Tipologia: CCNL
Data firma: 20 luglio 2006
Validità: 01.07.2006 - 30.06.2010
Parti: Unci e Fesica-Confsal, Libersind-Confsal, Confsal-Fisals
Settori: Servizi, Impianti sportivi
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1.
Titolo II - Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
• Quota di servizio contrattuale.
Art. 10.
• Nota a verbale Unci.

Titolo IV - Decorrenza - Durata
Art. 11.
Titolo V - Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Art. 12.
Art. 13.
Titolo VI - Efficacia del contratto
Art. 14.
Titolo VII - Mobilità e mercato del lavoro
Art. 15.
• Distacco.

Requisiti di legittimità
Titolo VIII - Classificazione del personale
Art. 16.
Titolo IX - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Art. 17.
Art. 18.
Titolo X - Assunzione - Documentazione
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Titolo XI - Periodo di prova
Art. 23.
• Nota a verbale Unci.
Titolo XII - Orario di lavoro
Art. 24.
• Banca ore.
• Flessibilità tempestiva.
• Prestatori di lavoro ripartito.
Art. 25 - Reperibilità.
Art. 26 - Richiamo in servizio.
Titolo XIII - Telelavoro
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Titolo XIV - Personale non soggetto a limitazione di orario
Art. 40.
Titolo XV - Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Art. 41.
Titolo XVI - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Titolo XVII - Lavoro straordinario
Art. 46.
Titolo XVIII - Lavoratori a turni
Art. 47.
Titolo XIX - Lavoro a tempo determinato
Art. 48.
Titolo XX - Lavoro parziale o part-time, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti
Art. 49.
Art. 50.
Titolo XXI - Apprendistato
Art. 51.
Art. 52 - Proporzione numerica.
Art. 53 - Assunzione.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57 - Malattia e infortunio.
• Nota a verbale Unci.
Titolo XXII - Lavoro temporaneo
Art. 58.
Titolo XXIII - Contratto di lavoro intermittente
Art. 59.
Art. 60.
Art. 61 - Lavoro intermittente per periodi predeterminati.
Art. 62.
Titolo XXIV - Formazione professionale - Contratto inserimento o reinserimento
Art. 63.
Art. 64.
 Art. 65.
Titolo XXV - Lavoratori studenti

Art. 66.
• Diritto allo studio
• Formazione professionale
• Permessi per sostenere gli esami
• Congedi per formazione permanente
Titolo XXVI - Formazione continua

Art. 67.
Titolo XXVII - Contratto di lavoro di lavoratori extracomunitari - Contratto di lavoro di lavoratori portatori di handicap
Art. 68.
Art. 69.
Titolo XXVIII - Occupazione femminile
Art. 70.
Titolo XXIX - Mobbing
Art. 71.
Art. 72.
Titolo XXX - Tutela della privacy
Art. 73.
Titolo XXXI - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Art. 74.
Art. 75.
Art. 76.
Art. 77.
Art. 78.
Titolo XXXII - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Art. 79.
Titolo XXXIII - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 80.
Titolo XXXIV - Congedo per matrimonio
Art. 81.
Titolo XXXV - Servizio militare - Volontariato
Art. 82.
Art. 83.
Titolo XXXVI - Maternità

Art. 84.
Art. 85.
Titolo XXXVII - Ferie
Art. 86.
Titolo XXXVIII - Aspettativa
Art. 87.
Titolo XXXIX - Malattia - Infortuni
Art. 88.
• A) periodo di comporto.
• B) Trattamento economico.
Titolo XL - Trattamento economico
Art. 89.
Titolo XLI - Aumenti periodici di anzianità
Art. 90.
Titolo XLII - Gratifica natalizia
Art. 91.
Titolo XLIII - Indennità
Art. 92.
• Indennità in caso di morte
• Indennità di cassa
• Indennità mezzi di locomozione
• Indennità lavoro disagiato
• Indennità di lontananza dai Centri abitati
• Indennità alloggio al personale
• Indennità di trasferta
Titolo XLIV - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
Art. 93.
Titolo XLV - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 94.
Art. 95.
• Nota a verbale Unci.
Titolo XLVI - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 96.
• Anticipazioni del TFR.
Titolo XLVII - Cessione - Trasformazione dell'azienda - Liquidazione della cooperativa
Art. 97.
Titolo XLVIII - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Art. 98.
Titolo XLIX - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 99.
Titolo L - Divieti
Art. 100.
Titolo LI - Risarcimento danni
Art. 101.
Titolo LII - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Art. 102.
Titolo LIII - Composizione delle controversie
Art. 103.
Titolo LIV - Codice disciplinare
Art. 104 - Doveri del socio e del lavoratore dipendente.
• Disposizioni disciplinari.
Art. 105 - Licenziamento per mancanze.
Titolo LV - Patronati
Art. 106.
• Previdenza complementare.
Titolo LVI - Ente nazionale bilaterale
Art. 107.
• Finanziamento.
Titolo LVII - Contratti di riallineamento
Art. 108.
Proprietà privata.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti attività disciplinata dalle norme vigenti in materia di impianti sportivi e del tempo libero

