Categoria: Prassi amministrativa
Visite: 5101

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
 

OGGETTO: Applicazione al personale militare delle misure straordinarie in materia di lavoro agile, di assenza e di esenzione dal servizio. Aggiornamento al Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18.
 

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”)
…omissis…

Seguito:
a. circolare n. M_D GMIL REG2020 0115326 in data 10 marzo 2020 (lavoro agile);
b. circolare n. M_D GMIL REG2020 0111301 in data 6 marzo 2020 (assenze dal servizio).

 

1. PREMESSA
a. A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state diramate, con le circolari a seguito a. e b., le prime disposizioni, rispettivamente, in materia di lavoro agile e di assenze dal servizio, che risultano da aggiornare in virtù di quanto sancito dal nuovo Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18.
b. Ai sensi dell’art. 87 del citato DL 18/2020, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero il 31 luglio 2020 (salvo data antecedente stabilita con DPCM su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione), il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, le quali, conseguentemente:
(1) limitano la presenza del personale negli uffici a un “contingente” per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza in atto;
(2) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della L. 81/2017.
c. Al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del COVID-19 e contestualmente assicurare l’efficienza dei servizi indifferibili e non altrimenti effettuabili, per quelle attività per le quali non si può ricorrere al lavoro agile, il Comandante/Responsabile dell’Ente/Reparto, al fine di garantire un “contingente” di personale presente in servizio, assicura la rotazione mediante turnazione del medesimo, nonché la fruizione degli istituti propri dell’ordinamento militare, ivi compresi quelli introdotti dal DL 18/2020.
d. Ciò posto, saranno di seguito fornite disposizioni inerenti alla gestione del personale, al fine di contemperare le prioritarie esigenze di tutela della salute pubblica con lo svolgimento dei compiti istituzionali.

2. LAVORO AGILE
a. L’art. 87 del citato DL 18/2020 ha confermato, per l’intero periodo emergenziale da COVID- 19 indicato in premessa, l’assetto normativo straordinario in materia di applicazione in via ordinaria del lavoro agile alle pubbliche amministrazioni, già introdotto con il DPCM 11 marzo 2020.
b. Sull’argomento la Direttiva 2/2020 della Presidenza del Consiglio - Ministro per la pubblica amministrazione (pubblicata in data 12 marzo 2020) ha già fornito indirizzi operativi, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del DLGS 165/2001, “al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro... La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell’emergenza epidemiologica in atto”.
c. In particolare, la citata direttiva al punto 2. precisa che per le amministrazioni “la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile”, superando ogni soglia massima di fruibilità e limitando la presenza negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività, con un “contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio”, assicurando al contempo l’effettività del ruolo di coordinamento da parte del rispettivo responsabile ed in particolare di quello avente qualifica dirigenziale.
d. Al riguardo, posta la necessità di ridurre la presenza del personale in servizio e di evitare il suo spostamento, nell’ambito delle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, si ritiene opportuno fornire taluni elementi di dettaglio:
(1) destinatario del lavoro agile è tutto il personale, incluso quello militare in servizio permanente e tutte le categorie del personale in servizio temporaneo, trattenuto e richiamato (comunicazione in Allegato “B”);
(2) il Comandante/Responsabile dell’Ente/Reparto, in considerazione della specificità dell’ordinamento militare, nell’ambito del citato “contingente”, assicura la rotazione mediante turnazione del personale;
(3) la suddetta rotazione può essere effettuata per giornate intere, anche tra lavoro agile e servizio in presenza, al fine di contemperare le prioritarie esigenze di tutela della salute pubblica con lo svolgimento dei compiti istituzionali;
(4) la prestazione in lavoro agile non è soggetta in via ordinaria a limitazioni né temporali né per materia, fatte salve le modalità gestionali individuate dai citati Comandanti responsabili, anche attraverso la ricerca e la realizzazione di nuove modalità spazio-temporali, quali l’organizzazione di occasioni di formazione professionale a distanza in modalità e-learning o fornendo percorsi didattici con fonti open disponibili sul web;
(5) il personale che presta servizio in forma agile, ordinariamente presso il proprio domicilio già comunicato all’Amministrazione, fermo restando le direttive ricevute dalla propria linea gerarchica e la piena osservanza dei doveri derivanti dall’ordinamento militare, è tenuto ad assicurare una fascia di contattabilità giornaliera pari ad almeno tre (3) ore anche non consecutive, in orari disposti dalla linea gerarchica per il rapporto/controllo dell’attività quotidianamente svolta, in relazione alle esigenze di ogni Ente/Reparto, modificabili per finalità gestionali da parte dei rispettivi Comandanti/Responsabili;
(6) la prestazione in modalità agile equivale a quella resa presso l’abituale sede di impiego, anche sotto il profilo disciplinare militare, e costituisce servizio prestato a tutti gli effetti. Non può essere attribuita, per specifica statuizione normativa, penalizzazione alcuna sotto il profilo professionale e di carriera. Il personale in lavoro agile non matura il compenso straordinario o il recupero orario, né ha titolo al buono pasto;
(7) ove l’amministrazione non disponga di strumentazione da fornire, il personale militare si avvale dei propri dispositivi, avendo cura di utilizzare la massima diligenza nella custodia della documentazione nel rispetto dei principi di riservatezza e della normativa vigente in materia di privacy; ogni onere correlato direttamente/indirettamente allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (elettricità, riscaldamento, canoni adsl/fibra, usura/danni agli apparati utilizzati di qualsivoglia natura, etc.) non è rimborsato dall’amministrazione ed è a carico esclusivo del singolo militare. La sola manutenzione degli apparati eventualmente forniti dall’amministrazione è a carico della stessa. Tutto il personale militare in lavoro agile è tenuto al rispetto delle norme di comportamento, delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nella relativa informativa sulla salute e sicurezza, in Allegato “C”;
(8) le riunioni e i “rapporti giornalieri” in modalità tecnologica, a distanza o in videoconferenza, sostituiscono in via ordinaria le altre tipologie di riunioni e di missioni, anche al fine di consentire l’esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento dei Comandanti/Dirigenti a ogni livello di responsabilità;
(9) le attività di ricevimento del pubblico sono altresì gestite in via ordinaria con modalità telematica, limitando l’accesso di soggetti estranei alle sedi istituzionali nei soli casi in cui è richiesta la presenza.

