Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE


 

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco

E p.c.

 

 

A Direzioni centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Ufficio centrale ispettivo
Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco
Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento e con il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco


TRASMESSO VIA PEC
 

OGGETTO: Riconoscimento attività formativa dei Vigili del Fuoco Volontari prevista per gli incaricati "dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato".

Le vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono che un congruo numero di lavoratori svolga, previa adeguata formazione, “l'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato”.
Al riguardo, in analogia all'articolo 6 del d.M. 6 agosto 2014 (concernente disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco...), considerati i programmi dei corsi di formazione per gli addetti nelle aziende a rischio di incendio elevato individuati con il d.M. 10 marzo 1998, nonché i programmi di formazione iniziale e di addestramento periodico dei Vigili del Fuoco Volontari e tenuto, altresì, conto della specifica qualificazione di tale personale volontario, questi potranno richiedere, ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco presso cui sono iscritti, il rilascio dell’attestazione di idoneità per attività a rischio elevato secondo quanto di seguito precisato.
I Vigili del Fuoco Volontari destinatari della presente disposizione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6 del d.lgs n. 139/2006;
b) aver superato il corso di addestramento iniziale;
c) per il personale "discontinuo", aver compiuto almeno un periodo di richiamo in servizio nell'ultimo quinquennio;
d) per il personale volontario che presta servizio presso i distaccamenti volontari, aver effettuato non meno di 10 interventi o. in alternativa, non meno di 10 turni di servizio nell'ultimo quinquennio.
Gli interessati presentano l'istanza per il rilascio dell'attestato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco presso cui sono iscritti in elenco allegando l'autodichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, del possesso dei requisiti previsti, con l'indicazione dei periodi di servizio prestati di cui alle precedenti lettere c) e d).
I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, previa verifica della documentazione presentata e dei requisiti, rilasciano all'interessato l'attestato di idoneità per attività a rischio elevato utilizzando i modelli che saranno resi disponibili nell'ambito della procedura informatica attualmente in uso “Stampa Attestati” in una sezione speciale.
Giova precisare, infine, che rimane in capo al datore di lavoro l'obbligo di informazione sulle specifiche procedure di emergenza adottate nell'attività lavorativa nonché l’obbligo di aggiornamento periodico dei lavoratori incaricati "dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato", così come previsto dall'articolo 37 c. 9 del d.lgs n. 81/2008.
I Comandanti provinciali provvederanno a dare la massima diffusione dei contenuti della presente a tutto il personale volontario iscritto nei propri elenchi.
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)