L'anno 2006, il giorno 20 luglio in Roma tra Unione Nazionale delle Cooperative Italiane (Unci), […] e Fesica/Confsal […]; Libersind/Confsal [...]; Confsal/Fisals […]; e assistita dalla Confsal […] si è stipulato il CCNL per i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti attività disciplinata dalle norme vigenti in materia di impianti sportivi e del tempo libero per le quali si applica il presente CCNL.

Premessa
[…]
Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi UE hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione della occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
[…]
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori e originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
[…]
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire in tutti gli ambiti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Le parti, infine, si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" e allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1.

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato posti in essere dalle Cooperative che svolgono attività quali:
- campi da tennis;
- campi da calcio calcetto, rugby e baseball;
- campi da pallavolo, basket e pallamano;
- piste da pattinaggio, sia a rotelle che su ghiaccio;
- laghetti per pesca sportiva;
- campi da bowling e bocce;
- sferisteri;
- Centri per le attività di volo;
- palestre: con svolgimento di attività di body-building, ginnastica a corpo libero, aerobica, danze, insegnamento arti marziali, boxe di ogni genere;
- campi da squash;
- campi da golf e minigolf;
- Centri nautici;
- strutture per tiro a volo, tiro con l'arco e tiro a segno;
-piscine: con attività di nuoto, nuoto pinnato e sincronizzato, pallanuoto, tuffi, addestramento al salvataggio, nuoto subacqueo;
- Centri finalizzati all'attività dl trekking, arrampicata e mountain byke;
-maneggi e Centri ippici dove, oltre alle tradizionali attività, si svolgano pony trekking, attività turistica e ippoterapia;
- Centri per canottaggio, canoa, kayak: svolti su fiumi, torrenti, corsi d'acqua, bacini artificiali, navigli e piscine;
- Centri per biliardo e tennis da tavolo e, limitatamente, per i soci lavoratori delle cooperative che prescelgono la forma del lavoro dipendente.
Le parti si riservano il futuro inserimento, all'interno della suindicata tabella, di ulteriori categorie che si caratterizzino per lo svolgimento di attività connesse a oggetto del presente CCNL.
Il presente CCNL deve essere richiamato nel Regolamento previsto dall'art. 6, legge 3.4.01 n. 142.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, o ai Fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali provinciali e/o della UE, sia compreso l'impegno da parte delle Cooperative alla applicazione del presente CCNL. Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate 'ad personam' e senza futuri assorbimenti.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Titolo II - Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale
Art. 2.

Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
(a) contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di settore;
(b) contrattazione di 2° livello: contratto integrativo territoriale o aziendale di settore equiparato a tutti gli effetti a quella nazionale.

Art. 3.
[…]
Alla contrattazione collettiva nazionale è demandato di provvedere oltre le materie specifiche anche sulle seguenti materie specificatamente individuate:
(a) costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
(b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.

Art. 4.
La contrattazione collettiva territoriale sarà svolta in sede regionale o provinciale o aziendale. Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
Alla contrattazione collettiva territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
(a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
[…]
(c) costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla legge n. 626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
(d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per l'approvazione dei contratti di inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 55, comma 2, D.lgs. 10.9.03 n. 276;
(e) attuazione della disciplina della formazione professionale;
(f) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione ragionale o provinciale o aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[…]

Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Art. 5.

Le parti riconoscono che ciascun socio e lavoratore dipendente potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 10 ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
[…]

Art. 6.
In applicazione della legge 20.5.70 n. 300 le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto possono, nelle cooperative con più di 15 e fino a 100 soci e lavoratori dipendenti, designare 1 rappresentante sindacale; nelle cooperative da 101 a 300 soci e lavoratori dipendenti possono designare 3 rappresentanti sindacali e oltre questa soglia ogni 300 soci o dipendenti possono designare 3 rappresentanti sindacali.
Ai dirigenti delle rappresentanze sindacali saranno concessi permessi retribuiti per le loro funzioni, nel numero di 8 ore mensili.

