MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
 

OGGETTO: Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie in materia di lavoro agile, di assenza e di esenzione dal servizio.
 

A (ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”)
…omissis…

Seg. circolare
a. n. M_D GMIL REG2020 0123560 del 20 marzo 2020;
b. n. M_D GMIL REG2020 0147206 del 10 aprile 2020;
c. n. M_D GMIL REG2020 0228000 del 10 giugno 2020;
d. n. M_D GMIL REG2020 0316987 del 18 agosto 2020;
e. n. M_D GMIL REG2020 0326805 del 28 agosto 2020;
f. n. M_D GMIL REG2020 0353410 del 21 settembre 2020;
g. n. M_D GMIL REG2020 0394240 del 15 ottobre 2020.

 

1. PREMESSA
Il Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 28 ottobre 2020), in ossequio a quanto sancito dall’art. 263 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha contemplato, nei confronti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, specifiche modalità organizzative, nonché fissato criteri ai quali attenersi per garantire la necessaria flessibilità del lavoro pubblico e lo svolgimento del lavoro in modalità agile.
Il medesimo Decreto ministeriale ha disposto che le amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia, adeguino il proprio ordinamento ai principi ivi contenuti
.

2. LAVORO AGILE
a. Ferme restando le disposizioni impartite in materia di lavoro agile con le circolari a seguito, con particolare riferimento al paragrafo 2. della circolare a seguito a., si ritiene utile diramare gli aspetti innovativi contenuti nel citato Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che in premessa qualifica il lavoro agile come “una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa”. A tal riguardo, è stata predisposta una specifica scheda (in Allegato B) che riporta le indicazioni salienti, alle quali ciascuna articolazione dovrà fare riferimento, contemperando le prioritarie esigenze di tutela della salute pubblica con lo svolgimento dei compiti istituzionali.
b. In particolare, in virtù di quanto sancito dall’art. 4, comma 2 del citato decreto, durante la quarantena con sorveglianza attiva o l’isolamento domiciliare fiduciario disposti dall’autorità sanitaria competente, il militare:
- che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la prestazione lavorativa in modalità agile, per quelle attività individuate dal Comandante/Responsabile dell’Ente/Reparto;
- nel caso ciò non sia possibile, il militare è collocato in licenza straordinaria non computabile nel limite previsto, ai sensi dell’art. 87, comma 7 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020, come disciplinato dalla circolare a seguito a., paragrafo 3., sottoparagrafo f., punto (1) e dalla circolare a seguito g., paragrafo 3..
c. Il ricorso al lavoro agile, ove possibile, avviene anche nei casi in cui non vi sia un provvedimento dell’autorità sanitaria, ma venga valutato dal Comandante/Responsabile dell’Ente/Reparto uno specifico rischio (es. nei giorni di attesa dell’effettuazione e/o dell’esito del test diagnostico, nel caso di contatti stretti con persona che ha avuto contatti stretti con caso confermato).

3. LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI DURANTE IL PERIODO DI QUARANTENA DEL FIGLIO
a. Con la circolare a seguito f. è stata disciplinata una delle misure di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, introdotte dall’art. 5 del DL 111/2020, ora abrogato.
La misura è attualmente contemplata dall’art. 21-bis del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, recentemente ulteriormente modificato dall’art. 22 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Si forniscono, al riguardo, le seguenti disposizioni.
b. Fino al 31 dicembre 2020, il genitore può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile: - per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 16, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, oppure nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, ovvero all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
- nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16.
c. In alternativa al suddetto beneficio o quando la prestazione lavorativa non possa essere svolta in forma agile, il genitore può chiedere di essere collocato in congedo straordinario per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di anni 14, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. Per tali periodi, in luogo della retribuzione, è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del DLGS 151/2001, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Nei medesimi casi, ma con figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa.
d. La norma specifica che per i giorni in cui un genitore fruisce del lavoro agile o del congedo straordinario o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
e. La citata circolare a seguito f. è abrogata.

4. ASSENZA PER ACCERTAMENTI SANITARI PER COVID-19
Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del citato Decreto Ministeriale 19 ottobre 2020, l’assenza del militare, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall’autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato.
In tal caso, l’interessato dovrà fornire al proprio Comando/Ente di appartenenza la idonea documentazione giustificativa dell’assenza.
5. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l’altro, sul sito “www.persomil.difesa.it”, a tutti i Comandi/Enti dipendenti.
 

d’ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dirig. dott. Alfredo VENDITTI)

 

Allegato B

SCHEDA
 

OGGETTO: Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie in materia di lavoro agile, di assenza e di esenzione dal servizio.

Di seguito, si riportano i criteri desunti dal Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che costituiscono ulteriore indirizzo per i Comandi/Reparti/Enti, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta e delle ulteriori disposizioni di dettaglio che saranno impartite da ciascuna Forza Armata/Arma dei Carabinieri in materia di lavoro agile:
a) assicurare l’implementazione del ricorso al lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità e, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, garantire le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, sino al raggiungimento di una condizione che risulti compatibile con le potenzialità organizzative di ciascun Comando/Reparto/Ente e con la qualità e l’effettività dei servizi istituzionali resi;
b) svolgere il servizio in modalità agile alternando giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto;
c) favorire la rotazione del lavoratore agile, in modo da assicurare, nell’arco temporale settimanale/plurisettimanale, un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell’attività in modalità agile e di quella in presenza;
d) attuare, al proprio livello di competenza funzionale, le soluzioni organizzative necessarie per consentire lo svolgimento delle attività formative da remoto anche al personale che svolge attività di lavoro in presenza;
e) tenere in debita considerazione, con riguardo alla rotazione di cui alla precedente lettera c., le eventuali disponibilità manifestate dal personale per l’accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del suo nucleo familiare, della presenza nel medesimo nucleo familiare di figli minori di anni quattordici, della distanza tra la zona di residenza/domicilio e la sede di servizio, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza;
f) programmare il lavoro agile in modo che possa avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia -in aggiunta o in alternativa e, comunque, senza aggravio dell’ordinario carico di lavoro- le attività progettuali/formative, specificamente individuate da parte di ciascun Comando/Reparto/Ente, tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria.