Titolo XLIX - Divieti
Art. 114
Titolo L - Risarcimento danni
Art. 115
Titolo LI - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Art. 116
Titolo LII - Composizione delle controversie
Art. 117
Titolo LIII - Codice disciplinare
Art. 118 - Doveri del lavoratore dipendente o del socio lavoratore
• Disposizioni disciplinari
Titolo LIV - Patronati
Art. 119
Titolo LV - Enti bilaterali
Art. 120
Titolo LVI - Formazione continua
Art. 121
Titolo LVII - Pensione complementare
Art. 122 - Campo di applicazione
Titolo LVIII - Contratti di riallineamento
Art. 123
Proprietà privata
Quote di servizio
Allegati
Protocollo d'intesa per lo sviluppo dell'associazionismo cooperativo e il proselitismo sindacale
Accordo per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento
Accordo per i rinnovi contrattuali
Accordo per l'apprendistato
Accordi relativi agli Enti Bilaterali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende e per i dipendenti soci lavoratori delle cooperative esercenti attività nel settore commercio da 15 a 50 dipendenti o soci lavoratori

L'anno duemilacinque il giorno 20 (venti) del mese di luglio in Roma tra il Cnai - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori [...]; l'Ucict - Unione Cristiana Italiana Commercio Turismo [...]; Unci - Unione Nazionale Cooperativa Italiane [...]; e Cisal - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori [...]; Fenasalc - Cisal - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio [...]; si è stipulato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende e per i dipendenti e soci lavoratori delle Società Cooperative esercenti l'attività nel settore Commercio ed aventi 15 a 50 lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori, esso si compone: Indice; Premessa; Titoli; Articoli; Allegati.

Premessa
[...]
Il Contratto si muove nelle logiche dettate dall'Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali del Lavoratori e Datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario nonché un'essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le Parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei datori di lavoro, sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro firmatarie del presente CCNL affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
Le Parti riconoscono che le imprese Cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto al restante mondo imprenditoriale. Le Parti firmatarie del presente CCNL s'impegnano a porre in essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione dell'impresa cooperativa e dell'impresa aziendale in Italia.
[...]
Le Parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle Aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
[...]
Le Parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e cooperativistiche nonché degli obiettivi da conseguire. In tutti gli ambiti territoriali, una parte non trascurabile degli utili delle aziende e delle cooperative potrà essere così destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente di lavoro dipendente.
Le Parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le Aziende e le Cooperative del settore Commercio sotto qualsiasi forma e settore merceologico, che hanno alle proprie dipendenze da 15 a 50 lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori dipendenti.
Per quanto riguarda le cooperative si richiamano gli artt. 3 e 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142. A titolo indicativo le Aziende e le Cooperative a cui si applica il presente CCNL sono:
A) - Alimentazione
1) commercio all'ingrosso di generi alimentari;
2) supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
3) commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
4) salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
5) importatori e torrefattori di caffè;
6) commercio all'ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
7) commercio all'ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;
8) commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata;
9) commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
10) rivendite di pollame e selvaggina;
11) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
12) commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;
13) commercio all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
14) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
- le Aziende o le Cooperative che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro vendita;
- le Aziende o le Cooperative che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
- le Aziende o le Cooperative che esercitano attività di imbottigliamento e di infiascamento;
15) commercio all'ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
16) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (oli di oliva e di semi);
17) aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero- caseari.
B) - Merci d'uso e prodotti industriali
1) grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
2) tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotterie ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione il noleggio dei sacchi; corderie e affini;
3) lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
4) pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
5) articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
6) lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
7) articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
8) giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo; articoli per fumatori;
9) oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
10) librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno; grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
11) francobolli per collezione;
12) mobili, mobili e macchine per ufficio;
13) macchine per cucire;
14) ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi, munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, ecc.);
15) autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli e motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
16) gestori di impianti di distribuzione di carburante;
17) aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
18) carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
19) imprese di riscaldamento;
20) laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
21) tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
22) prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
23) aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico- farmaceutici;
24) legnami e affini, sughero, giunchi, saggine, ecc.;
25) rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
26) prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
27) commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).
C) - Fiori, piante ed affini
1) commercio all'ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
2) commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
3) produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
D) - Ausiliari del commercio e commercio con l'estero
1) agenti e rappresentanti di commercio;
2) mediatori pubblici e privati;
3) commissionari;
4) stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno e al servizio delle proprie aziende);
5) fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
6) compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
7) agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
8) imprese portuali di controllo.
Tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono rientrare nella sfera del commercio.
Le Aziende o le Cooperative possono superare il limite di 50 (cinquanta) per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi. I dipendenti assunti con contratto a tempo determinato non vengono mai computati nel limite numerico delle 50 (cinquanta) unità.
[...]
Le Parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali, provinciali e/o della UE, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende e delle Cooperative all'applicazione del presente CCNL e di legge in materia di lavoro.
[...]
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Titolo II - Livelli di contrattazione - Nazionale e territoriale
Art. 2

Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione nazionale di I livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione territoriale di II livello: contratto integrativo territoriale, regionale, provinciale o aziendale, di settore equiparato a tutti gli effetti a quello nazionale.

Art. 3
[...]
Alla contrattazione collettiva nazionale di I livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
[...]

Art. 4
La contrattazione collettiva territoriale, regionale o provinciale o aziendale, di II livello, sarà svolta in sede regionale o provinciale o aziendale.
Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di I livello, cioè alla contrattazione nazionale.
Alla contrattazione collettiva territoriale di II livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
[...]
c) costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla Legge n. 626/94 e succ. mod. in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
d) attuazione della disciplina della formazione professionale;
e) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di II livello, mediante specifiche clausole di rinvio.
L'accordo di II livello regionale o provinciale o aziendale ha durata quadriennale.
Nell'arco di vigenza del presente CCNL potrà aversi una sola fase negoziale a livello regionale o provinciale o aziendale, da svolgere conformemente alla seguente procedura.
La richiesta di stipula della contrattazione territoriale deve essere presentata dopo almeno un mese dal deposito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del presente CCNL.
[...]

Titolo III - Diritti sindacali e di associazione - Relazioni sindacali
Art. 5

Le Parti intendendo salvaguardare la partecipazione dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso riferimento alle vigenti disposizioni in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare 16 (sedici) ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente o socio lavoratore per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
Esse convengono, altresì, che bisogna tenere in particolare considerazione il contenuto delle convenzioni n. 87 e 98 dell'OIL, riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori, come anche dei datori di lavoro, ad organizzarsi in libere associazioni sia dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori che dei datori di lavoro e ad aderirvi senza impedimenti.
Sia i lavoratori dipendenti e/o i soci lavoratori che i datori di lavoro hanno diritto a trattare liberamente ed in piena autonomia.
Le Parti, inoltre, concordano di rincontrarsi quanto prima per stipulare un accordo specifico, in base alla specificità dei singoli contratti, rispetto alle relazioni sindacali.

Titolo VIII - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 15 - Richiami normativi e contrattuali

Gli istituti considerati nel presente titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in particolare:
- per la somministrazione di lavoro: artt. 16, 17, 18, 19, 20
- per il lavoro intermittente: artt. 21 e 22;
- per il lavoro ripartito: art. 23.

Art. 17 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
[...]
Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall'Ente Bilaterale Nazionale, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL.

Art. 18 - Obblighi di informazione
L'Azienda o la Cooperativa utilizzatrice comunica alle RSU e, in mancanza, alle OOSS firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
- il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 16 e 17 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
- ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'Associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 marzo all'Ente Bilaterale Nazionale.

Art. 19 - Diritti dei lavoratori somministrati
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 16 e 17 presso l'Azienda o la Cooperativa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
I lavoratori somministrato hanno diritto ad esercitare presso l'Azienda o la Cooperativa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente o dei soci lavoratori dell'Azienda o della Cooperativa utilizzatrice.
[...]
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'Azienda o della Cooperativa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Art. 21 - Lavoro intermittente
[...]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le OOSS firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 marzo alla Sede Provinciale dell'Ucict o dell'Unci competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente Bilaterale Nazionale.