Art. 10.
Nota a verbale Unci.

Nei confronti dei soci lavoratori sono mantenuti i diritti sindacali previsti dal Titolo III, legge n. 300/70, subordinandone però l'esercizio al principio di compatibilità con lo status di socio lavoratore così come previsto ai sensi della legge 3.4l.01 n. 142.

Titolo VII - Mobilità e mercato del lavoro
Art. 15.
Distacco.

La Cooperativa per soddisfare un interesse proprio può inviare alle dipendenze di un soggetto terzo uno o più lavoratori o soci lavoratori per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Requisiti di legittimità:
[…]
È demandata alla contrattazione aziendale la pratica attuazione di questo Istituto.

Titolo IX - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Art. 18.

Vengono considerati 'jolly' quei soci e quei lavoratori dipendenti cui la Cooperativa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nella Cooperativa stessa.
L'inquadramento dei 'jolly' sarà al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte.

Titolo X - Assunzione - Documentazione
Art. 20.

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
(3) libretto di indennità sanitaria per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
[…]

Art. 21.
Il socio e il lavoratore potranno essere sottoposti, prima della assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia della cooperativa per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui sono destinati.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al socio e al lavoratore.

Titolo XII - Orario di lavoro
Art. 24.

La durata media del lavoro effettivo per la generalità delle cooperative è fissato in 40 ore settimanali distribuito su 5 o 6 giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.
La durata media settimanale del lavoro ordinario, ai sensi del D.lgs. n. 66/03, può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi salvi gli accordi aziendali in materia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero; il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno della Cooperativa; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5, RD n. 1955 del 10.9.23.
La contrattazione regionale o provinciale o aziendale potrà disciplinare la possibilità, per il lavoratore, di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurando comunque una certa estensione temporanea (flex-time). Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione integrativa regionale o provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL.
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutto il personale interessato l'orario di lavoro con indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Durante l'orario di lavoro, il socio o il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dalla Cooperativa senza esserne autorizzato. Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona non è considerato "tempo" a disposizione del datore di lavoro.
[…]
Le parti per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo, attuano una fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del DM 30.8.99.

Banca ore.
Le prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro e le ore della flessibilità non fruite per comprovati impedimenti personali non vengono retribuite ma riversate nella banca ore e danno diritto al recupero obbligatorio. Il periodo entro il quale il recupero delle suddette ore può essere effettuato:
- dal 6° al 10° mese successivo all'accantonamento con accordo tra azienda e lavoratore;
- dall'11° al 24° mese successivo all'accantonamento il recupero può essere stabilito dal lavoratore previo preavviso all'azienda. Trascorso il suddetto termine, sarà l'azienda, nei 6 mesi successivi, a fissare il recupero previo accordo con il lavoratore.
In mancanza di accordo l'azienda provvederà unilateralmente nei 6 mesi successivi al termine suddetto.
Il lavoratore può chiedere la monetizzazione delle ore accumulate solo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Flessibilità tempestiva.
Per necessità a causa dell'intensità dell'attività le cooperative possono superare in determinati periodi dell'anno il normale orario settimanale.
La cooperativa comunicherà al sindacato aziendale con un preavviso non superiore a 5 giorni, illustrandone le ragioni, il ricorso alla flessibilità.
Per il superamento del normale orario di lavoro previsto contrattualmente la cooperativa corrisponderà, nei periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
La compensazione tra ore in supero e ore in riduzione dovrà avvenire entro 12 mesi dall'inizio della flessibilità.
[…]

Prestatori di lavoro ripartito.
La contrattazione regionale o provinciale aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione, a 2 o più lavoratori, dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro (job-sharing) , tenendo presente che i due soci o lavoratori:
[…]
(e) il socio o il lavoratore che stipula un contratto di lavoro ripartito non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al prestatore di lavoro subordinato, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza di criteri di classificazione stabiliti dal presente CCNL.

Art. 25 - Reperibilità.
Per taluni servizi può essere stabilito l'obbligo della reperibilità del socio e del lavoratore dipendente.
La reperibilità può essere:
- esterna: demandata alla contrattazione aziendale che provvederà a determinare i servizi, i periodi, la durata e il compenso;
- interna: il socio o il lavoratore dipendente è reperibile nelle ore notturne all'interno della cooperativa, e nel limite massimo di 10 volte al mese determinate dalla struttura e dalla organizzazione della cooperativa e ad essi è riconosciuto l'importo fisso di € 20,00 lordi per ciascuna notte di servizio che si aggiunge alla normale retribuzione con la maggiorazione per lavoro straordinario notturno.