3. ASSENZA DAL SERVIZIO
a. UTILIZZO DEGLI ISTITUTI PROPRI DELL’ORDINAMENTO MILITARE
(1) I Comandanti/Responsabili degli Enti/Reparti, in relazione alla rispettiva situazione contingente -tenuto conto delle necessità proprie di ogni organizzazione e delle disposizioni impartite dalla linea di comando- predisporranno una oculata organizzazione del servizio allo scopo di assicurare, pur nella condizione di emergenza epidemiologica in atto, lo svolgimento dei peculiari compiti assegnati.
(2) Al riguardo, qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, al fine di limitare le presenze in servizio sul luogo di lavoro, il Comandante di Corpo può dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio il personale militare, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio, con provvedimento adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle rispettive Amministrazioni/Forze Amate/Arma dei Carabinieri, ovvero consentire l’utilizzo degli istituti propri dell’ordinamento militare (licenze, benefici, ecc.), ivi compresi quelli ulteriormente introdotti dal DL 18/2020.

b. TEMPORANEA DISPENSA DAL SERVIZIO
(1) Ai sensi dell’art. 87, comma 6, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (31 luglio 2020) e fuori dai casi di assenza a causa di malattia, quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (di cui all’art. 19, comma 1 del DL 9/2020), in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità dell’amministrazione, il personale può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio.
(2) In tali casi, il Comandante di Corpo, secondo le norme in materia di prevenzione e protezione, può collocare l’interessato in licenza straordinaria non computabile nel limite massimo previsto.
(3) Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

c. PERMESSI LEGGE 104/1992
Fino al 30 aprile 2020, il DL 18/2020 prevede che:
(1) ai sensi dell’art. 24, il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della L. 104/1992, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate da fruire entro il suddetto termine;
(2) ai sensi dell’art. 39, comma 1, il personale militare nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della L. 104/1992 beneficiante per sé e/o per soggetto appartenente al proprio nucleo familiare, ha diritto a svolgere il servizio in modalità agile, allorquando sia consentito dalla tipologia di prestazione lavorativa.

