Regione Lombardia
Ordinanza 8 gennaio 2021, n. 676
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;
VISTO l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che, nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative” connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19” ed in particolare l'art. 4;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» ed in particolare l'art. 1, comma 10, lett. s);
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute dell'11 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte”;
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” in materia di attività didattica dal 7 al 15 gennaio 2021 nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»; VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
CONSIDERATO che:
• in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia dall'ultima decade di dicembre scorso una crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in presenza di un significativo incremento delle capacità di testing, con valore di Rt disponibile calcolato dall'ISS passato da 1 (CI: 0.98-1.02) per la settimana dal 20 al 26 dicembre 2020, a 1,27 (CI: 1.24-1.3) per la settimana dal 27 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021 e con valori RT per ricovero ospedaliero calcolato dall'ISS per la settimana dal 20 al 26 dicembre 2020 pari a 0,8 (CI: 0.76-0,84) e per la settimana dal 27 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021 pari a 0,93 (CI: 0,88-0,99);
• il dato di nuovi casi medio giornaliero è stato per la settimana dal 20 al 26 dicembre 2020 pari a 1.560 ed è stato per la settimana dal 27 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021 pari a 1.930;
• l'andamento epidemiologico in crescita nella popolazione evidenzia un inizio precoce in particolare nella fascia d'età 14-18, fascia che si caratterizza per significativa attività sociale e bassa manifestazione clinica di malattia;
• il numero complessivo degli attualmente positivi è 53.969, di cui 3.363 in regime di ricovero non in terapia intensiva (28% dei posti letto occupati) e 473 in terapia intensiva (39% dei posti letto occupati);
• il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, dati relativi al 6/1/2021, evidenzia un'incidenza cumulativa di 4916 per 100000;
DATO atto di quanto riportato nell'ultimo report di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (ISS) aggiornato al 5 gennaio 2021;
CONSIDERATO, pertanto, che il trend dei contagi sul territorio sul territorio regionale fa ritenere necessaria l'adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo ai contesti ed alle fasce d'età in cui maggiore è la probabilità di aggregazione e assembramenti;
RITENUTO conseguentemente necessario ridurre le possibilità di assembramento, limitando le occasioni di spostamento delle persone per attività didattiche in presenza;
RILEVATO che la ripresa dell'attività scolastica in presenza di un cospicuo numero di studenti, docenti e personale ATA relativi alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e alle istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), comporterebbe probabili assembramenti nei pressi dei plessi scolastici, con correlato rischio di diffusione del contagio presso le famiglie;
RITENUTO opportuno assumere iniziative finalizzate anche a contenere il carico dell'utenza del trasporto pubblico locale per limitare i rischi di congestionamento dei mezzi pubblici e delle aree di transito e di attesa, con riguardo alla mobilità degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle istituzioni formative professionali (IeFP) di secondo grado;
CONSIDERATO che le misure fin qui adottate non hanno determinato il contenimento del contagio in misura tale da consentire la ripresa in presenza delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche e IeFP secondarie di secondo grado secondo le regole fissate nel DPCM 3 dicembre 2020 e dall'ordinanza del Ministero della salute 24 dicembre 2020;
VISTI i molteplici provvedimenti della giurisdizione amministrativa (ex multis, decreto del Consiglio di Stato del 10/11/2020 n. 6453/2020) che hanno respinto istanze di sospensione di provvedimenti regionali limitativi della didattica in presenza in considerazione della più rigorosa prevenzione della salute pubblica nell'ambito territoriale di competenza e dell'aggravamento dello stato del contagio;
SENTITO in data 7 gennaio 2021 il Comitato tecnico scientifico COVID-19 di Regione Lombardia costituito con Decreto del Direttore della D.G. Welfare n. 4264 del 7 aprile 2020;
SENTITI, altresì, in data odierna i sindaci dei Comuni capoluogo della Città metropolitana e delle Province ed il Ministro della Salute;
 

ORDINA

Art. 1 (Misure relative all'istruzione secondaria di secondo grado)
1. A decorrere dall'11 gennaio 2021 e fino al 24 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP) assicurano il ricorso alla didattica a distanza per il 100% della popolazione studentesca delle predette istituzioni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche e formative professionali di cui al comma 1 garantiscono comunque la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.
3. Le modalità concrete di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite dalle istituzioni scolastiche e formative professionali, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle Linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020.

Art. 2 (Periodo di efficacia e disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data dell'11 gennaio 2021 e sono efficaci fino al 24 gennaio 2021.
2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge 35/2020.
3. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della Salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus - COVID 19.
 

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA