Regione Puglia
Ordinanza del Presidente della Giunta 16 gennaio 2021, n. 14
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 1 comma 16;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a);
VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19 »;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2.recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;
VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13 ottobre 2020;
VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020, con efficacia dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che ha individuato tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;
CONSIDERATO che il Presidente della Regione Puglia in data 6 novembre 2020 ha emanato l’Ordinanza 413 con la quale, per le scuole elementari e medie, ha previsto la didattica digitale integrata, in favore delle famiglie richiedenti;
VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e, in particolare, l’articolo 1 comma 9 lettera s) recante disposizioni sull’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado;
CONSIDERATO che il Presidente della Regione Puglia in data 4 dicembre 2020 ha emanato l’Ordinanza 444 con la quale, per le scuole elementari e medie, sino alla sospensione delle lezioni per festività natalizie, ha confermato la didattica digitale integrata, in favore delle famiglie richiedenti;
CONSIDERATO altresì che il Presidente della Regione Puglia, rispettivamente in data 5 gennaio 2021 e in data 13 gennaio 2021, ha emanato le Ordinanze n.1 e n. 11, con le quali sino al 16 gennaio 2021: per le scuole elementari e medie, ha disposto lo svolgimento delle attività in didattica digitale integrata, disponendo lo svolgimento delle attività in presenza su richiesta delle famiglie; per le scuole superiori, ha disposto lo svolgimento della totalità delle attività tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, garantendo in ogni caso le attività in presenza per l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali e riservando una eventuale ulteriore decisione non solo sulla base delle disposizioni del nuovo emanando D.P.C.M., ma anche sulla base dei rapporti informativi e del rapporto di monitoraggio dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio pugliese alla data del 16 gennaio 2021, nonché sulla base dell’istruttoria da parte del competente Dipartimento della Salute;
VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 che all’articolo 1 comma 10 lettera s) testualmente dispone “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50per cento e fino ad un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina...”.
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 15 gennaio 2021, con la quale la Regione Puglia è stata collocata in area arancione a seguito dell’aggravamento della situazione epidemiologica;
CONSIDERATO che il Report n. 35 del Ministero della Salute, relativo alla settimana di monitoraggio 4-10 gennaio 2021, aggiornato al 13 gennaio, evidenzia che “si osserva un aumento complessivo del rischio di una epidemia non controllata e non gestibile nel Paese dovuto ad un aumento diffuso della probabilità di trasmissione di Sars-CoV-2 in un contesto in cui l'impatto sui servizi assistenziali rimane alto nella maggior parte delle Regioni/PPAA” e che “l’'epidemia resta in una fase delicata ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale”;
CONSIDERATO che nello stesso report è evidenziato che la valutazione complessiva assegna alla regione Puglia un livello di rischio alto, in particolare a carico della valutazione di impatto sui servizi sanitari, che si associa ad un valore dell’indice Rt pari a 1.18;
RILEVATO che anche dall’ultimo rapporto di monitoraggio regionale dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 del 15 gennaio e relativo alla settimana 4-10 gennaio, nel territorio pugliese risulta una ripresa sostenuta della circolazione virale, con un aumento del 12% dei nuovi contagi, che appare in particolare sostenuto dall’incremento dei tassi di incidenza negli adolescenti e nei giovani adulti;
CONSIDERATO che con nota del 15 gennaio 2021 prot. n. AOO_005/PROT/15/01/2021/0000349 del 15/01/2021, il competente Dipartimento Promozione della Salute, ha comunicato l’aggiornamento della relazione a firma (anche) del Prof. Pier Luigi Lopalco sui dati dei contagi nella popolazione scolastica, le cui conclusioni riportano che: « la comunità scolastica rappresenta un elemento di aggregazione sociale che, in situazione di intensa circolazione virale, è inevitabilmente interessata da un elevato numero di contagi, come affermato anche dall’ECDC nel Technical Report del 23 dicembre 2020» e che « l’analisi condotta sia a livello nazionale che a livello regionale mostra che: la forma della curva epidemica è differente nelle differenti classi di età, evidenziando livelli di rischio differenti nelle classi di età scolare rispetto alle altre fasce di età; in un campione di 11 regioni (pari ad oltre 50 milioni di cittadini) nelle fasce di età scolare si è osservata una riduzione di incidenza specifica che non è stata osservata nelle altre fasce di età dopo l’introduzione delle misure di riduzione dell’attività didattica in presenza; in Puglia questa differenza è fortemente marcata ed interessa tutta la popolazione al di sotto dei 18 anni; nella nostra regione, infatti, a seguito dell’apertura delle scuole si era assistito ad un incremento dei casi nelle fasce di età scolare fortemente sproporzionato rispetto all’incremento nelle altre fasce di età; questo incremento è stato certamente limitato dopo l’emanazione delle ordinanze regionali, che hanno fortemente diminuito la didattica in presenza; nell’ultima settimana per cui sono disponibili i tassi standardizzati per età (28 dicembre- 3 gennaio) si registra in tutte le regioni un aumento dell’incidenza; le ultime due settimane di monitoraggio mostrano un incremento della circolazione virale nella nostra regione, che appare prevalentemente sostenuto dagli adolescenti e dai giovani adulti; nell’ultima settimana, anche la fascia di età 11-13 anni mostra un aumento importante dei tassi; dall’analisi dei dati specifici dei focolai scolastici emerge che i casi generati nella comunità scolastica sono importanti in termini di impatto sia come numero di positivi che come conseguente numero di soggetti in quarantena e che le misure disposte con le ordinanze regionali hanno consentito una drastica riduzione sia nel numero di contagi che nel numero di persone soggette a isolamento/quarantena domiciliare; l’analisi dei casi legati a focolai scolastici nell’area metropolitana di Bari sembra suggerire che i contagi si propaghino dagli studenti al personale scolastico: tale evidenza è di particolare rilievo alla luce dell’incremento dei tassi di incidenza nelle fasce di età scolari registrato nelle ultime settimane. »;
RILEVATO che la misura della didattica digitale integrata è prevista espressamente nelle Linee Guida del Piano Nazionale Scuola di giugno 2020, alla pag. 15: «Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata»;
CONSIDERATO quindi che, nell’ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio, anche in virtù del principio di precauzione al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell’attuale situazione epidemiologica, alla stregua dell’istruttoria condotta dagli Assessorati competenti, è necessario confermare sostanzialmente le misure già adottate idonee a contenere la diffusione del contagio in una situazione emergenziale in continua e preoccupante evoluzione, prevedendo che per le scuole del primo ciclo di istruzione, la didattica si svolga in presenza e che sia comunque garantita la didattica digitale integrata, ove espressamente richiesta dalle famiglie; nonché per le scuole secondarie di secondo grado, rinnovando la previsione della didattica digitale integrata al 100%;
RILEVATO che il potere di emanare misure più restrittive da parte del Presidente di Regione, trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa (decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19») e nello stesso D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 oltre che, naturalmente, nell’articolo 32 della legge 833/1978;
RAVVISATA, quindi, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale su richiamata, restando salve le ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica,
Sentiti l’Assessore all’istruzione e l’Assessore alla Salute,
 

EMANA
la seguente ordinanza

Con decorrenza dal 18 gennaio e sino a tutto il 23 gennaio 2021:
1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo quanto previsto al successivo punto 2;
2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione garantiscono comunque il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico;
3. Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, nonché i CPIA, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
4. Le Istituzione Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al covid-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid.
La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 16 gennaio 2021

Michele Emiliano