Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2021, n. 1096 - Elusione dei dispositivi di sicurezza nel reparto macelleria del supermercato. Nessuna responsabilità del preposto da 5 giorni se mancano elementi probatori certi della conoscenza di tale prassi


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -

Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere -

Dott. BRUNO Maria Rosaria - Consigliere -

Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere -

Dott. DAWAN Daniela - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

V.F., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DAWAN DANIELA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FODARONI MARIA GIUSEPPINA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

E' presente l'avvocato CUGINI ANGELO del foro di ROMA in difesa di V.F., in sostituzione dell'avvocato OLIVETTI MAURIZIO del foro di VENEZIA come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.
 

Fatto


1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna che dichiarava V.F. colpevole del reato di cui all'art. 590 c.p., commi 1, 2, 3 e art. 583 c.p., comma 1, n. 1), perchè - in qualità di responsabile del supermercato "(OMISSIS)" di (OMISSIS), in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 19, comma 1, lett. a) - non provvedeva a sovrintendere e vigilare affinchè il dipendente R.G. utilizzasse i mezzi di protezione collettivi della macchina sega-ossi in conformità alle istruzioni d'uso del fabbricante. Nel caso di specie, il R., intento a suddividere in tante fette un pezzo unico di lombo di maiale della lunghezza di circa un metro, servendosi della macchina sega-ossi, urtava la lama con la mano sinistra così procurandosi una ferita lacero-contusa al primo dito di detta mano, con lesione parziale dell'estensore comportante l'impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni per 139 giorni.

2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo del difensore, articolando due motivi con cui deduce:

2.1. Erronea applicazione dell'art. 590 c.p. e D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 19, travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione, nonchè violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. ed inversione del corretto ragionamento logico probatorio rilevante nel riconoscere i presupposti di attribuzione dell'evento tipico della colpa in capo all'imputato. Le argomentazioni della sentenza impugnata risultano apodittiche e disancorate dalle emergenze processuali, posto che l'attribuzione di responsabilità in capo al V. è unicamente oggettiva, in considerazione del mero ruolo da lui rivestito di direttore del punto vendita. Non è emerso, infatti, in quali termini concreti il V. avrebbe violato il dettato del citato art. 19, giacchè la Corte di appello omette qualsiasi valutazione comparativa tra le modalità dell'infortunio e gli obblighi di sorveglianza previsti dalla città disposizione. La causa dell'infortunio va individuata nel mancato utilizzo, da parte del lavoratore, di una protezione presente sul macchinario. L'imputato, peraltro, aveva assunto l'incarico di direttore del punto vendita, composto di molti reparti e di altrettanti capi reparti, soltanto cinque giorni prima dell'infortunio.

2.2. Mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla effettiva posizione di garanzia del caporeparto, M.A., il quale, nell'organigramma aziendale, rivestiva la posizione di garanzia in quanto capo del reparto macelleria. La sentenza impugnata ha del tutto omesso di valutarne l'effettiva responsabilità, in tema di sorveglianza e di organizzazione. Il ruolo di gestione e di coordinamento del direttore, rivestito dall'imputato, esclude che egli possa avere contezza della lavorazione svolta in ogni singolo reparto del supermercato, al quale risulta preposta la figura del capo reparto.

In questa sua veste, il M. mai aveva segnalato ad alcuno, tanto meno al V., il mancato utilizzo del presidio di protezione di cui si tratta.

 

Diritto


1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.

2. La Corte di merito ha ritenuto sussistente, in capo all'imputato, la violazione della D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 19, comma 1, lett. a), che fa obbligo al preposto di sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, di informare i loro superiori diretti. Afferma la Corte territoriale che, trovandosi il caporeparto M. in ferie al momento dell'infortunio, la posizione di garanzia gravava sul V., a nulla rilevando che egli avesse assunto l'incarico da pochi giorni.

