Regione Autonoma della Sardegna
Ordinanza 8 gennaio 2021, n. 1
Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1 recante “Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e in particolare l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n.627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n.35 e ulteriormente modificato dal D.L. n.83/2020;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n.33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16 maggio 2020, convertito, con modifiche, con la legge 14 luglio 2020, n.74 e ulteriormente modificato dal D.L. n.83/2020;
VISTO il decreto legge del 7 ottobre 2020 n.125 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020), ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a), che nel modificare l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
RICHIAMATE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, dalla n.2 del 23 febbraio 2020 alla n.48 del 15 ottobre 2020;
VISTO Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n.158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO l'articolo 1, comma 10, lettera s), del richiamato DPCM 3 dicembre;
VISTO l'articolo 4, del DL n.1 del 5 gennaio 2021 secondo il quale dal giorno 11 gennaio 2021 sino al 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l'attività didattica in presenza.
La restante parte dell'attività didattica, è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 , nonché su tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma;
RILEVATO in particolare, che il suindicato articolo 1, comma 10, lettera s), ha previsto che:
- presso ciascuna Prefettura-UTG e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'art.11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità dei mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
- all'esito dei lavori del tavolo di coordinamento (cui partecipano il Presidente della provincia o il Sindaco della Città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti scolastici del ministero dell'istruzione, i rappresentanti del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione nonché delle aziende di trasporto pubblico locale), il Prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte adottano tutte le misure di rispettiva competenza;
VISTO l'art. 1, comma 10, lettera mm) del richiamato DPCM 3 dicembre 2020, secondo cui, a bordo dei mezzi pubblici del trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50% e che il Presidente della Regione deve disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende di trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggior presenza di utenti;
RICHIAMATI i documenti operativi del Prefetto di Cagliari, protocolli 0091511 del 29 dicembre 2020 e 0091986 del 30 dicembre 2020; del Prefetto di Oristano prot.0045339 del 24 dicembre 2020; del Prefetto di Nuoro prot. 0073107 del 23 dicembre 2020 e del Prefetto di Sassari prot. 01.00957 del 24 dicembre 2020 con i quali, in attuazione alle sovracitate disposizioni, sono state dettate le soluzioni organizzative volte a coordinare l'offerta di trasporto pubblico locale con la didattica in presenza attraverso la previsione di servii di trasporto pubblico locale aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai contratti di servizi;
VISTA l'intesa sancita in Conferenza Unificata del 23 dicembre 2020 sul Documento “Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021”;
VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che all'articolo 1 prevede che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca e che la restante parte dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata;
PRESO ATTO delle indicazioni del mondo scientifico secondo le quali attualmente gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus rimangono l'igiene delle mani, il corretto utilizzo dei DPI e il distanziamento fisico;
ACQUISITO il Verbale del Comitato Operativo Regionale (COR) del 5 gennaio 2021;
CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, al fine contenere la circolazione del virus, ha avviato lo screening di massa contestualmente alla campagna vaccinale, con inevitabile sovraccarico delle strutture ospedaliere e di ogni attività del Sistema Sanitario Regionale;
VALUTATO conseguentemente necessario ridurre al minimo le possibilità di assembramento, limitando le occasioni di spostamento delle persone fisiche per attività attualmente consentite, tra le quali gli spostamenti per assicurare l'attività didattica in presenza;
PRESO ATTO che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana 14-20 dicembre 2020 (aggiornati al 22 dicembre 2020) evidenzia:
- casi totali: 24938, Incidenza cumulativa: 1529.49 per 100000, casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 14/12-20/12: 1201, incidenza: 73.66 per 100000, Rt: 0.82 (CI: 0.67-1.01) [medio 14 gg];
PRESO ATTO che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana 21-27 dicembre 2020 (aggiornati al 29 dicembre 2020) evidenzia:
- casi totali: 27188, incidenza cumulativa: 1667.49 per 100000, casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 21/12-27/12: 1069, incidenza: 65.56 per 100000, Rt: 0.83 (CI: 0.7-1.07) [medio 14 gg];
PRESO ATTO che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana 28 dicembre 2020 - 03 gennaio 2021 (aggiornati al 05 gennaio 2021) evidenzia:
- casi totali: 29218, Incidenza cumulativa: 1791.99 per 100000, casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 28/12/2020-03/01/2021: 1272, Incidenza: 78.01 per 100000, Rt: 0.95 (CI: 0.78-1.11) [medio 14gg];
VISTO che sulla base dei dati forniti in data 8 gennaio 2021 dall'Unità di Crisi Regionale la situazione del contagio da SARS - CoV-2, registra 504 ricoverati ospedalieri in degenze dell'area medica, oltre a 50 ricoveri in terapia intensiva su una attuale disponibilità di 74 posti letto di terapia intensiva (+27 attivabili in 24-48h), con conseguente rischio di compromettere l'offerta ospedaliera per i cittadini;
CONSIDERATO che le misure fin qui adottate a livello statale e regionale non hanno determinato il contenimento del contagio in misura tale da consentire l'espletamento del servizio scolastico secondo le regole fissate nel DPCM 3 dicembre 2020 e dell'ordinanza del Ministero della salute 24 dicembre 2020;
RILEVATO che la ripresa dell'attività scolastica in presenza di un rilevante numero di alunni, docenti e personale relativi alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie e alle istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale, comporterebbe probabili assembramenti nei pressi delle istituzioni scolastiche, con correlato rischio di diffusione del contagio presso le famiglie;
RITENUTO pertanto di disporre sull'intero territorio regionale la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche secondarie di II grado, statali e paritarie, e delle istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità scolastiche la rimodulazione delle stesse e mantenendo le misure organizzative adottate nella loro autonomia dopo l'entrata in vigore del DPCM del 3 novembre 2020. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto, o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n.89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n.134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
RITENUTO invece, che l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continui a svolgersi integralmente in presenza;
RITENUTO altresì di confermare, in relazione a quanto sopra, l'attuale articolazione dei servizi di trasporto pubblico locale, ferme restando eventuali rimodulazioni determinate dall'andamento della domanda, rinviando alla ripresa dell'attività didattica in presenza degli istituti secondari di II grado, statali e paritari, e delle istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale il correlato potenziamento dell'offerta di trasporto pubblico locale mediante l'attivazione dei servizi aggiuntivi previsti dai documenti operativi delle Prefetture di cui l'articolo 1, comma 10, lettera s), del DPCM 3 dicembre 2020;
CONSIDERATO che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio regionale;
VISTO l'art.14, comma 4, del DPCM 3 dicembre 2020, giusta il quale “le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione”.
DATO ATTO delle potestà primarie attribuite alla competenza regionale dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n.3;
ATTESO che rientri nelle competenze primarie della Regione Autonoma della Sardegna riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa ed amministrativa e, per essa, spetti al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di Autorità Sanitaria Regionale nonché soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020, valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;
VALUTATA inoltre, l'urgenza ed indifferibilità di adeguare alle ulteriori mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità;
 