Art. 22 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente
Ai lavoratori dipendenti od ai soci lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 23 - Lavoro ripartito
[...]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le OOSS firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo di ogni anno all'Ente Bilaterale Nazionale.

Art. 24 - Gestione delle controversie
In caso di controversie tra Azienda o tra Cooperativa e il lavoratore dipendente e/o socio lavoratore sui contenuti o sull'applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le Associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue:
a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all'Ente Bilaterale Nazionale o all'Ente Bilaterale Regionale e successiva attivazione della Commissione di Conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri un datoriale, uno delle Associazioni dei lavoratori ed uno - con funzioni di Presidente - nominato dal locale DPL;
b) per controversie sull'applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell'attore della vertenza della copia degli atti all'Ente Bilaterale Nazionale e/o all'Ente Bilaterale Regionale (se costituita), ai fini di consentirne un'attività di statisticazione e valutazione giurisprudenziale.
Nota a verbale
A rinnovo contrattuale tutte le fattispecie del presente Titolo demandate temporaneamente all'Ente Bilaterale Nazionale dovranno essere ricomprese nel testo contrattuale.

Titolo XIV - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Art. 39

Vengono considerati Jolly quei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori cui l'Azienda e/o la Cooperativa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nell'Azienda e/o nella Cooperativa stessa.
L'inquadramento dei jolly sarà al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansione svolte.

Titolo XV - Assunzione - Documentazione - Visita medica
Art. 41

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[...]
3) libretto sanitario per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
[...]
9) libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14, legge 30 aprile 1962, n. 283, ed all'art. 37, DPR 26 marzo 1980, n. 327, concernente il regolamento di esecuzione della legge stessa;
[...]

Art. 42
Il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'Azienda o della Cooperativa per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, a cura di gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore dipendente e/o socio lavoratore contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili, per maggior gravosità con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore dipendente e/o del socio lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore dipendente e/o al socio lavoratore.

Titolo XVII - Orario di lavoro
Art. 45

La durata normale del lavoro effettivo, per la generalità delle Aziende o Cooperative è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su cinque o sei giornate lavorative.
[...]
Per i lavoratori dipendenti o soci lavoratori da Aziende o da Cooperative di impianti di distribuzione di carburanti l'orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.
Per i lavoratori dipendenti o soci lavoratori da Aziende o da Cooperative di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali e per i dipendenti da Aziende o da Cooperative distributrici di carburante metano compresso per autotrazione l'orario di lavoro è fissato in 42 ore settimanali.
Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 (quindici) minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero, il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'Azienda e della Cooperativa; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5 del RD n. 1955 del 10 settembre 1923.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di tre frazioni.
Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione territoriale di II livello regionale o provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL.
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato l'orario di lavoro con indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Durante l'orario di lavoro, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'Azienda o dalla Cooperativa senza esserne autorizzato; il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore dipendente o del soci lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato "tempo" a disposizione del datore di lavoro.
[...]

Art. 46 - Banca ore
Possono essere accantonate nella banca ore fino ad un massimo di trentadue ore.
In aggiunta alle prestazioni di lavoro straordinario possono confluire nella banca ore, se attivata dal lavoratore dipendente o dal socio lavoratore, anche le ore di recupero della flessibilità non fruite per comprovati impedimenti personali.

Art. 47 - Flessibilità tempestiva
Per necessità a causa dell'intensità dell'attività le Aziende e le Cooperative possono superare in determinati periodi dell'anno il normale orario settimanale.
In relazione alle esigenze di cui sopra le Aziende e le Cooperative, per soddisfare la domanda di richiesta, l'orario complessivo annuale di 40 ore per 52 settimane, potrà essere distribuito nel corso dell'anno con un aumento settimanale 10 ore per un massimo di 26 settimane all'anno.
Il recupero deve essere effettuato nei periodi di minor lavoro, se non recuperate le ore prestate in più, queste devono essere retribuite con maggiorazione del 10% (dieci per cento).
La compensazione tra ore in esubero e ore in riduzione dovrà avvenire entro dodici mesi dall'inizio della flessibilità.

