Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

 

AI DIRETTORI CENTRALI
AI DIRETTORI REGIONALI ED INTERREGIONALI
AI COMANDANTI PROVINCIALI

e, p.c.   UFFICIO I DI GABINETTO

LORO SEDI
 

OGGETTO: Modalità di designazione o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. – Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Pervengono a questo Ufficio numerose richieste di chiarimento circa la corretta procedura per l’individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Infatti, a seguito del passaggio del rapporto di impiego del personale del Corpo Nazionale VV.F. nel regime di diritto pubblico, ex lege 30 settembre 2004, n. 252, non sono state, ad oggi, disciplinate le modalità di espressione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ai sensi dell’art. 35 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 - all’interno delle quali venivano, tradizionalmente, individuate le figure degli RLS - motivo per il quale si c determinata l’impossibilità di nominare tali Rappresentanti.
L’attuale quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevede, all’art. 47, comma 4, del D.Lgs. 81/08, che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengano eletti o designati dai lavoratori stessi nell’ambito delle Rappresentanze sindacali ovvero, in assenza, direttamente dai lavoratori al loro interno, demandando, nel successivo 5° comma, alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina delle modalità di designazione o di elezione, di individuazione del numero, del tempo di lavoro e degli strumenti necessari per l’espletamento delle Funzioni dei R.L.S. in questione.
Il seguente comma 6 precisa poi che l’elezione degli R.L.S., ferme restando le diverte determinazioni in sede di contrattazione collettiva, dovrebbe di norma avvenire in corrispondenza della Giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ad oggi, le disposizioni di cui agli enunciati commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/08 non hanno trovato attuazione visto che non è stato avviato il procedimento di negoziazione collettiva, né sono operanti le Rappresentanze Sindacali Unitarie, non essendo state regolamentate in occasione del primo Accordo sindacale di diritto pubblico del 7 maggio 2008.
Le suindicate carenze potrebbero solo in parte venir superate, ai sensi del 4° comma del citato art. 47 del decreto legislativo 81/2008, facendosi ricorso all’elezione diretta degli RLS da parte dei lavoratori al loro interno, rimanendo, comunque, in sospeso tutti gli altri importanti aspetti sopra evidenziati relativi alle procedure per l’espletamento dell’attività, da definire in sede di contrattazione collettiva.
Tutto ciò premesso, questo Dipartimento ha formalmente trasmesso una richiesta di parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini della corretta individuazione delle procedure per la nomina e per il funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
In attesa dei chiarimenti sopradetti, nelle more di avviare il confronto con le Organizzazioni sindacali di categoria per la definizione delle problematiche evidenziate, si ritiene che il Datore di Lavoro, debba garantire comunque le forme di partecipazione sindacale previste negli Accordi contrattuali in vigore in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, favorendo l’informazione alle OO.SS. sulle attività, procedure ed iniziative avviate al fine di tutelare la sicurezza e salute dei lavoratori che operano nelle sedi di servizio.
 

IL CAPO DEL C.N.VV.F.
(PINI)