Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE
Alle Direzioni Interregionale e Regionali VV.F.
Ai Comandi VV.F.
E, p.c.:
Ufficio del Capo del C.N.VV.F.
Alle Direzioni Centrali
Oggetto: Comunicazione di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di norme attinenti la Prevenzione Incendi.
Si informa che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 300 del 3 dicembre 2020 è stato pubblicato il seguente atto normativo:
- LEGGE 27 novembre 2020, n. 159, recante conversione con modificazioni del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.
Di particolare interesse per l’attività di prevenzione incendi è l’art.3-bis “Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza” che modifica il comma 2 e introduce il comma 2-sexies all’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Di seguito si riporta l’estratto dell’art. 103 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” così come modificato e integrato:
- “art. 103, comma 2: Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (n.d.r: attualmente fissato al 31 gennaio 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza... .omissis ”
- “art. 103, comma 2-sexies: Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (n.d.r: 4 dicembre 2020), e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.
Così come già indicato nella nota DCPREV prot. 4629 del 23/03/2020, in tale fattispecie ricadono, in particolare, le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall’alt. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Cavriani)