Titolo XIII - Telelavoro
Art. 27.

Il telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore socio o lavoratore dipendente opera e la cooperativa.
Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale.
Il telelavoro fa quindi parte della organizzazione della cooperativa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all'azienda.
Il telelavoratore socio o dipendente ha quindi gli stessi diritti dei soci o lavoratori dipendenti comparabili che svolgono l'attività nei locali della cooperativa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo della Società.

Art. 28.
Il telelavoro può essere di 3 tipi:
- domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavorista;
- mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili;
- remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali.

Art. 29.
Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi.
Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che il telelavoro venga svolto nell'abitazione del socio o del lavoratore dipendente sia a quello remotizzato.
Il centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità produttiva autonoma della cooperativa.

Art. 31.
Al socio o al lavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi diritti legali e contrattuali previsti per il socio o per il lavoratore dipendente comparabile che svolge attività nei locali della cooperativa.
Il socio o il lavoratore dipendente comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.
I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i soci o i lavoratori dipendenti comparabili.
I telelavoratori hanno diritto a una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui ripongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
Il socio o il lavoratore dipendente che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero il proprio status precedentemente acquisito.

Art. 33.
La cooperativa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del D.lgs. 19.9.94 n. 6261di recepimento della Direttiva n. 90/270 CEE relativa ai videoterminali, che dell'art. 29, comma 1, decreto legislativo il quale sancisce che nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato tramite software all'insaputa dei telelavoristi.

Art. 34.
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione aziendale prima dell'inizio del contratto di telelavoro.
In ogni caso la cooperativa si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché i dati utilizzati dal telelavoratore.
La cooperativa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici.

Art. 35.
La cooperativa è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla Direttiva n. 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto.
La contrattazione aziendale regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri.

Art. 36.
Alla contrattazione aziendale è demandato:
- l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l'accesso alle informazioni della cooperativa;
- il carico di lavoro;
- eventuale fascia di reperibilità;
- la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l'effettiva autonoma gestione dell'organizzazione al telelavoratore socio o dipendente.

Art. 37.
Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le seguenti norme previste dal D.lgs. n. 84/03 n. 66:
- art. 3 (orario normale di lavoro settimanale)
- art. 4 (durata massima dell'orario settimanale)
- art. 5 (lavoro straordinario)
- art. 7 (riposo giornaliero)
- art. 8 (pause)
- artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno)

Art. 38.
Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti che operano all'interno della cooperativa.

Art. 39.
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

Titolo XV - Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Art. 41.

Per la disciplina della tutela del minore nello svolgimento dell'attività lavorativa subordinata si rimanda alle leggi vigenti in materia.

Titolo XVI - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Art. 42.

[…]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti norme di legge.

Art. 44.
[…]
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle 6; il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22 alle 6, dovrà osservare un riposo di almeno 12 ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo XVII - Lavoro straordinario
Art. 46.

[…]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative supplementari e straordinarie a carattere individuale, nel limite totale di 250 ore annue. Il socio e il lavoratore dipendente non possono compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. […]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XVIII - Lavoratori a turni
Art. 47.

Per le prestazioni lavorative a turni sono previste le seguenti maggiorazioni: […]

Titolo XIX - Lavoro a tempo determinato
Art. 48.

In tutte le Cooperative comprese nell'ambito dì applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale che non potrà superare il 20% annuo del personale occupato, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1, legge 18.4.62 n. 230, all'art. 12, legge 24.6.87 n. 195 e successive modificazioni e integrazioni è consentito, in relazioni a particolari esigenze aziendali e al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:
[…]
(j) per l'assistenza specifica nel campo della prevenzione, della sicurezza del lavoro e per l'ambiente;
[…]
Le parti stabiliscono che:
[…]
7) Non è coerente con i principi generali la preventiva programmazione della mancata fruizione delle ferie attraverso il pagamento della relativa indennità. È possibile la monetizzazione delle ferie, valutando i singoli casi occorre sempre rispettare il diritto del lavoratore alle ferie per il recupero delle energie psico-fisiche anche quando non sia completato 1 anno di lavoro.
[…]

Titolo XX - Lavoro parziale o part-time, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti
Art. 50.

[…]
Per i soci e i dipendenti affetti da patologie gravi riconosciute dalla ASL hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.

Titolo XXI - Apprendistato
Art. 51.