3. Sentita in dibattimento, la persona offesa, addetta al reparto macelleria della (OMISSIS) dal 1991, aveva riferito che l'elusione dei dispositivi di protezione, di cui pure quella specifica macchina era dotata, era una prassi inveterata, atteso che, a suo dire, questi dispositivi ostacolavano i movimenti necessari al taglio dei pezzi di carne più piccoli. Il R. aveva, altresì, detto di non aver segnalato tale difficoltà, ma che tutti ne erano a conoscenza e si comportavano alla stessa maniera.

4. Ciò detto, il Collegio osserva che, dal percorso motivazionale dell'impugnata sentenza, non si ricava in alcun modo la certezza che il V., il quale rivestiva l'incarico di preposto a quell'esercizio commerciale da soli cinque giorni, fosse realmente (o potesse essere) a conoscenza di tale prassi, anche ammettendo che essa fosse davvero così frequente come affermato dalla persona offesa. Invero, l'anzidetto brevissimo lasso temporale appare al Collegio non privo di significatività quanto alla concreta esigibilità di una specifica condotta di vigilanza da parte del preposto.

Nel caso di specie, viene infatti in rilievo il c.d. principio di esigibilità. La colpa ha, infatti, un versante oggettivo, incentrato sulla condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare, e un versante di natura più squisitamente soggettiva, connesso alla possibilità dell'agente di osservare la regola cautelare. Il rimprovero colposo riguarda infatti la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'osservanza delle norme cautelari violate (Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e.altro). Il profilo soggettivo e personale della colpa viene generalmente individuato nella possibilità soggettiva dell'agente di rispettare la regola cautelare, ossia nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa: in sostanza, nell'esigibilità del comportamento dovuto. Si tratta di un aspetto che si colloca nell'ambito della colpevolezza, in quanto esprime il rimprovero personale rivolto all'agente. A questo profilo della responsabilità colposa la riflessione giuridica più recente ha dedicato molta attenzione, nel tentativo di personalizzare il rimprovero dell'agente attraverso l'introduzione di una doppia misura del dovere di diligenza, che tenga conto non solo dell'oggettiva violazione di norme cautelari ma anche della concreta possibilità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali e la situazione di fatto in cui ha operato (Sez. 4, n. 32507 del 16/04/2019, Romano Anna Antonia, Rv. 276797; Sez. 4, n. 12478 del 19/11/2015, P.G. in proc. Barberi ed altri; Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, pc in proc. Bordogna e altri).

Da queste considerazioni deriva che la veste di "preposto di fatto" che il giudice di appello attribuisce al V., attesa l'assenza per ferie del M., non costituisce di per sè prova nè della conoscenza nè della conoscibilità, da parte di quest'ultimo, di prassi comportamentali, più o meno ricorrenti, contrarie alle disposizioni in materia antinfortunistica. E' pur vero che il preposto è soggetto agli obblighi di cui al citato D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 19, ma un'eventuale condotta omissiva al riguardo. non può essergli ascritta laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza della prassi elusiva o che l'avesse colposamente ignorata. Tale certezza può, in alcuni casi, inferirsi da considerazioni di natura logica, laddove, ad esempio, possa ritenersi che la prassi elusiva costituisca univocamente frutto di una scelta aziendale, finalizzata, in ipotesi, ad una maggiore produttività. Ma quando, come in questo caso, non vi siano elementi di carattere logico per dedurre la conoscenza o la conoscibilità di prassi aziendali incaute da parte del garante - che, nel caso in esame, proprio perchè preposto non vantava uno specifico interesse al riguardo - è necessaria l'acquisizione di elementi probatori certi ed oggettivi che dimostrino tale conoscenza o conoscibilità. Diversamente opinando, si porrebbe in capo alla figura che riveste una posizione di garanzia una inaccettabile responsabilità penale "di posizione", tale da sconfinare nella responsabilità oggettiva (Sez. 4, n. 20833 del 03/04/2019, Stango Fabrizio).

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato.



P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021