Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO II


IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
VISTO il decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, recante “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 recante disposizioni urgenti per il rilancio industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE”;
VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazione dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014 n. 183”;
VISTO l’art. 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, concernente “Modifica all’allegato 3 del DM 27 novembre 2014, recante Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";
VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016”;
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
VISTO il decreto ministeriale 13 maggio 2016, concernente l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’Istituto centrale per l’archeologia;
VISTO il decreto ministeriale 10 giugno 2016, n. 289, recante “graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale”, che sostituisce il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014;
VISTA la risoluzione del Parlamento Europeo, approvata il 13 settembre 2016 sulla “Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e professionale”;
VISTO il decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante “Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;
VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 2016, n. 483, recante “Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 54, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni”;
VISTO il decreto ministeriale del 12 gennaio 2017, recante “Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell’art. 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell’art. 1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015”;
VISTO il decreto ministeriale del 28 aprile 2017, recante “Modifica del Decreto Ministeriale 6 agosto 2015, recante “Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;
VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2017, n. 3, recante “Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;
VISTO il decreto ministeriale 7 febbraio 2018, concernente “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014” recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, recante “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;
VISTO il Piano della performance per il 2018 -2020, adottato con decreto ministeriale n. 147 del 12 marzo 2018;
VISTO il Piano della performance per il triennio 2019 -2021, adottato con decreto ministeriale n. 180 del 2 aprile 2019 , in corso di registrazione presso gli organi di controllo.
VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 5, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTA la legge 31 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
VISTA la direttiva del Ministro per i beni e le attività culturali, del 1 marzo 2019, n. 121, recante “Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2019”;
CONSIDERATO il progetto sperimentale di smart working “Cultura Agile”, predisposto dal Comitato Unico di Garanzia, istituito con decreto direttoriale del 13 settembre 2011;
CONSIDERATO, altresì, che il principio del buon andamento di cui all’art. 97 della Carta Costituzionale esprime il valore dell’efficienza dell’agire amministrativo per il conseguimento dell’interesse collettivo, ponendosi quale parametro di valutazione dell’attività dell’amministrazione che deve uniformarsi ai parametri di economicità, efficienza ed efficacia;
CONSIDERATO che il richiamato art. 14 della legge n. 124/2015 prevede che le Amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per la sperimentazione di nuove modalità spazio - temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, quali strumenti volti all’incremento della produttività del lavoro in termini di miglioramento della performance individuale e organizzativa;
VISTO l’accordo per l’avvio di un progetto pilota di “Lavoro agile”, sottoscritto in data 10 luglio 2018 tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali;
VISTO il decreto del Direttore generale Organizzazione del 18 dicembre 2018, n.2013;
VISTA la nota n.75 del 7 gennaio 2019 dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali;
VISTA la dichiarazione congiunta d’intenti, sottoscritta in data 13 febbraio 2019, tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali;
VISTO l’accordo per l’avvio di un progetto pilota di “Lavoro agile” sottoscritto in data 13 marzo 2019 tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali al fine di disciplinare unitariamente la materia;
RITENUTO di dover sostituire il precedente decreto del Direttore generale Organizzazione del 18 dicembre 2018, n. 2013, tenuto conto anche delle osservazioni proposte dall’Ufficio centrale del bilancio,
 

DECRETA

Art.1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Decreto si intende per:
a) “Lavoro agile” o “Smart working” una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la produttività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di “vita - lavoro”.
b) Attività espletabile in modalità “smart” o “agile”, l’attività che può essere espletata anche al di fuori della sede di lavoro mediante l’utilizzo di strumenti informatici.
2. Il lavoro agile non costituisce, in ogni caso, una nuova forma di lavoro, ma una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo indeterminato, preordinata a consentire al personale dell’Amministrazione che ne faccia richiesta di potersi avvalere della modalità di esecuzione del rapporto di lavoro di cui al comma 1, lett. a), garantendo ai dipendenti pari opportunità e non discriminazione ai fini del riconoscimento delle professionalità e della progressione di carriera dei medesimi.
 

Art. 2 - Oggetto

1. Con il presente decreto si avvia, per la durata di un anno, un progetto sperimentale per l’introduzione della modalità di lavoro agile presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Successivamente all’emanazione del presente Decreto, la Direzione generale Organizzazione, con apposita circolare applicativa, provvede a disciplinare le modalità attuative dello svolgimento del lavoro agile.
3. Al termine del periodo annuale di sperimentazione, l’Amministrazione, sulla base dei risultati raggiunti, valuta l’opportunità di apportare eventuali modifiche al presente Decreto.
 

