Categoria: Normativa regionale
Visite: 4860

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile ed urgente 15 gennaio 2021, n. 2/2021
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO
• l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25, 26, l’articolo 9, comma 1, punto 10 e l’articolo 52, comma 2, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 08.05.2020, n. 4, nella sua versione vigente;
• l’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1/2021 del 05.01.2021;
• il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;
• il DPCM del 14 gennaio 2021;
• la nota del Ministro della Salute dd. 15.01.2021;
CONSTATATO
• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da virus COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021;
• che lo schema di ordinanza del Ministro della Salute, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nella giornata del 16.01.2021, colloca la Provincia autonoma di Bolzano tra le zone in cui si applicano le misure di cui all’articolo 3 del DPCM del 14 gennaio 2021;
• che la Giunta Provinciale, nella seduta straordinaria dd. 15.01.2021, ha chiesto all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige di condurre un’ulteriore verifica in ordine all’effettivo stato dei contagi, al fine di poter valutare l’emissione di ulteriori misure;
• che l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, come risulta dalla lettera dd. 15.01.2021, prot. n. 6921/21 del Direttore Generale e del Direttore Sanitario, ritiene che in base ad una valutazione approfondita dei dati epidemiologici, le misure di sicurezza vigenti siano idonee, allo stato attuale, a contenere il contagio e rappresenta di aver comunicato tale valutazione al Ministro della Salute;
• che si ritiene necessario, inoltre, recepire alcune integrazioni disposte dal DPCM del 14 gennaio 2021;
 

ORDINA

la conferma di tutte le misure di sicurezza contenute nell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1/2021 del 05.01.2021 e negli altri provvedimenti vigenti, in aggiunta a quanto previsto in seguito.
1) Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ateco 56.3 (bar e altri servizi simili) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande), l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00;
2) rimane sospesa l’attività degli impianti nei comprensori sciistici, salvo quanto disposto dal punto n. 40) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1/2021 del 05.01.2021;
3) le attività dei rifugi alpini ai sensi della legge provinciale n. 22/1982 e quelle della ristorazione che si trovano nelle aree sciistiche, presso le piste da slittino e nelle zone delle stazioni a valle degli impianti sciistici sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
La consumazione di pasti e/o bevande è consentita, sia all’interno che all’esterno dell’esercizio, solo dietro prenotazione e solo al tavolo per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che si tratti di tutte persone conviventi.
Al banco è proibita la sosta, nonché la somministrazione e la consumazione di pasti e bevande.
È vietata la vendita d’asporto di pasti e bevande.
Sono vietate la somministrazione e consumazione di bevande superalcoliche anche in aggiunta ad altre bevande.
È vietata inoltre ogni forma di intrattenimento musicale e multimediale, sia all’interno che all’esterno.
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto diretta alla collettività, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale del 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini, e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario
Speciale per l’emergenza COVID-19