Agenzia Entrate
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
 

1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020
1.1. Visto quanto stabilito dall’articolo 1, commi 1098 e 1099, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 3.1, le parole: «30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021»;
b) al punto 3.7, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
c) al punto 4.1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
d) al punto 4.5, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
e) al punto 4.6, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

2. Modifiche alle istruzioni del modello di comunicazione approvato con provvedimento del 10 luglio 2020
2.1. Tenuto conto di quanto disposto al punto 1.1, alle istruzioni del modello denominato “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”, approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020, sono apportate le seguenti modifiche:
a) a pagina 1, nel quadro “Premessa”, secondo periodo, le parole «nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio al 30 giugno 2021»;
b) a pagina 2, nel quadro “Termini di presentazione”, paragrafo “Credito adeguamento”, le parole «30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021».

Motivazioni
L’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 riconosce a determinati soggetti un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 120. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 120, il suddetto credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il comma 4 dello stesso articolo 120 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta in questione, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
In proposito, l’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede che i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta indicati nello stesso articolo 122 (tra cui figura anche il credito di cui all’articolo 120 del medesimo decreto) fino al 31 dicembre 2021 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il successivo comma 5 del richiamato articolo 122 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, siano definite le modalità attuative del medesimo articolo 122, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.
Pertanto, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati definiti, tra l’altro:
- i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- le modalità e i termini con i quali i beneficiari del suddetto credito, in luogo dell’utilizzo diretto dell’agevolazione, possono optare per la cessione del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
In particolare, per il credito d’imposta di cui trattasi:
- è stato approvato il modello di comunicazione delle spese ammissibili, con le relative istruzioni, da presentare entro il 30 novembre 2021;
- è stato previsto che il credito potesse essere utilizzato in compensazione, ovvero ceduto a terzi, fino al 31 dicembre 2021.
Al riguardo, l’articolo 1, commi 1098 e 1099, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, hanno stabilito che:
- il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021;
- i soggetti beneficiari del credito possono optare per la cessione del credito stesso, ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, fino al 30 giugno 2021, anziché fino al 31 dicembre 2021.
Tanto premesso, visto quanto stabilito dall’articolo 1, commi 1098 e 1099, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il presente provvedimento sono apportate le necessarie modifiche a quanto disposto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 e alle istruzioni del modello di comunicazione approvate con il provvedimento medesimo.

Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Articoli 120 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni;
Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Articolo 1, commi 1098 e 1099, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma,

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini

 

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