[…]
Il regolamento dei profili formativi è rimessa alle Regioni d'intesa con Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Art. 56.
[…]
Quanto ai contenuti dell'attività formativa si stabilisce che la durata è pari a 120 ore.

Titolo XXII - Lavoro temporaneo
Art. 58.

In applicazione a quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, punto a), legge 24.6.97 n. 196, il contratto di lavoro temporaneo può essere sottoscritto nei seguenti casi:
(1) necessità non pianificabili connesse alla gestione straordinaria nonché alla manutenzione e/o al ripristino delle funzionalità e sicurezza degli impianti;
(2) assistenza specifica nel campo della sicurezza sul lavoro, finalizzata a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
(3) sostituzione di assegnate, ai sensi del D.lgs. n. 626/94;
[…]

Titolo XXIII - Contratto di lavoro intermittente
Art. 59.

[…]
Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
[…]
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.lgs n. 626/94 e successive modifiche.
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
[…]
(e) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
L'azienda è tenuta ad informare con cadenza annuale le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.

Art. 61 - Lavoro intermittente per periodi predeterminati.
Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ovvero negli altri periodi indicati dai contratti territoriali, l'indennità di disponibilità è corrisposta al lavoratore solo in caso di effettiva chiamata da parte dell'azienda.
Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere per i periodi lavorati un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello a parità di mansioni svolte.
[…]

Titolo XXIV - Formazione professionale - Contratto inserimento o reinserimento
Art. 63.

Nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti, il presente CCNL, preso atto che tutte le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento e all'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della necessità di una costante revisione delle conoscenze individuali, le cooperative realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire:
(a) un efficace inserimento di tutti i soci e lavoratori dipendenti neo- assunti;
(b) un proficuo aggiornamento dei soci e lavoratori dipendenti per quanto concerne la sicurezza e i nuovi metodi di lavoro;
(c) un pronto inserimento dei soci e lavoratori dipendenti nelle nuove mansioni a seguito dell'avvicendamento degli stessi.

Titolo XXVII - Contratto di lavoro di lavoratori extracomunitari - Contratto di lavoro di lavoratori portatori di handicap
Art. 68.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di soci e lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Art. 69.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato a determinato di soci e lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Titolo XXIX - Mobbing
Art. 71.

Per le parti è fondamentale avere in azienda un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità e inviolabilità della persona e alla correttezza nei rapporti interpersonali.
Il 'mobbing' invece crea una sorta di azioni con le quali un dipendente, nei luoghi di lavoro, viene dai colleghi maltrattato o perseguitato in maniera sistematica e sottoposto quindi a pressioni psicologiche per isolarlo mettendolo in cattiva luce per indurlo alle dimissioni. Perciò le parti ritengono di costituire una Commissione paritetica per le pari opportunità al fine di tutelare i lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumano le caratteristiche della violenza, della persecuzione psicologica o della molestia, nell'ambito del rapporto di lavoro.

Art. 72.
Si possono avere vari tipi di 'mobbing':
-verticale: posto in essere dal datore di lavoro o dal superiore (bossing);
- orizzontale: messo in atto da un collega;
- ascendente: compiuto dall'inferiore ai danni del superiore.

Titolo XXXI - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Art. 74.

Il socio e il lavoratore dipendente hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
[…]
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità.

Titolo XXXII - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Art. 79.

[…]
Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del socio e del lavoratore dipendente della cooperativa è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.

Titolo XXXIII - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 80.

La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezzora ad un massimo di 2 ore, e viene concordato tra soci e i lavoratori dipendenti e il datore di lavoro e, nel caso presente, con la rappresentanza sindacale.

Titolo XXXVI - Maternità
Art. 84.

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti e i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle dipendenti.
[…]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro:
(a) per 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
(b) per 3 mesi dopo il parto;
(c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso.
Inoltre la dipendente ha facoltà di:
(1) prolungare fino a 1 mese prima della data presunta del parto e astenersi per i 4 mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista della SSN e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestino che non vi sono controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro e di anticipare l'astensione con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo;
(2) di sospendere, in via cautelativa, la prestazione lavorativa se il datore di lavoro non ha la possibilità di adibire ad altre mansioni compatibili con la gravidanza con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo.
Se il parto è anticipato, il periodo di astensione non usufruito si aggiunge a quello successivo al parto.
[…]
I permessi per l'allattamento devono essere riconosciuti come per legge.

Titolo XXXVII - Ferie
Art. 86.
Il socio e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto hanno diritto a un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti).
[…]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile.
[…]

Titolo XXXIX - Malattia - Infortuni
Art. 88.