d. CONGEDO CON INDENNITÀ AL 50% DELLA RETRIBUZIONE
(1) Quale misura ulteriore a sostegno alle famiglie, ai sensi degli articoli 23 e 25 del DL 18/2020, per il corrente anno, a decorrere dal 5 marzo 2020, nei periodi di effettiva sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al DPCM 4 marzo 2020, i genitori hanno diritto a fruire, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo (tredicesima mensilità e trattamenti accessori). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
(2) Il congedo e l’indennità non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
(3) Gli eventuali periodi di congedo parentale con riduzione o sospensione del trattamento economico, di cui agli articoli 32 e 33 del DLGS 151/2001, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al precedente punto (1), possono essere convertiti nel congedo di cui al medesimo punto (1) con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
(4) La fruizione del congedo di cui al punto (1) è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
(5) Il limite di età di cui al punto (1) non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
(6) Il militare con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, ha diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.
(7) Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

e. BONUS PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING
(1) Ai sensi degli articoli 23 e 25 del DL 18/2020, a decorrere dal 17 marzo 2020, in alternativa allo specifico congedo di cui al precedente sottopara d., per alcune categorie di lavoratori beneficiari è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di mancato utilizzo del congedo medesimo. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis della L. 50/2017.
(2) Il suddetto beneficio, ove ne ricorrano i presupposti, può essere riconosciuto al personale militare impegnato a contrastare il diffondersi del COVID-19, tramite domanda presentata direttamente dall’interessato sui canali telematici dell’INPS e secondo le modalità tecnico-operative stabilite dal medesimo Istituto.

f. MALATTIA, QUARANTENA, PERMANENZA DOMICILIARE
(1) Ai sensi dell’art. 87, comma 7 del DL 18/2020, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (31 luglio 2020), il personale assente dal servizio per le cause previste dall’art. 19, comma 1 del DL 9/2020 (ovvero malattia, quarantena con sorveglianza attiva o permanenza fiduciaria domiciliare con sorveglianza attiva) è da collocare in licenza straordinaria.
Il periodo trascorso in tale posizione non deve essere computato nel limite massimo previsto.
(2) Si rappresenta, inoltre, che ai sensi dell’art. 26, comma 2 del DL 18/2020, fino al 30 aprile 2020, ai lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima L. 104/1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del DL 9/2020.

g. ASSENZE IMPOSTE DA PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA
(1) I periodi di assenza dal servizio imposti da provvedimenti (non sanitari) di contenimento del fenomeno epidemiologico adottati con i DPCM (es. divieto di allontanamento, divieto di accesso in un determinato territorio), costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.
(2) Il militare interessato è tenuto a dare sollecita comunicazione al proprio Comando/Ente di appartenenza degli eventi che impediscono, in base alle misure di contenimento del contagio, l’espletamento del servizio, ai sensi dell’articolo 748, comma 5, lett. b. del D.P.R. 90/2010. In tale caso, i periodi di assenza costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

h. PERMESSI PER I SINDACI
Ai sensi dell’art. 25, comma 6 del DL 18/2020, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (31 luglio 2020), i permessi per i sindaci previsti dall’articolo 79, comma 4 del DLGS 267/2000 possono essere rideterminati in 72 ore e la relativa assenza costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, con esclusione dell’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

4. DISPOSIZIONI FINALI
a. La citata Direttiva 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, al punto 8., stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni continuano a diffondere (...) tra i propri dipendenti (...) le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle misure di protezione personale rinvenibili sul sito del Ministero della Salute, verificandone costantemente gli aggiornamenti” e continuano a sensibilizzare i dipendenti che dovessero presentare sintomi anche lievi di non accedere al luogo di lavoro e rivolgersi telefonicamente al proprio medico curante o ai numeri di emergenza.
b. Tutto il personale militare, compreso quello di cui al precedente para 3., sottopara a., b., d. e g., è tenuto a permanere presso il proprio domicilio preventivamente dichiarato all’amministrazione, secondo le modalità e nel rispetto delle norme emergenziali vigenti, al fine di tutelare la salute pubblica e la propria incolumità, necessaria allo svolgimento dell’attività istituzionale.

5. ABROGAZIONI
Le circolari citate a seguito sono abrogate.

6. DIRAMAZIONE
Gli Enti/Comandi in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione delle presenti disposizioni che hanno efficacia sino a nuova comunicazione, in considerazione della vigenza delle misure emergenziali varate dall’Esecutivo. La presente circolare è consultabile, tra l’altro, sul sito www.persomil.difesa.it di questa Direzione Generale.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Amm. Sq. Pietro Luciano RICCA