Art. 3 - Destinatari

1. Il progetto pilota è rivolto ad un contingente per un massimo del 10% del personale in servizio, appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Il progetto coinvolge il personale non dirigenziale di Area I, II e III.
 

Art. 4 - Esclusioni

1. Non è ammesso il ricorso al lavoro agile da parte di quei dipendenti che siano stati oggetto, nei due anni precedenti alla presentazione dell’istanza, di procedimenti disciplinari definiti con l’irrogazione di una sanzione superiore al rimprovero scritto.
2. Sono esclusi, altresì, dalla partecipazione al progetto pilota di lavoro agile i dipendenti che prestano servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
 

Art. 5 - Condizioni di partecipazione

1. Il dipendente può eseguire la prestazione in modalità di lavoro agile qualora sia possibile:
a) delocalizzare almeno in parte le attività assegnate al dipendente;
b) utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
c) organizzare l’esecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente nel rispetto degli obiettivi prefissati con il dirigente di riferimento, preposto a monitorare e valutare i risultati conseguiti.
2. Il dipendente gode di autonomia operativa ed ha la possibilità di organizzare l’esecuzione della prestazione lavorativa, nel rispetto degli obiettivi, di cui al primo comma, lett. c).
 

Art. 6 - Attività esercitabili in forma di lavoro agile

1. Il progetto sperimentale di lavoro agile, il cui monitoraggio si svolgerà con cadenza trimestrale, avrà ad oggetto in linea generale le seguenti attività:
a) di comunicazione, quali l’aggiornamento e gestione del sito web e dei canali social, ed attività relative alla predisposizione di eventi, mostre, convegni e giornate di formazione;
b) di redazione di provvedimenti amministrativi, circolari, decreti, note, risoluzioni e pareri, anche in risposta a quesiti formulati da uffici interni all’Amministrazione e da soggetti esterni, ovvero attività di risposta a istanze e reclami, nonché attività di analisi dati e valutazione, gestione e aggiornamento banche dati - quale ad esempio l’implementazione dei dati afferenti alla banca dati SIAP - monitoraggio, trasparenza e statistica;
c) di analisi, studio e ricerca, attività istruttoria, predisposizione di schede, progetti, relazioni, modulistica, verbali e redazione di documentazione tecnica.
2. Il dirigente di riferimento al fine di uniformare l’azione amministrativa sul territorio nazionale e la qualità dei progetti di lavoro agile, individua, nell’ambito delle attività, di cui al comma 1, quelle maggiormente rilevanti che potranno essere declinate nei singoli progetti, in linea con quanto disposto nella Programmazione strategico-finanziaria, di cui alla Direttiva generale per l’azione amministrativa emanata dal Ministro e alla Direttiva di II livello di assegnazione degli obiettivi operativi.
 

Art. 7 - Modalità di esercizio dell'attività lavorativa

1. Al dipendente è consentito l’espletamento dell’attività lavorativa in modalità “agile” una volta a settimana per un massimo di cinque giorni al mese, presso la propria residenza o altra dimora, previamente comunicate all’amministrazione, ovvero presso altro luogo individuato nell’accordo individuale.
2. Il dipendente che svolge l’attività lavorativa in modalità agile è tenuto a garantire la contattabilità con l’ufficio di appartenenza per almeno l’85% del totale delle ore di lavoro giornaliero, secondo fasce orarie, articolate in relazione all’orario di servizio.
3. Al lavoratore in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il “diritto alla disconnessione” delle strumentazioni tecnologiche, nel rispetto delle fasce di contattabilità.
 

Art. 8 - Dotazione informatica

1. Il dipendente può espletare la prestazione lavorativa in modalità “agile” mediante l’utilizzo della dotazione informatica fornita dagli Uffici interessati dal progetto, ovvero mediante la propria dotazione, salvo diversa disposizione dell’Amministrazione.
2. La dotazione informatica di cui al comma 1 deve essere ritenuta opportuna e congrua dall’Amministrazione per l’esercizio dell’attività lavorativa, e se necessario dotata di un sistema di accesso sicuro dall’esterno agli applicativi e ai dati di interesse per la trattazione delle pratiche evase in modalità da remoto, nonché eventuale connessione alla rete Internet.
3. L’Amministrazione, responsabile della sicurezza informatica e dei dati, nonché del buon funzionamento della dotazione informatica di cui al comma 1, provvede alla configurazione dei dispositivi e alla verifica della loro compatibilità.
4. L’assegnazione della dotazione informatica è definita in sede di progetto individuale tra il dipendente e l’Amministrazione, così come indicato nella circolare applicativa.
5. L’approvvigionamento delle dotazioni informatiche e i relativi costi che ciascun ufficio sostiene gravano sugli stanziamenti di bilancio a disposizione di ogni Centro di responsabilità amministrativa, nonché sulle disponibilità di ogni Istituto dotato di autonomia tenuto conto della propria disponibilità finanziaria.
6. Le spese riguardanti i consumi elettrici sono a carico del dipendente.
 

