Regione Umbria
Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 7
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Visto l’articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto-legge 19/2020 convertito con la legge n. 35 del 22/05/2020;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 30 aprile 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista l’ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19”;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19’”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19’”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
Visti i successivi DPCM attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid 19”;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 159 del 27 novembre 2020, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 con il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, che prevede che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020;
Considerati i contenuti del decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da covid 19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
Considerato il permanere in Umbria di un numero di persone attualmente positive al COVID 19, pari a 4.721 alla data del 20 gennaio 2021, tale da indicare una situazione che evidenzia rischi e criticità a livello regionale;
Atteso che alla medesima data del 20/01/2021 il numero dei ricoveri di persone positive al COVID 19 negli ospedali umbri risulta essere pari a 332, di cui 46 in rianimazione;
Rilevato che appare necessario pertanto, sulla base della situazione epidemiologica, continuare a ispirare l’azione amministrativa regionale al principio della massima precauzione a tutela del bene primario del diritto alla salute finalizzato ad assicurare un alto livello di protezione nella sua duplice dimensione di diritto fondamentale dell’individuo e di interesse della collettività ex art. 31 della Costituzione, non sacrificando tuttavia in via radicale il diritto all’istruzione bensì limitandosi ad incidere sulle modalità di fruizione nel quadro delle disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021;
Rilevato che anche il CTS nazionale, nella seduta del 17 gennaio 2021, con riferimento al tema della ripresa dell’attività didattica in presenza prevista anche dal DPCM 14 gennaio 2021, ha sottolineato l'importanza del ritorno in classe per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado anche in considerazione degli effetti positivi che produce sull'apprendimento e la strutturazione psicologica e di personalità degli studenti;
Considerato quindi che appare coerente prevedere l’attivazione della didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado, statali paritarie, nella misura del 50% della popolazione scolastica come consentito dallo stesso DPCM 14 gennaio 2021;
Considerato che le misure previste dalla presente ordinanza hanno altresì l’obiettivo di contribuire al pieno dispiegarsi delle ulteriori misure derivanti dall’applicazione del DPCM 14 gennaio 2021, delle ordinanze del Ministero della Salute, dei decreti legge 158/2020, 172/2020, 1/2021 e 2/2021;
Richiamate le proprie precedenti ordinanze emanate per fronteggiare l’emergenza Covid- 19;
Dato atto che l’INAIL, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell’emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l’emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell’utenza nei vari settori;
Preso atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo Epidemiologico della Regione Umbria del 22 gennaio 2021;
Tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini; Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza; Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172;
Visto il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2;
Visto il DPCM 14 gennaio 2021 pubblicato nella G.U. n. 11 del 15 gennaio 2021;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021;
Visto la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno del 18 gennaio 2021 n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot. Civ;
O R D I N A
Art. 1
1. A decorrere dal 24 gennaio 2021 e fino al 13 febbraio 2021 sono sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.
Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.
2. Sono consentite ai soggetti di cui al comma 1 le attività affidate e regolate da formali atti amministrativi adottati da aziende sanitarie, enti pubblici, zone sociali, fondazioni, aziende di servizi alla persona, altri soggetti pubblici, afferenti alla sfera dei servizi socio sanitari, della protezione civile, dei servizi alla persona, dei servizi scolastici-educativi.
3. E’ altresì consentito ai sensi all’articolo 1 comma 10 lettera c) del DPCM 14 gennaio 2021 l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative anche non formali, al chiuso o all’aria aperta con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento delle Politiche della Famiglia di cui all’allegato 8 del medesimo DPCM.
4. A decorrere dal 24 gennaio 2021 e fino al 13 febbraio 2021 è consentita da parte dei soggetti di cui al comma 1 la realizzazione di attività corsistiche in presenza, esclusivamente in forma individuale, relativamente a titolo esemplificativo e non esaustivo agli ambiti delle arti musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti le lingue straniere nel rigoroso rispetto delle norme di prevenzione e del distanziamento interpersonale di cui, tra l’altro, al DPCM 14 gennaio 2021.
Art. 2
1. A decorrere dal 24 gennaio 2021 e fino 13 febbraio 2021 gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita di cui alle lettere f), g) ed h) dell’articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 hanno l’obbligo di rispettare le seguenti disposizioni:
• mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore ad un metro;
• garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
• obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
• garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d’aria;
• accessi regolamentati secondo le seguenti modalità:
A) per locali fino a quaranta mq può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori presenti;
B) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera A), l’accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 10 mq di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all’unità inferiore, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro;
C) dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
D) all’ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all’interno sulla base della superficie del locale;
• adozione di modalità di accesso finalizzate al distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
2. Ai centri commerciali o attività comunque denominate di cui all’articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, nonché ai centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, ed altre strutture assimilabili come individuati all’articolo 1 comma 10, lett. ff) del dpcm 14 gennaio 2021 ed alle attività economiche e commerciali svolte negli stessi si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1.
