Categoria: Normativa regionale
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Regione Umbria
Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2021, n. 3
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Visto l'articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto-legge 19/2020 convertito con la legge n. 35 del 22/05/2020;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 gennaio 2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; Vista l'ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020 “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19”;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
Visti i successivi DPCM attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19”;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla legge 159 del 27 novembre 2020, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021 ed il quale inoltre prevede testualmente che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale; Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020;
Considerato che con l'emanazione del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus covid- 19” viene preso a riferimento il periodo 24 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021;
Considerati i contenuti del decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”;
Considerato il permanere in Umbria di un numero molto elevato di persone attualmente positive al COVID 19, pari a 4.108, tale da evidenziare una situazione preoccupante, che evidenzia forti rischi e criticità a livello regionale;
Atteso che alla medesima data del 7 gennaio 2021 il numero dei ricoveri di persone positive al COVID 19 negli ospedali umbri risulta essere pari a 323 di cui 43 in rianimazione;
Atteso che appare necessario pertanto, sulla base della situazione epidemiologica, ispirare l'azione amministrativa regionale al principio della massima precauzione a tutela del bene primario della salute e che in questo senso si rende necessario provvedere all'applicazione della didattica a distanza per il 100% della popolazione studentesca delle scuole secondarie superiori di secondo grado statali e paritarie, per un congruo periodo, al fine di monitorare e verificare l'andamento dei dati epidemiologici per l'intera regione anche con riferimento all'impatto delle misure adottate a livello nazionale per il periodo 24 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021;
Considerato quindi che tali misure hanno altresì l'obiettivo di contribuire al pieno dispiegamento degli effetti derivanti dalla applicazione delle ordinanze emesse dalla Regione Umbria, nonché delle ulteriori misure derivanti dall'applicazione del DPCM 3 dicembre 2020, delle ordinanze del Ministero della Salute, dai decreti legge 158/2020, 172/2020 e dal decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1;
Richiamate le precedenti ordinanze emanate dalla Presidente della Giunta regionale per fronteggiare l'emergenza Covid-19;
Dato atto che l'INAIL, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell'emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l'emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza nei vari settori;
Preso atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo Epidemiologico della Regione Umbria dell'8 gennaio 2021;
Tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini; Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza;
Visto il DPCM 3 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U del 3 dicembre 2020 n. 301;
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172;
Visto il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1;
 

O R D I N A

Art. 1

1. A decorrere dal giorno 11 gennaio 2021 e fino al giorno 23 gennaio 2021 le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività didattica in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli studenti iscritti per l'anno formativo 2020/2021 ai corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso le agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime sussidiarietà.
 

Art. 2

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell'Umbria e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, lì 08/01/2021

Presidente Donatella Tesei