Categoria: Normativa regionale
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Regione Campania
Ordinanza 16 gennaio 2021, n. 2
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale.

Il Presidente

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 e, infine, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., a mente del cui art.1 “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare, l’art.1 a mente del quale “ (omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2” e l’art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale ”;
VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria e ' applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l’altro, disposto che “1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) è aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.».
2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 1 del 5 gennaio 2021, con la quale è stato, tra l’altro, disposto che “(omissis) 1.2. con decorrenza dal 7 gennaio 2021 e fino al 17 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda; 1.3 con decorrenza dal 7 gennaio 2021 e fino al 24 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in presenza della scuola secondaria di primo e secondo grado, dei laboratori scolastici e le attività in presenza di formazione, anche diversa da quella scolastica. Resta consentito lo svolgimento della formazione in presenza presso gli istituti penitenziari, con le forme e modalità individuate dagli uffici competenti dell’Amministrazione penitenziaria nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, nonché della formazione professionale, con le forme e modalità a tutt’oggi vigenti; 1.4. restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità previa valutazione, da parte dell’istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che fruiscano della didattica a distanza; 1.5. deve essere comunque assicurata, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi; 1.6 è demandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti il monitoraggio dell’andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. È consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in presenza. (omissis)”;
VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato sulla G.U. di pari data, n. 10, recante “ Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021 ”;
VISTO il DPCM 14 gennaio 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021;
VISTO l’art.1 del menzionato DPCM 14 gennaio 2021, e, in particolare, la disposizione di cui al comma 10, lett. s), a mente della quale “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell’ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All’esito dei lavori del tavolo, il Prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza. (OMISSIS)”;
VISTA altresì la disposizione di cui all’art.1, comma 10, lett. u) del menzionato del DPCM 14 gennaio 2021, a mente della quale “u) le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza”;
RILEVATO
- che l’Unità di crisi regionale, riunitasi nelle sedute del 14 e 15 gennaio 2021, ha esaminato il contesto epidemiologico regionale, a livello generale, nonché con specifico riferimento al mondo scolastico, e, all’esito delle competenti valutazioni tecniche, con relazione prot. n. UC/2021/0000018 di data odierna, ha rappresentato l’unanime avviso secondo cui “si ritiene che non sussistano i presupposti per la ripresa delle attività in presenza nelle scuole, nei termini previsti dall’art.1, comma 10, lett. s) del DPCM 14 gennaio 2021. In considerazione della rilevanza dell’interesse alla educazione e formazione si ritiene che possa essere valutata una graduale apertura di quei contesti scolastici ove il contagio non sembra aver mostrato ripresa evidente in termini di diffusione e relativamente alle fasce di popolazione scolastica meno inclini alle interazioni personali nel contesto scolastico ed extrascolastico. Si precisa, inoltre, che, per ridurre la possibilità di diffusione del virus, si ritiene necessario escludere la possibilità, nella scuola primaria, di avvio della refezione scolastica, in mensa ovvero in classe, ma con somministrazione da parte di personale esterno. Nella descritta ottica, si ritiene necessario evitare l’ingresso di personale esterno nelle aule e locali scolastici e pertanto si propone di sospendere l’attivazione della refezione scolastica e di consentire soltanto la consumazione al banco di un pasto portato da casa. Appare altresì fondamentale porre in essere in tali contesti tutti i sistemi di sicurezza sanitaria disponibili, anche mediante l’intensificazione del monitoraggio del personale docente e non docente con strumenti