3. Per l’esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021.
Art. 3
1. A decorre dal 24 gennaio 2021 e fino al 13 febbraio 2021 sono sospese tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.
2. È sospeso per il medesimo periodo di cui al comma 1 lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti, limitatamente agli atleti di età inferiore ai 18 anni che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche ed amatoriali degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e partecipanti a gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva. Non è consentito altresì per tutti gli atleti che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali degli sport di squadra e di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello sport del 13 ottobre 2020, l’uso delle parti comuni nonché degli spogliatoi per le attività di allenamento e preparazione alle competizioni esclusivamente di rilevanza regionale, provinciale e locale.
Art. 4
1. A decorrere dal 24 gennaio 2021 e fino al 13 febbraio 2021, in applicazione dell’art 1 comma 10 lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021, le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 50% della popolazione studentesca. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli studenti iscritti per l’anno formativo 2020/2021 ai corsi di istruzione e formazione professionale (leFP) presso le agenzie formative e gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà.
Art. 5
1. A decorrere dal 24 gennaio 2021 e fino al 13 febbraio 2021 si applicano per i corsi di formazione realizzati presso le agenzie formative e per le attività realizzate dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), nonché a tutte le altre attività di formazione, le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 10 lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021, nel rispetto delle specifiche note del Ministero dell’Istruzione nonché del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS - COV - 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.
2. A decorrere dal 24 gennaio 2021 e fino al 13 febbraio 2021 le attività in presenza degli organismi e soggetti privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione sono consentite in presenza per numero massimo del 50% dei partecipanti ad ogni singolo corso e nel rigoroso rispetto delle norme di prevenzione e del distanziamento interpersonale di cui, tra l’altro, al DPCM 14 gennaio 2021.
Art. 6
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa in conformità dell’art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 35/2020.
Art. 7
2. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell’Umbria e al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale.
4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Perugia, lì 22/01/2021
Donatella Tesei
Misure per centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, ed altre strutture assimilabili di cui all’articolo 1 comma 10) lettera ff) del DPCM 14 gennaio 2021.
È consentita l’apertura al pubblico dei centri commerciali, open mall, outlet, mercati, gallerie commerciali, parchi commercia ed altre strutture assimilabili di cui all’articolo 1 comma 10 lettera ff) del DPCM 14 gennaio 2021- di seguito per brevità definiti “centri commerciali” ove non diversamente precisato - e di tutti gli esercizi al loro interno, con esclusione delle attività localizzate in aree o spazi aperti al pubblico in cui è vietato o interdetto l’accesso ai sensi delle disposizioni in vigore, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione e igienizzazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale.
• Tutte le attività che sono localizzate all’interno dei “centri commerciali” devono rispettare le linee guida e misure specifiche per la propria categoria in tema di sicurezza sanitaria e quanto previsto dalle linee guida allegate al DPCM 14 gennaio 2021.
• Nei parcheggi devono essere segnalati percorsi e varchi dedicati di ingresso e di uscita ai “centri commerciali”, con relativa segnaletica orizzontale e verticale.
• I varchi di accesso ai “centri commerciali” devono essere organizzati mediante l’utilizzo di personale addetto in modo da garantire una distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita, assicurando sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche con eventuale riduzione delle porte di accesso utilizzabili, per consentire il controllo da parte del personale della sicurezza su ciascuna porta. Ciò non deve determinare, in ogni caso, assembramenti.
• In caso di code in ingresso, in prossimità dei varchi di accesso ai “centri commerciali” devono essere organizzati percorsi obbligati con segnaletica a pavimento, per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
• Tutti i “centri commerciali” devono regolare l’afflusso nelle aree comuni (corridoi, bagni, piazzali interni, etc.), non superiore al rapporto di 1 persona ogni 10 mq di superficie lorda di pavimento in modo da evitare assembramento e garantire sempre la distanza interpersonale di almeno un metro all’interno del centro commerciale, anche attraverso sistemi di conteggio degli ingressi e delle uscite. In ogni caso nei singoli esercizi commerciali per locali fino a quaranta metri di superficie lorda di pavimento può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori. Per gli esercizi commerciali con locali di dimensioni superiori a 40 mq. di superficie lorda di pavimento, l’accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 10 mq. di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all’unità inferiore, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico nonché in tuti gli esercizi commerciali ubicati nei “centri commerciali” di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse nel locale medesimo sulla base delle presenti disposizioni e dei protocolli e linee guida vigenti per le specifiche attività.
• Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
• I clienti all’ingresso dei “centri commerciali” devono essere sottoposti alla misura della temperatura corporea consentendo l’ingresso solo a coloro con temperatura inferiore ai 37,5°C.
• Deve essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l’igienizzazione delle mani (preferibilmente dispenser a induzione automatica). Detti sistemi devono essere disponibili sia per il personale, sia per i clienti, in particolare all’ingresso e all’uscita dei “centri commerciali” presso i bagni, all’ingresso dei singoli esercizi e attività.
• I clienti devono indossare le mascherine per tutto il tempo di permanenza dei “centri commerciali”, ad eccezione dei momenti di fruizione dei servizi incompatibili con il loro utilizzo.
• E’ fatto divieto ai clienti di consumare alimenti e bevande in forma itinerante nelle aree comuni dei “centri commerciali” al fuori degli spazi destinati alle attività di ristorazione o somministrazione per cui dovranno essere rigorosamente applicate le previsioni di cui alle linee guida ristorazione allegate al DPCM 14 gennaio 2021;
• Ferma restando la responsabilità dei singoli punti vendita nel contingentare la presenza presso i propri spazi in base alle dimensioni e caratteristiche del locale e nel rispetto della normativa vigente, le eventuali code che potranno formarsi all’esterno di ciascun punto vendita sono regolate attraverso apposita segnaletica a terra, garantendo la distanza interpersonale.
• Tutti i lavoratori dei “centri commerciali” compreso il personale di vigilanza e sicurezza, devono indossare mascherine per tutto il tempo di svolgimento del proprio lavoro, nonché guanti di protezione in base alla tipologia di attività.
• L’ingresso di fornitori e corrieri è ammesso solo in fase di chiusura dei “centri commerciali” o in orari prestabiliti e in ogni caso è garantito il distanziamento interpersonale e controllato l’utilizzo dei dispositivi di protezione. Le aree di scarico merci sono presidiate dal personale di vigilanza ove possibile, anche con l’ausilio di telecamere e sbarre automatiche. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono a bordo dei veicoli durante le operazioni di carico e scarico.
• Laddove necessario, sono definiti dei percorsi interni, indicati con segnaletica adesiva a pavimento, per limitare al massimo gli incroci di persone e gestire con maggiore facilità il mantenimento della distanza di sicurezza. Anche rampe e scale mobili sono dotate di segnaletica indicante il distanziamento di un metro.
• Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
• L’uso di eventuali panchine o sedute deve essere limitato con segnaletica ben visibile ed eventuale interdizione totale o parziale tramite appositi sistemi (ad esempio, nastri), in modo da garantire sempre il distanziamento.
• L’accesso ai “centri commerciali” da parte delle persone esonerate dall’obbligo di indossare mascherine ai sensi delle disposizioni vigenti esclusivamente previa esibizione di certificato medico.
• Deve essere fissato un numero massimo di presenze contemporanee all’interno dei bagni (comunicato con appositi pannelli informativi all’esterno): il personale di sicurezza preposto controlla periodicamente il rispetto del predetto limite.
• Deve essere assicurata una frequente igienizzazione dei bagni. Nei bagni devono essere sempre disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copri water monouso.
• Ove possibile, l’uso degli ascensori è riservato ai clienti con disabilità motoria o con problemi di deambulazione (da comunicare con appositi pannelli informativi all’esterno) e l’afflusso è controllato periodicamente dal personale di sicurezza preposto.
• Il personale di sicurezza preposto aiuta i clienti a rispettare le indicazioni e le norme di comportamento.
• Deve essere effettuata l’igienizzazione almeno due volte al giorno e sanificazione quotidiana delle superfici sensibili e igienizzazione continua di qualsiasi oggetto utilizzato dai clienti.
• I singoli negozi e attività sono responsabili della sanificazione e igienizzazione dei propri spazi all’interno dei “centri commerciali”.
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantitala pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
• Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori, come da normativa vigente.
• Deve essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti e le misure di sicurezza adottate, mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso e presso ogni punto vendita interno, nonché mediante la trasmissione regolare di messaggi audio e video ove possibile all'interno dei “centri commerciali”.