[…]
Il socio e il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto e il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail e all'autorità giudiziaria resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da malattia o infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo o mancata comunicazione, nonché quelle contrattuali.
[…]

Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia e infortunio, valgono le norme di legge e regolamenti vigenti sia nazionali che regionali.

Titolo XLIII - Indennità
Art. 92.
Indennità lavoro disagiato
:
per ogni giornata in cui i soci e i lavoratori dipendenti effettuino la prestazione con l'impiego di scala aerea o ponte o bilancino sarà corrisposta una speciale indennità nella misura del 10% della retribuzione tabellare.

Indennità alloggio al personale:
i soci e i lavoratori cui per esigenze di servizio la cooperativa chieda di restare a disposizione nei locali dell'azienda dovranno usufruire gratuitamente di alloggio.

Titolo XLV - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 94.

Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, nelle cooperative con un numero inferiore a 15 soci o lavoratori dipendenti il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sotto elencate:
(a) insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
(b) comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;
[…]
(d) danneggiamento volontario di beni della cooperativa;
[…]

Titolo XLVIII - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Art. 98.

[…]
È parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i soci e i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il socio e il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato macchine, arnesi, e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non, dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto alla cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
[…]

Titolo XLIX - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 99.

Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle cooperative, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del socio e del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, la cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli etc.) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il socio e il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna".
Ciascun socio e lavoratore dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
In particolare i lavoratori:
(a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva e individuale;
(b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
(c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
(d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
(e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
(f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria dei soci o di altri lavoratori dipendenti;
(g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
(h) contribuiscano, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti durante il lavoro.
Le parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una Commissione paritetica composta da 2 persone per parte per realizzare quanto previsto dalla legge n. 626/94 con apposito protocollo di intesa.

Titolo LII - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Art. 102.

È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da 6 membri di cui 3 dalle Organizzazioni datoriali e 3 nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
(a) esaminare e risolvere le controversie inerenti alla interpretazione e applicazione nella cooperativa del presente CCNL e della contrattazione integrativa di 2° livello;
(b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
[…]
(d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni e integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente della cooperativa: queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
(e) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
(f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
(g) definire la classificazione del personale, come previsto dal presente CCNL;
(h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicata nel presente CCNL.

Titolo LIV - Codice disciplinare
Art. 104 - Doveri del socio e del lavoratore dipendente.

Il socio e il lavoratore dipendente devono esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza e in particolare:
[…]
(2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato in cooperativa e delle disposizioni attuative con la massima diligenza e assiduità;
[…]
(6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali della cooperativa e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione della cooperativa, ovvero che sia previsto dal presente CCNL o da disposizioni legislative;
(7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso la cooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti.

Disposizioni disciplinari.
I soci e i lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità della infrazione commessa, con:
(1) rimprovero verbale;
(2) rimprovero scritto;
(3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base;
(4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.
[…]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei soci e dei lavoratori dipendenti che:
[…]
(b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
(c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
(d) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso la cooperativa;
[…]
(f) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL nella cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene e alla morale della cooperativa.
È evidente che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottate per le mancanze di minore rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggiore rilievo.
[…]

Art. 105 - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento, fermo restando la procedura di cui all'art. 7, legge n. 300/70, con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
(a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno;
(b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
[…]
(f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
(g) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
(h) insubordinazione verso i superiori;
[…]

Titolo LVI - Ente nazionale bilaterale
Art. 107.

Le parti convengono di aderire all'Ebuc.
L'Ente Bilaterale provvederà, tra le varie mansioni:
- alla certificazione dei rapporti di lavoro;
- a condurre ricerche sui fabbisogni delle imprese e dei lavoratori, sia soci delle cooperative che dipendenti;
[…]
L'Ente Bilaterale istituisce al proprio interno il Comitato di vigilanza e la sua costituzione dell'Ente dovrà trovare definizione attraverso lo statuto da certificare con atto notarile.

Finanziamento.
Per assicurare l'operosità dell'Ente Bilaterale e degli eventuali Enti regionali la quota contrattuale di servizio è fissata nella misura globale dello 0,20% della paga contrattuale lorda di cui lo 0,15% a carico della cooperativa e lo 0,05% a carico del dipendente. In questa quota è compreso il finanziamento della Commissione paritetica nazionale e il gruppo di lavoro per le pari opportunità.

______
1 Il testo riporta erroneamente la data 19.7.1994