Art. 48 - Prestatori di lavoro discontinuo
Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
La durata normale di lavoro, per il lavoratore dipendente o del socio lavoratore con mansioni discontinue o di semplice attesa è fissato nei limiti di 48 ore settimanali.
Sempre in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia ai quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del RDL 15 marzo 1923 n. 692 approvata con RDL del 6 dicembre 1923 n. 2657 e pubblicato nella GU numero 299 del 21 dicembre 1923, sono considerate tali le figure professionali, quali ad esempio:
- Custodi;
- Guardiani diurni e notturni;
- Portieri;
- Uscieri ed inservienti;
- Commessi di negozi nelle città con meno di 5.000 abitanti;
- Personale addetto ai lavori di carico e scarico;
- Addetti ai centralini telefonici privati.

Art. 50 - Reperibilità
Per taluni servizi può essere stabilito l'obbligo della reperibilità del lavoratore dipendente o del socio lavoratore.
La reperibilità può essere:
- esterna: demandata alla contrattazione tra le Parti stipulanti il presente CCNL che provvederà a determinare i servizi, i periodi, la durata ed il compenso;
- interna: il lavoratore dipendente o il socio lavoratore è reperibile nelle ore notturne all'interno dell'Azienda o della Cooperativa, e nel limite massimo di 10 volte al mese determinate dalla struttura e dalla organizzazione dell'Azienda o della Cooperativa e ad esso è riconosciuto l'importo fisso bilanciato del 15% lordo per ciascuna notte di servizio che si aggiunge alla normale retribuzione con la maggiorazione per lavoro straordinario notturno.

Titolo XVIII - Telelavoro
Art. 52

Il Telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore lavoratore dipendente o socio lavoratore opera e l'Azienda o la Cooperativa.
Il Telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale.
Il Telelavoro fa quindi parte dell'organizzazione dell'Azienda o della Cooperativa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all'Azienda o alla Cooperativa.
Il Telelavoratore lavoratore dipendente o socio lavoratore ha quindi gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori comparabili che svolgono l'attività nei locali dell'Azienda o della Cooperativa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell'Azienda o della Cooperativa.

Art. 53
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
- domiciliare: svolto nell'abitazione del Telelavorista;
- mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili;
- remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali.

Art. 54
Telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi.
Il Telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che il Telelavoro venga svolto nell'abitazione del socio lavoratore o del lavoratore dipendente sia a quello remotizzato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità produttiva autonoma dell'Azienda o della Cooperativa.

Art. 56
Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore, sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente o per il socio lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell'Azienda o della Cooperativa.
Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNL.
I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i soci lavoratori e/o per i lavoratori dipendenti comparabili.
I telelavoratori hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
[...]

Art. 58
L'Azienda o la Cooperativa, può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del decreto legislativo del 19/9/19941 n. 626 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali, che dalle leggi vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo quantitativo o, qualitativo può essere utilizzato tramite software all'insaputa dei telelavoristi.

Art. 59
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione da effettuarsi tra le Parti stipulanti il presente CCNL prima dell'inizio del contratto di Telelavoro.
In ogni caso l'Azienda o la Cooperativa, si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché i dati utilizzati dal telelavoratore.
L'Azienda o la Cooperativa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici.

Art. 60
La cooperativa o l'azienda responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto.

La contrattazione da effettuarsi tra le parti stipulanti il presente CCNL regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri.

Art. 61
Alla contrattazione da effettuarsi tra le Parti stipulanti il presente CCNL è demandato:
- l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l'accesso alle informazioni della cooperativa o azienda;
- il carico di lavoro;
- eventuale fascia di reperibilità;
- la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell'organizzazione al telelavoratore lavoratore dipendente o socio lavoratore.

Art. 62
Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le seguenti norme previste dal decreto legislativo n.66/2003:
- art. 3 (orario normale di lavoro settimanale);
- art. 4 (durata massima dell'orario settimanale);
- art. 5 (lavoro straordinario);
- art. 7 (riposo giornaliero);
- art. 8 (pause);
- art. 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno).

Art. 63
Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori che operano all'interno dell'Azienda o della Cooperativa.