diagnostici quali i Tamponi Antigenici, anche alla luce della recente ordinanza Ministro della Salute (0000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P). In considerazione del carattere fondamentale di tale azione, e dell’impegno delle ASL nella campagna vaccinale, che rappresenta la priorità assoluta per la lotta al contagio, l’Unità di crisi ritiene essenziale l’ausilio da parte dei MMG che concorrono alle attività di protezione civile in una fattispecie di emergenza nazionale, come previsto dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n.1 del 2018 e che dovranno intensificare i controlli, tramite test antigenici rapidi, al personale scolastico esposto, individuato direttamente o tramite il dipartimento di Prevenzione, o sospetto di contatto nell’ambito delle attività previste dal vigente AIR e in attuazione dell’ACN stralcio per la disciplina dei rapporti con i MMG. Tale attività di monitoraggio e messa in sicurezza del personale scolastico, che rappresenta una prossime categorie previste dal piano vaccinale regionale, appare particolarmente utile anche al fine di rilevare tempestivamente incrementi di contagiosità in ambiente scolastico, che possano richiedere diverse o ulteriori misure di contenimento dell’infezione, in un momento epidemico che mostra ancora incertezze in termini di evoluzione anche e soprattutto, come suddetto, in corso di campagna vaccinale, che vede la Regione Campania tra le prime in Europa per numero vaccinati. In definitiva, con riferimento a quanto disposto con Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2021, si ritiene che la ripresa in presenza possa avvenire a partire da lunedì 18 gennaio 2021 soltanto con riferimento alla ulteriore terza classe della scuola primaria”;
- che la medesima relazione rappresenta altresì che "Per tutte le ulteriori classi (4-5 primaria; secondaria di primo e secondo grado), così come per le attività dei laboratori scolastici e per le attività in presenza di educazione e formazione, anche diverse da quella scolastica, si ritiene necessario prorogare l’attuale regime di didattica a distanza. Fatte salve le ulteriori valutazioni conseguenti al trend epidemiologico in atto sul territorio regionale e sopra descritto, si ritiene che il ritorno in presenza delle ulteriori classi della primaria (4-5) e della secondaria (primo e secondo grado)potrà essere tendenzialmente rivalutato solo a partire, rispettivamente, dal 25 gennaio 2021. Tutti i Direttori Generali delle AASSLL campane, in uno ai componenti tecnici della stessa Unità di crisi, hanno condiviso all’unanimità l’avviso della possibilità di ripresa delle attività in presenza nelle scuole, a far data dal18 gennaio 2021, oltre che per la scuola e i servizi dell’infanzia, e per le classi prima, seconda - e relative interclassi - della scuola primaria anche delle classi terze; e la necessità di differire fino al 25 gennaio l’attuale regime di didattica a distanza per le classi 4-5 della scuola primaria e fino al 24 gennaio la didattica a distanza per la scuola secondaria di primo e secondo grado, le attività dei laboratori scolastici e le attività in presenza di formazione anche diversa da quella non scolastica. Le stesse considerazioni sopra svolte inducono ad esprimere il condiviso avviso che anche le attività degli studenti universitari debbano svolgersi tendenzialmente ed ordinariamente a distanza, salvo limitate, specifiche ed indefettibili necessità di presenza, nel rispetto dei Protocolli di sicurezza vigenti";
VISTO il Report 35 - Sintesi nazionale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) Dati relativi alla settimana 4/1/2021-10/1/2021 (aggiornati al 13/1/2021) ove si rileva che “Questa settimana si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese. L’incremento dell’incidenza è stato comunque contenuto grazie alle misure di mitigazione adottate nel periodo festivo. (OMISSIS)... L’incidenza su tutto il territorio è ancora lontana da livelli che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti. (OMISSIS) .. L’epidemia resta in una fase delicata ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale. (OMISSIS).. Punti chiave: • Si riporta una analisi dei dati relativi al periodo 04 gennaio 2020 - 10 gennaio 2021. Per i tempi che intercorrono tra l’esposizione al patogeno e lo sviluppo di sintomi e tra questi e la diagnosi e successiva notifica, verosimilmente molti dei casi notificati in questa settimana hanno contratto l’infezione nella seconda metà di dicembre in coincidenza con le festività. • Questa settimana si conferma il peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese già osservato la settimana