Art. 9 - Obblighi di custodia e riservatezza

1. Il dipendente è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato, salvo l’ordinaria usura derivante dall’utilizzo, delle dotazioni informatiche fornitegli dagli Uffici. Il dipendente, in caso di cattivo funzionamento delle dotazioni informatiche messe a sua disposizione, è tenuto ad informare l’Amministrazione entro ventiquattro ore dalla rilevazione del guasto.
2. Le dotazioni informatiche fornite dall’Amministrazione devono essere utilizzate esclusivamente per ragioni di servizio e non devono subire alterazioni della configurazione di sistema, inclusa la parte relativa alla sicurezza. E’ fatto, inoltre, divieto di effettuare installazioni di software non preventivamente autorizzate.
3. Le strutture competenti in materia di sistemi informativi determinano le specifiche tecniche minime di custodia e sicurezza dei dispositivi elettronici e dei software, nonché le regole necessarie a garantire la protezione dei dati e delle informazioni dell’Amministrazione, contenute nell’Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Il dipendente, nell’espletamento della prestazione lavorativa in regime di lavoro agile, è tenuto a garantire il pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
5. Nell’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e del decreto ministeriale 23 dicembre 2015, n. 597, recante il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali.
6. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni contemplate dalla normativa vigente che trovano integrale applicazione anche per i lavoratori in modalità agile.
 

Art. 10 - Trattamento giuridico ed economico

1. L’Amministrazione garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento delle professionalità e della progressione di carriera. L’assegnazione del dipendente a progetti di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalla normativa vigente di riferimento e dai contratti collettivi nazionali ed integrativi, né sul trattamento economico in godimento, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Ai fini degli istituti di carriera e del computo di anzianità di servizio, il periodo in cui la prestazione lavorativa viene resa con la modalità agile viene integralmente considerato come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi di servizio abituale.
3. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, in relazione alle giornate lavorative di lavoro agile, non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive, protrazioni dell’orario di lavoro aggiuntive né permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario.
4. I lavoratori che svolgono la propria prestazione in modalità agile hanno diritto all’erogazione del buono pasto, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, del CCNL e del CCIM, se effettuano un orario di lavoro ordinario giornaliero superiore a sei ore con la relativa pausa.
 

Art. 11 - Sicurezza sul lavoro

1. L’Amministrazione garantisce, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, la salute e la sicurezza del dipendente in coerenza con l’esercizio flessibile dell’attività lavorativa.
2. Al momento della sottoscrizione dell’accordo individuale, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e a ciascun dipendente, viene consegnata un’informativa scritta, redatta a cura del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi con la particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, fornendo indicazioni utili affinché il lavoratore possa operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l’attività lavorativa.
3. L’informativa, debitamente sottoscritta, è allegata all’accordo individuale di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Ogni dipendente collabora con l’Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.
5. L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del dipendente nella scelta di un luogo non rispondente a quanto indicato nell’informativa.
6. L’Amministrazione comunica all’INAIL i nominativi dei lavoratori che si avvalgono della modalità di lavoro agile.
 