Art. 64
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

Titolo XX - Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Art. 66

L'orario di lavoro dei minori di età, tra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti non può superare le 7 (sette) ore giornaliere e le 35 (trentacinque) settimanali. L'orario di lavoro dei predetti minori non può durare senza interruzione più di 4,30 ore (quattro ore e mezza). Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4,30 ore (quattro ore e mezza), deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 (trenta) minuti ai sensi della legge n. 977/1967 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste.
L'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte, insieme agli altri orari.

Titolo XXI - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Art. 67

[...]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti norme di Legge.

Art. 69
[...]
Il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei), dovrà osservare un riposo di almeno 12 (dodici) ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo XXII - Lavoro straordinario
Art. 71

[...]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative supplementari e straordinarie a carattere individuale, nel limite totale di 160 (centosessanta) ore annue. Il socio lavoratore e/o il lavoratore dipendente non possono compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. [...]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative supplementari e straordinarie a carattere individuale, nel limite totale di 160 (centosessanta) ore annue. Il socio lavoratore e/o il lavoratore dipendente non possono compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. [...]

Titolo XXIII - Lavoratori a turni
Art. 72

Per le prestazioni lavorative a turni sono previste le seguenti maggiorazioni:
- 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro notturno;
- 40% (quaranta per cento) per le prestazioni di lavoro festivo.

Titolo XXIV - Lavoro a tempo determinato
Art. 73

In tutte le Aziende o in tutte le Cooperativa comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, all'art. 12 della legge 24 giugno 1987 n. 195 e successive modificazione ed integrazioni è consentito, in relazione a particolari esigenze delle Aziende o delle Cooperativa ed al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:
[...]
- per l'assistenza specifica nel campo della prevenzione, della sicurezza del lavoro e l'ambiente;
[...]
Le Aziende o le Cooperativa che intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a pena di decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione di Garanzia e Conciliazione prevista dal presente CCNL.

Titolo XXV - Lavoro parziale o part time - Genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti
Art. 75

[...]
Per i lavoratori dipendenti o per i soci lavoratori affetti da patologie gravi riconosciuto dalla ASL, possono esercitare il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.

Titolo XXVI - Apprendistato
Art. 76

Le Parti vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo e a quanto disposto dalle nuove normative ritengono che l'istituto dell'apprendistato è un valido strumento sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo che per l'incremento dell'occupazione giovanile.
Le norme vigenti in materia (Legge n. 30/2003, D.Lgs. n. 276/03 e Legge 80/2005) hanno modificato la previgente disciplina. In particolare l'apprendistato passa da una a tre tipologie contrattuali:
- contratto di apprendistato per l'espletamento di diritto- dovere di istruzione e formazione finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale: durata non superiore a tre anni (giovani dai 15 ai 18 anni di età). L'inquadramento ed il trattamento economico sono fissati ad un livello inferiore alla categoria per la quale è finalizzato il contratto di apprendistato. La durata della formazione è prevista in 80 ore annue;
- contatto di apprendistato professionalizzante: qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale: durata da due a sei anni (giovani dai 18 ai 29 anni) con inquadramento retributivo, per i primi 12 mesi, non inferiore di due livelli alla qualifica da conseguire.
[...]
Il piano formativo individuale deve contenere:
- il percorso, le competenze possedute e quelle da acquisire;
- il tutore.
La durata della formazione è di 120 ore annue che può essere svolta anche all'interno dell'Azienda o della Cooperativa a condizione che:
- siano presenti i requisiti previsti dalle Leggi in materia (D.Lgs. 276/03, L. 80/05). In ordine al tutore e all'idoneità dei locali;
[...]
L'Ente Bilaterale stipulerà accordi con le Università o scuole specializzate che si baseranno su una forte integrazione fra percorso realizzato in azienda e quello realizzato negli atenei.

Art. 78 - Assunzione
Per l'assunzione degli apprendisti è necessario il contatto scritto con specificazione:
[...]
- il piano formativo individuale.

Nota a verbale 1
L'apprendistato per il settore della cooperazione va rivisto anche ai sensi dell'art. 2527 c.c. (socio in prova). Pertanto l'apprendista oltre al raggiungimento di una qualifica professionale deve anche svolgere un percorso formativo idoneo all'acquisizione di conoscenze atte al superamento dello status di socio in prova nei tempi previsti per l'apprendistato.

Nota a verbale 2
Agli apprendisti vanno riconosciuti tutti gli istituti contrattuali a loro applicabili.

Titolo XXVII - Formazione professionale - Contratto inserimento o reinserimento
Art. 82

Nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti, il presente CCNL, preso atto che tutte le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento ed all'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della necessità di una costante revisione delle conoscenze individuali, le Aziende o le Cooperativa realizzeranno idonee iniziative tecnico- pratiche per consentire:
[...]
- un proficuo aggiornamento dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori per quanto concerne la sicurezza e i nuovi metodi di lavoro;
- un pronto inserimento dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori nelle nuove mansioni a seguito dell'avvicendamento degli stessi.

Titolo XXIX - Contratto di lavoro di lavoratori extracomunitari - Contratto di lavoro di lavoratori portatori di handicap
Art. 85

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori dipendenti o di soci lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Art. 86
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di soci lavoratori e/o lavoratori dipendenti portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Titolo XXXI - Mobbing
Art. 88

Per le Parti stipulanti il presente CCNL è fondamentale avere in Azienda o in Cooperativa un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità ed inviolabilità della persona e alla correttezza nei rapporti interpersonali.
Il mobbing invece crea una sorta di azioni con le quali un lavoratore dipendente o un socio lavoratore, nei luoghi di lavoro, viene dai colleghi maltrattato o perseguitato in maniera sistematica e sottoposto quindi a pressioni psicologiche per isolarlo mettendolo in cattiva luce per indurlo alle dimissioni.
Perciò le Parti ritengono di costituire una commissione paritetica, composta da due rappresentanti per ogni Parte stipulante il presente CCNL, per tutelare i lavoratori dipendenti e/o i soci lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumano le caratteristiche della violenza, della persecuzione psicologica o della molestia, nell'ambito del rapporto di lavoro.

Art. 89
Si possono avere vari tipi di mobbing:
- verticale: posto in essere dal datore di lavoro o dal superiore (bossing);
- orizzontale: messo in atto da un collega;
- ascendente: compiuto dall'inferiore ai danni del superiore.

Titolo XXXII - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari - Retribuiti - Permessi non retribuiti
Art. 90

Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle Aziende e nelle Cooperativa e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.
[...]

Titolo XXXIII - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Art. 95

[...]
Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente o del socio lavoratore dell'Azienda o della Cooperativa è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.

Titolo XXXIV - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 96

La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di due ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti, i soci lavoratori ed il datore di lavoro.

Titolo XXXVII - Maternità
Art. 100

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti e dai regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri socie o dipendenti.
[...]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendente o la socia lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per tre mesi dopo il parto;
c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c);
e) per malattia del bambino di età inferiore a tre anni. Diritto riconosciuto anche al padre sia socio lavoratore che lavoratore dipendente anche se il figlio è adottivo o affidato, ai sensi della legge 4/5/1983 n. 184;
f) durante il primo anno di vita del bambino, il datore di lavoro deve consentire alle madri lavoratrici dipendenti e/o socie lavoratrici due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore a sei ore. Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto alla madre sia lavoratrice dipendente che socia lavoratrice di uscire dall'Azienda e dalla Cooperativa; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'Azienda o dalla Cooperativa quando la madre sia lavoratrice dipendente che socia lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[...]

Titolo XXXVIII - Ferie
Art. 101

[...]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile ed inalienabile.
[...]

Titolo XL - Malattia - Infortuni
Art. 103

[...]
Il lavoratore dipendente od il socio lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto ed il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail ed all'autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, le assenze scaturite da malattia o infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo o mancata comunicazione, nonché quelle contrattuali.
[...]

Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia ed infortuni, valgono le norme di legge e regolamenti vigenti sia nazionali che regionali.