ORDINA
 

Art. 1) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, dall'11 gennaio 2021 e fino al giorno 31 gennaio 2021 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure:
a) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e le istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, mantenendo le misure organizzative adottate nella loro autonomia dopo l'entrata in vigore del DPCM del 3 novembre 2020;
b) resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Art. 2) È confermata fino al 31 gennaio 2021 compreso, in relazione a quanto disposto al punto 1, l'attuale articolazione dei servizi di trasporto pubblico locale, ferme restando eventuali rimodulazioni determinate dall'andamento della domanda, rinviando alla ripresa dell'attività didattica in presenza degli istituti secondari di II grado, statali e paritari, e delle istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale il correlato potenziamento dell'offerta di trasporto pubblico locale mediante l'attivazione dei servizi aggiuntivi previsti dai documenti operativi delle Prefetture di cui l'articolo 1, comma 10, lettera s), del DPCM 3 dicembre 2020.

Art. 3) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 3 dicembre 2020 e relativi allegati.

Art. 4) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dall'11 gennaio 2021- fino al 31 gennaio 2021, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell'amministrazione e delle aziende.
La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020).
La presente ordinanza viene altresì trasmessa, secondo le rispettive competenze, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della Sardegna, al direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, agli Amministratori delle Province del territorio regionale, al Sindaco metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, agli Assessori regionali.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Christian Solinas