Art. 12 - Formazione

1. L’Amministrazione provvede ad organizzare iniziative d’informazione e formazione nei confronti di tutto il personale.
 

Art. 13 - Procedura di accesso al lavoro agile

1. L’esercizio della prestazione lavorativa in modalità agile avviene su base volontaria, e l’accesso al progetto sperimentale di lavoro agile è realizzato mediante l’inoltro di apposita istanza da parte dei dipendenti interessati, denominata “manifestazione d’interesse”, entro venti giorni dall’attivazione del portale dedicato, secondo quanto definito dalla circolare applicativa. Contestualmente ciascun Ufficio comunica al Segretariato regionale di competenza la dotazione organica di fatto del personale in servizio ed il relativo 10%.
È onere dei Segretariati regionali certificare e trasmettere i suddetti dati all’ufficio competente della Direzione generale Organizzazione.
2. Il dipendente, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione della “manifestazione d’interesse”, concordata l’attività da svolgere con il proprio dirigente, predispone d’intesa con il medesimo un progetto individuale nei limiti di cui all’art.6.
3. Il dirigente di riferimento, ottenuta la necessaria certificazione da parte dei Segretariati regionali competenti di cui al comma 1, acquisito il parere positivo da parte degli uffici responsabili dei sistemi informativi in merito alla fattibilità tecnica del progetto nonché accertata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti con le esigenze e gli obiettivi della Struttura, entro il termine di cui al comma 2, procede all’approvazione del progetto.
4. Il progetto individuale stabilisce:
a) il processo o settore di attività da espletare in modalità agile;
b) la dotazione informatica necessaria allo svolgimento dell’attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro;
c) i tempi e la durata del progetto;
d) gli obblighi connessi all’espletamento dell’attività in modalità agile e le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;
e) l’individuazione delle giornate di lavoro agile;
f) le fasce di contattabilità;
g) i risultati attesi;
h) gli indicatori per la misurazione del progetto;
i) le modalità e i tempi dell’attività di monitoraggio.
5. In caso di richieste superiori al numero dei posti disponibili, pari al 10% del personale in servizio, entro dieci giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’approvazione dei progetti individuali, ciascuna struttura procede alla redazione di una graduatoria dei posti individuati previamente, in percentuale rispetto alla dotazione organica di fatto del personale in servizio presso le strutture.
6. Formatasi la graduatoria di cui al comma 5, la Struttura procede a dare comunicazione dei progetti ammessi alla sperimentazione a tutti i dipendenti interessati, nonché al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della struttura per le valutazioni di competenza. Contestualmente sono comunicati gli esiti della procedura al Segretariato regionale di riferimento.
7. Qualora la quota percentuale di posti disponibili assegnati agli Uffici non sia esaurita dal numero delle istanze pervenute, la medesima implementa proporzionalmente la quota degli altri Uffici presenti all’interno della stessa regione, tenuto conto del personale in servizio in ciascun Struttura. È competenza dai Segretariati regionali porre in essere le eventuali ridistribuzioni delle eccedenze di cui al presente comma.
8. I Segretariati regionali comunicano, entro e non oltre venti giorni, successivi alla scadenza di cui al comma 5, a comunicare a ogni Struttura interessata l’eventuale quota eccedente spettante.
 

Art. 14 - Accordo individuale di lavoro agile

1. I dipendenti ammessi allo svolgimento del progetto pilota stipulano con il dirigente di riferimento un accordo individuale che recepisce i contenuti del progetto individuale precedentemente approvato di cui all’art. 13.
2. L’accordo individuale per l’avvio del progetto di lavoro agile ha una durata massima di un anno.
3. All’accordo individuale sono allegati:
a) il documento contenente le prescrizioni in materia di custodia e riservatezza delle dotazioni informatiche di cui all’art.9, comma 3 (Allegato A);
b) l’informativa scritta in materia di tutela della salute e sicurezza del dipendente nei luoghi di lavoro di cui all’art. 11, comma 3, contenuta nell’Allegato B.
4. Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione competente della struttura, se lo ritiene opportuno, integra il contenuto dell’informativa di cui al comma 3, lett. b), in funzione del luogo in cui si svolge la prestazione di lavoro agile, così come indicato nel progetto e nell’accordo individuale.
 

Art. 15 - Recesso e revoca

1. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine. Ai sensi dell’art. 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in caso di accordo individuale il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni, salvo i casi di sopravvenuti e documentati problemi gravi di salute.
2. Nel caso di lavoratori disabili, il termine per il recesso è esteso fino a novanta giorni. 
3. La modalità lavorativa di lavoro agile autorizzata può essere revocata dall’Amministrazione in qualunque momento per necessità di servizio o altra giustificata motivazione, o all’esito del monitoraggio di cui all’art. 16.
 

Art. 16 - Monitoraggio

1. Il dirigente di riferimento, con cadenza trimestrale, verifica l’andamento del progetto e ne da comunicazione agli uffici competenti della Direzione generale Organizzazione, nei modi e nei termini previsti dalla circolare applicativa.
2. Ciascun Struttura cura la redazione di una relazione conclusiva sui risultati raggiunti, entro trenta giorni dalla conclusione della sperimentazione, e la sottopone all’esame e alla valutazione del Direttore generale competente, nonché del gruppo di lavoro, istituito entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
3. L’Amministrazione cura la realizzazione, sulla rete Intranet, di una sezione dedicata al lavoro agile, nella quale saranno pubblicati e resi disponibili i risultati conseguiti.
 

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai dipendenti in servizio presso l’Amministrazione sono trattati e utilizzati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero per i beni e le attività culturali con sede in Roma via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma.
3. Al dipendente è fornita copia dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all’Allegato C che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
 

Art. 18 - Clausola di invarianza

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dell’Amministrazione.
 

Art. 19 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato specificamente dal presente decreto, si applica quanto previsto dal CCNL comparto funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018 e dalla normativa vigente.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Marina Giuseppone

 

Allegati