precedente. (OMISSIS)..L’incidenza su tutto il territorio è ancora lontana da livelli che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti. (OMISSIS)..» Questa settimana si mantiene un livello generale di rischio alto dovuto ad un continuo aumento diffuso della probabilità di trasmissione di SARS-CoV-2 sul territorio nazionale in un contesto in cui l’impatto sui servizi assistenziali è ancora alto nella maggior parte delle Regioni/PPAA. (OMISSIS)..Conclusioni: » Nella settimana in valutazione (4/1/-10/01/2021), si osserva un ulteriore lieve aumento della incidenza nel Paese (183,36 per 100.000 abitanti). L’incremento dell’incidenza è stato relativamente contenuto grazie alle misure di mitigazione adottate nel periodo festivo. » Nel periodo 23 dicembre 2020 - 05 gennaio 2021 l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,09 (range 1,04¬1,13) in aumento da cinque settimane. Questo si realizza in un contesto europeo caratterizzato da un aumento nel numero di casi in molti paesi Europei e la circolazione di varianti virali con una potenziale maggiore capacità di trasmissione. » Si osserva un aumento complessivo del rischio nel Paese dovuto ad un aumento diffuso della probabilità di trasmissione di SARS-CoV-2 in un contesto in cui l’impatto sui servizi assistenziali rimane alto nella maggior parte delle Regioni/PPAA. » L’epidemia resta in una fase delicata ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale. Tale tendenza a livello nazionale sottende infatti forti variazioni inter-regionali con alcune regioni dove il numero assoluto dei ricoverati in area critica ed il relativo impatto, uniti all’elevata incidenza impongono comunque incisive misure restrittive. • Si conferma pertanto la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine.(OMISSIS)” e si attesta, per la Regione Campania, un indice di Rt puntuale pari a 0.99, in aumento per la quinta settimana consecutiva, con intervallo di confidenza 0.91-1.06;
CONSIDERATO
- che, nel rilevato contesto di aumento dei contagi, la campagna vaccinale in atto sul territorio regionale sarebbe sottoposta a gravissimi rischi da un ulteriore aggravamento della situazione, vieppiù in considerazione delle varianti al virus diffuse a livello nazionale e tenuto conto che, con una copertura vaccinale ancora non significativa su larga scala, persiste un’elevata circolazione del virus e un significativo impatto sui servizi sanitari, e che risulta scientificamente attestato che ai fine della riuscita della campagna vaccinale risulta indispensabile appiattire la curva epidemica, anche per evitare l’emersione di forme resistenti al vaccino;
- che, tenuto conto del descritto trend in aumento dei contagi, a livello nazionale e regionale, risulta incompatibile con indefettibili esigenze di sicurezza sanitaria del territorio regionale consentire la riapertura delle attività in presenza nelle scuole, come prevista dall’art.1, comma 10, lett.s) DPCM 14 gennaio 2021, come si rileva dalla relazione dell’Unità di crisi regionale, tenuto conto altresì:
a) che all’attività didattica in presenza sono connesse plurime interazioni fisiche, all’interno e all’esterno degli edifici scolastici;
b) che non risultano ancora del tutto emersi ed accertati i casi di contagio connessi alle relazioni intersoggettive risalenti al periodo festivo recentemente conclusosi;
c) che la Cabina di regia istituita presso l’ISS ha evidenziato, nel Report n.35, la “necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone.. “ e che “È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile”;
d) che, nel descritto contesto, l’immissione nella realtà scolastica in presenza di tutta la platea scolastica prevista dalla menzionata disposizione dell’art.1, comma 10, lett.s) DPCM 14 gennaio 2021 esporrebbe ad irreparabili rischi sul profilo sanitario, tenuto conto del comprovato effetto moltiplicatore connesso ai contagi nelle scuole;
RAVVISATO
- che, nell’ottica del doveroso bilanciamento degli interessi - entrambi di rango costituzionale - coinvolti, al fine precipuo di scongiurare gravi rischi sul piano sanitario della lotta alla pandemia, in coerenza con quanto proposto dall’Unità di crisi regionale, occorre limitare, allo stato, l’attività in presenza alle sole classi per le quali essa era già prevista dall’Ordinanza n.1/2021 (servizi educativi dell’infanzia e scuola dell’infanzia, prima e seconda classe della scuola primaria e relative pluriclassi), nonché alla classe terza della scuola primaria, in considerazione del numero degli utenti e dell’età dei relativi alunni, che, da un lato, rende meno agevole la fruizione della didattica a distanza, dall’altro espone a minori rischi rispetto alle fasce di età superiore, in relazione alle interazioni personali extrascolastiche;
