Categoria: Normativa regionale
Visite: 4806

Regione Puglia
Ordinanza del Presidente della Giunta 22 gennaio 2021, n. 21
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 1 comma 16;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a);
VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19 »;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;
VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13 ottobre 2020;
VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020, con efficacia dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che ha individuato tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;
VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e, in particolare, l’articolo 1 comma 9 lettera s) recante disposizioni sull’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado;
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Regione Puglia, in particolare n.444/2020 e n.1/2021, con le quali, per le scuole del ciclo primario, è stata disposta l’alternativa tra didattica digitale integrata e attività scolastica in presenza, su richiesta delle famiglie; per le scuole superiori, è stata disposta la prosecuzione in DAD al 100 per cento, salvo l’uso di laboratori o l’attività in presenza per realizzare l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 che all’articolo 1 comma 10 lettera s) testualmente dispone “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50per cento e fino ad un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina...”.
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 15 gennaio 2021, con la quale la Regione Puglia è stata collocata in area arancione a seguito dell’aggravamento della situazione epidemiologica;
CONSIDERATO che il Presidente della Regione Puglia, con ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2021 ha sostanzialmente rinnovato le misure adottate con le precedenti ordinanze, prevedendo sino al 23 gennaio 2021: per le scuole del primo ciclo, la possibilità per le famiglie di chiedere la didattica digitale integrata, in alternativa all’attività didattica in presenza; per le scuole superiori, lo svolgimento della totalità delle attività tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, garantendo in ogni caso le attività in presenza per l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
RILEVATO che la misura della didattica digitale integrata è prevista espressamente nelle Linee Guida del Piano Nazionale Scuola di giugno 2020, alla pag. 15: «Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata»;
CONSIDERATO che il competente Dipartimento della salute con nota prot. 21/01/2021/0000566, ha comunicato che “I dati preliminari di monitoraggio della settimana indice 11/01-17/01 attestano una stabilizzazione della curva epidemica, con una lieve riduzione dell’incidenza settimanale a livello regionale che si attesta intorno al 10%. ... La bozza del report n. 36 redatto dall’ISS con riferimento alla medesima settimana indice riporta un valore dell’indice Rtpari a 1.08 (Intervalli di confidenza 1.06-1.11) che, per quanto ancora superiore all’unità, risulta in riduzione rispetto alla settimana precedente (1.18, intervalli di confidenza 1.14-1.21) in maniera statisticamente significativa...” e che, pertanto, è possibile prevedere una cauta e graduale ripresa delle attività scolastiche degli Istituti secondari di secondo grado;
CONSIDERATO che l’Assessorato alla Salute e l’Assessorato all’istruzione hanno comunicato di aver sottoposto all’esame del “Tavolo Istruzione e Benessere” - riunitosi in data 19.01.2021 - il piano recante gli "Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole nella Regione Puglia” al fine di integrarlo con ogni eventuale ulteriore indicazione utile per renderlo definitivo e sottoporlo all’approvazione da parte della Giunta Regionale; il piano prevede infatti una serie di misure mirate ad ottimizzare le attività di contact-tracing in caso di infezioni nelle comunità scolastiche, ad istituire la figura dell’operatore sanitario COVID scolastico, a pianificare programmi di screening con tampone antigenico periodico del personale della scuola e a priorizzare la vaccinazione anti-COVID19 per il personale della scuola, da inserire come prima categoria a rischio da vaccinare nella fase 2 del “Piano Strategico Nazionale”;
CONSIDERATO, altresì, che i sindacati partecipanti al Tavolo riunitosi in data 21/01/2021 in vista della graduale ripresa delle attività scolastiche in presenza degli studenti degli istituti secondari di secondo grado, hanno chiesto una proroga dell’attuale Ordinanza in quanto l’amministrazione scolastica necessita di tempi tecnici imprescindibili per organizzare il rientro in presenza, anche in considerazione del fatto che l’ultima settimana di gennaio coincide con l’ultima settimana del quadrimestre scolastico;
CONSIDERATO quindi che, nell’ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio, anche in virtù del principio di precauzione, alla stregua dell’istruttoria condotta dal competente Dipartimento della Salute, è necessario, per le scuole del primo ciclo di istruzione, confermare le disposizioni sinora adottate, recanti le misure atte a preservare il diritto alla salute in quanto idonee, proporzionate e indispensabili per consolidare gli effetti sinora prodotti e contenere la diffusione del contagio nell’attuale situazione di stabilizzazione della curva epidemica, disponendo che, la didattica continui a svolgersi in presenza, ma che sia comunque garantita la didattica digitale integrata, ove espressamente richiesta dalle famiglie;
RILEVATO, infatti, che a fronte degli interessi coinvolti, tutti di rango costituzionale, la facoltà di scelta della modalità di fruizione dell’attività scolastica, conferita alle famiglie, nell’attuale ed eccezionale fase pandemica, assolve al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute che trova fondamento nella Costituzione sia nella dimensione di diritto fondamentale dell’individuo sia nella dimensione di interesse della collettività, senza compromissione del diritto all’istruzione, anch’esso di rango costituzionale;
CONSIDERATO infine che, sempre nell’ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio, in virtù del principio di precauzione e sulla base delle conclusioni di cui alla citata nota istruttoria del competente Dipartimento della Salute e delle richieste avanzate dal “Tavolo Scuola”, per le scuole secondarie di secondo grado, al fine di consolidare gli effetti della stabilizzazione della curva epidemica ed evitare un’impennata dei contagi, nonché organizzare il rientro in presenza, è necessario confermare per un’ulteriore settimana scolastica - sino al 30 gennaio - le misure sinora adottate e consentire solamente dal 1 febbraio una iniziale ripresa dell’attività scolastica in presenza, entro il limite minimo della forbice prevista dal DPCM del 14 gennaio 2021 e, quindi, entro il limite del 50% della popolazione scolastica (applicando tale percentuale preferibilmente ad ogni singola classe), garantendo comunque la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie che ne facciano richiesta;
RILEVATO che il potere di emanare le misure di cui alla presente ordinanza trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa (decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19») e nello stesso D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 oltre che, naturalmente, nell’articolo 32 della legge 833/1978;
RAVVISATA, quindi, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale su richiamata, restando salva l’emanazione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico all’esito delle ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute;
Sentiti l’Assessore all’istruzione, l’Assessore alla salute,
 

EMANA
la seguente ordinanza

Con decorrenza dal 25 gennaio e sino a tutto il 30 gennaio 2021:
1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia, per il primo ciclo di istruzione e per i CPIA si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo quanto previsto al successivo punto 2;
2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione nonché i CPIA garantiscono comunque il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie, o loro stessi ove maggiorenni nel caso dei CPIA, richiedano espressamente di adottare la didattica digitale integrata, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico;
3. Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
Con decorrenza dal 1 febbraio e sino a tutto il 6 febbraio 2021:
1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, per i CPIA, si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo quanto previsto al successivo punto 2;
2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, per i CPIA garantiscono comunque il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie, o loro stessi ove maggiorenni nel caso dei CPIA, richiedano espressamente di adottare la didattica digitale integrata, tenendo presente che a coloro i che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico;
3. Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che l’attività didattica in presenza venga svolta nel limite del 50% della popolazione scolastica. A tal fine, nell’ambito della propria autonomia, le istituzioni scolastiche organizzano le attività scolastiche, applicando preferibilmente la percentuale ad ogni singola classe e garantendo comunque la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
Le Istituzioni Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid.
La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, al Direttore dell’ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 22 gennaio 2021

Michele Emiliano