Regione Liguria
Ordinanza 15 gennaio 2021, n. 2/2021
Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19. Disposizioni in materia di organizzazione dell'attività didattica sul territorio della Regione Liguria.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTI E RICHIAMATI:
l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n,1 (Codice della Protezione Civile);
la delibera del Consiglio del Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti agenti virali trasmissibili;
l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;
il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;
Il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n, 74;
il decreto-legge 30 luglio 2020 n.83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020" convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;
il decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39” ss.mm.ii.;
il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, -Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità' operativa del sistema di allerta COVID, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.»;
il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ;
le delibere del Consiglio del Ministri in data 29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020 con le quali è stato prorogato, rispettivamente, al 15 ottobre 2020 e al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 3 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
il decreto-legge 2 dicembre n. 158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
il decreto-legge 05 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021” con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021.
il DPCM 14 gennaio 2021, contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da COVID 19.
le ordinanze:
• del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020 “Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22”.
• del Ministro della Salute:
10 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
24 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
24/12/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, le ordinanze n. 72/2020 “Decreto del Presidente del Consiglio del 18 ottobre 2020: misure flessibili dell’organizzazione dell’attività didattica con riferimento alle Istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d, numero 6) e ulteriori misure di contenimento sul territorio della Regione Liguria” e n. 1/2021 “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19. Disposizioni in materia di organizzazione dell'attività didattica sul territorio della Regione Liguria”.
CONSIDERATO che il quadro epidemiologico è stato caratterizzato, nelle ultime settimane, da un incremento degli indici di trasmissione virale e da un incremento dell’incidenza di casi Covid-19 positivi che potrebbero, nel breve, determinare l’aggravarsi della pressione sulle strutture ospedaliere e la crescita di outcome severi.
CONSIDERATO, altresì, che le attività didattiche in presenza e le attività correlate che avvengono al di fuori degli edifici scolastici influenzano gli indici di trasmissione virale e l’incidenza dei casi di malattia.
VALUTATA la necessità d’intervenire, sulla base dei suddetti dati, relativi all’andamento della curva epidemiologica nella Regione Liguria e, in via precauzionale, al fine di perseguire il massimo livello di protezione della salute, quale diritto costituzionalmente garantito - declinato nella dimensione di “diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività”;
RITENUTO pertanto di adottare misure contenitive di maggior rigore nell’ambito dei margini di derogabilità concessi dall’ art.1 comma 16 del DL 33/2020 e dall’art. 3 del DL 19/2020;
CONSIDERATO che un maggiore ricorso alla didattica a distanza - la quale modifica le modalità di fruizione del diritto all’istruzione, senza comprimerlo integralmente - possa incidere significativamente nell’attenuazione del rischio di diffusione del virus;
RITENUTA, pertanto, la necessità di stabilire quanto segue:
• a decorrere dal 18 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari e gli organismi formativi di istruzione e formazione professionale (leFP) adottano la didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza, in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca;
• le modalità concrete di attuazione delle misure sono definite dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020;
• gli istituti garantiscono la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Per le motivazioni di cui in premessa
ORDINA
1. a decorrere dal 18 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari e gli organismi formativi di istruzione e formazione professionale (leFP) adottano la didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza, in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca;
2. le modalità concrete di attuazione delle misure sono definite dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020;
3. bgli istituti garantiscono la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:
al Ministero dell'istruzione;
al Ministero della Salute;
al Direttore Generale dell’ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;
ai Prefetti;
ai Sindaci;
ai Presidenti delle Province della Spezia, di Imperia e di Savona;
al Sindaco della Città Metropolitana
alle Aziende ed Enti del SSR.
DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all'ANCI.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria. ~
Genova, 15 gennaio 2021