- che, anche per tali classi, occorre, in ogni caso, assicurare che, in presenza di specifici contesti di criticità relativi ai singoli istituti scolastici ovvero di situazioni peculiari di contesto, anche familiare, debba essere consentita la fruizione di attività didattica a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona;
- che, al fine di scongiurare l’aggravamento della situazione epidemiologica in atto e un’impennata della curva epidemiologica, come evidenziato già in risalita, che pregiudicherebbe anche la campagna vaccinale avviata sul territorio regionale, sotto il profilo sanitario oltre che di tenuta del sistema sanitario regionale, occorre invece differire la riattivazione della didattica in presenza delle ulteriori classi della scuola primaria secondo quanto rappresentato nella relazione sopra menzionata dell’Unità di crisi regionale nonché confermare la sospensione, già disposta dall’Ordinanza n. 1/2021 fino al 23 gennaio 2021, delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola secondaria di primo e secondo grado, dei laboratori scolastici e delle attività in presenza di educazione e formazione, anche non scolastica, diversa da quella professionale;
- che occorre altresì segnalare ai Rettori delle Università campane - ai quali la disposizione di cui all’art.1, comma 10, lett.u) DPCM 14 gennaio 2021 demanda la predisposizione di piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, “da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria”- la complessità e criticità della situazione sanitaria, anche in relazione alle esigenze connesse all’espletamento della campagna vaccinale, sopra illustrate, raccomandando pertanto l’adozione di piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che prevedano lo svolgimento delle attività a distanza, salvo specifiche necessità che rendano indispensabile l’espletamento delle attività in presenza;
VISTO l’art.13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.2 (“Codice della protezione civile”), a mente del quale “Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile”.
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;
emana la seguente
 

ORDINANZA
 

1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:
1.1. con decorrenza dal 16 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi quarta e quinta della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, dei laboratori scolastici e le attività in presenza di educazione e formazione, non scolastica, diversa da quella professionale. E’ consentita l’attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia, nonché delle classi prima, seconda e terza della scuola primaria e relative pluriclassi. Resta altresì consentito lo svolgimento della formazione in presenza presso gli istituti penitenziari, con le forme e modalità individuate dagli uffici competenti dell’Amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, nonché della formazione professionale, con le forme e modalità a tutt’oggi vigenti;
1.2. restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che fruiscano della didattica a distanza;
1.3. deve essere comunque assicurata, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi;
1.4. salvo che per i convitti, nelle classi della scuola primaria è sospesa, fino al 23 gennaio 2021, l’attivazione della refezione scolastica;
1.5. è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare ai Medici di medicina generale ulteriori test antigenici rapidi per l’attivazione, anche nelle more di successivi accordi di collaborazione, del monitoraggio dell’andamento dei contagi relativo al personale della scuola, docente e non docente- con priorità per le persone già impegnate nelle attività in presenza- da svolgersi, se del caso, anche presso gli Istituti scolastici, previo accordo con le Autorità scolastiche competenti;
1.6. è raccomandata ai Rettori delle Università campane l’adozione di piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che prevedano lo svolgimento delle attività di norma a distanza, salvo specifiche necessità che rendano indispensabile l’espletamento delle attività in presenza.
2. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021 nonché le disposizioni degli ulteriori provvedimenti, statali e regionali, vigenti alla data del presente provvedimento.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione delle sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
6. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania, all’Ufficio Scolastico regionale, ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.