Titolo XLVII - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Art. 112

[...]
È parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori dipendenti od i soci lavoratori sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico- sanitari. Il datore di lavoro è inoltre, tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il lavoratore dipendente od il socio lavoratore deve conservare in buono stato macchine, arnesi, e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non, dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto all'Azienda od alla Cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
[...]

Titolo XLVIII - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 113

Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle Aziende o nelle Cooperativa, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente o del socio lavoratore sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei casi previsti dalla legge o dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'Azienda o la Cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli etc.) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dipendente od il socio lavoratore dovrà utilizzare secondo le disposizioni dell'Azienda o della Cooperativa, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun lavoratore dipendente o socio lavoratore, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti e/o soci lavoratori sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni
In particolare i lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori:
1) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
2) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
3) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
4) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
5) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
6) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori dipendenti o soci lavoratori;
7) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
8) contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori durante il lavoro;
Le Parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una Commissione Paritetica composta da 2 (due) persone per parte per realizzare quanto previsto dalla legge 626/94 con apposito protocollo di intesa.

Titolo LI - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Art. 116

È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da 12 (dodici) membri di cui 6 (sei) nominati dalle Organizzazioni datoriali e 6 (sei) nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
1) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione nell'Azienda o nella Cooperativa del presente CCNL e della contrattazione territoriale di II livello, regionale o provinciale o aziendale;
2) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
[...]
4) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole Aziende o Cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente dell'Azienda o di un solo socio lavoratore della Cooperativa: le Aziende e le Cooperativa queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
5) esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle Parti stipulanti;
6) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle Parti contrattuali;
7) definire la classificazione del personale, come previsto dal presente CCNL;
8) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa dal presente CCNL.

Titolo LIII - Codice disciplinare
Art. 118 - Doveri del lavoratore dipendente o del socio lavoratore

Il lavoratore dipendente od il socio lavoratore devono esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
1) osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso ed adempiere a tutte le formalità che l'Azienda o la Cooperativa ha posto in essere per il controllo delle presenze;
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato in Azienda od Cooperativa e delle disposizione attuative con la massima diligenza ed assiduità;
[...]
6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali dell'Azienda o della Cooperativa e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'Azienda o della Cooperativa, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'Azienda o la Cooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti

Disposizioni disciplinari
I Lavoratori dipendenti od i soci lavoratori, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
a) rimprovero verbale,
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione nazionale;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nazionale per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni.
[...]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori che:
1) risultano assenti ingiustificati dal lavoro per uno o più giorni consecutivi fino ad un massimo di 3 (tre) giorni;
2) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
3) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
4) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso la cooperativa o azienda;
5) contravvengano al divieto di accettare mance dalla clientela dell'Azienda o della Cooperativa, da fornitori della stessa e che comunque le promuovano e/o le sollecitino;
6) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL nell'Azienda o nella Cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell'Azienda o della Cooperativa.
È evidente che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minore rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggiore rilievo.

Titolo LV - Enti bilaterali
Art. 120

Le Parti per quanto riguarda gli Enti Bilaterali richiamano il Protocollo di Intesa del 15 giugno 2005, che in sintesi recita:
"il Cnai, l'Unci e la Cisal - Concordano - a fronte dei CC.CC.NL stipulati e stipulanti, a costituire Enti Bilaterali:
1) Cnai - Cisal;
2) Ungi - Cisal;
pur riconfermando l'intenzione di raggiungere al più presto l'obiettivo di Enti Bilaterali unici per tutte le Parti stipulanti la contrattazione collettiva nazionale di lavoro posta in essere dal Cnai, dall'Unci e dalla Cisal."

Titolo LVI - Formazione continua
Art. 121

Le Parti, sempre temendo conto del Protocollo di Intesa del 15 giugno 2005, demandano ai costituendi Fondi per la Formazione Continua, la creazione e la gestione di una rete di supporto per l'erogazione di strumenti dedicati alla formazione ed all'aggiornamento professionale.
Tali servizi, pur considerando la oggettiva differenziazione dei fabbisogni formativi tra le diverse categorie di lavoratori, dovrà fornire canali di accesso e moduli di interesse per la totalità dei lavoratori inquadrati dal presente CCNL.

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1 Il testo riporta erroneamente la data 19/7/1994