Categoria: Prassi amministrativa
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Consiglio Nazionale delle Ricerche
            Direzione Generale
 

Tutto il personale del CNR
Direttori di Istituto
Direttori di Dipartimento
Presidenti e Responsabili delle Aree di Ricerca
Dirigenti/Responsabili degli Uffici/Unità dell’Amministrazione Centrale
OO.SS. CNR
RLS CNR
e, p.c. Presidente CNR

 

Oggetto: Piano di Rientro del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Protocollo per la prevenzione e la sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione all’emergenza sanitaria da Covid 19.

Si trasmette in allegato il protocollo per la prevenzione e la sicurezza del personale CNR in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19 (all. 1), sottoscritto in data 8 maggio 2020 con le OO.SS, redatto tenuto conto dei documenti guida dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, dell’INAIL, dell’OMS, dell’ECDC e dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro nonché dei provvedimenti governativi emanati e dei Protocolli per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritti da Governo e Parti Sociali.
La sottoscrizione del Protocollo è stata preceduta da un confronto diffuso nel CNR con il coinvolgimento di Dipartimenti, Istituti, Aree della ricerca, Amministrazione Centrale, Organizzazioni Sindacali, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, Medici Competenti delle varie strutture.
Il predetto protocollo definisce gli standard di sicurezza da rispettare obbligatoriamente su tutto il territorio nazionale con gli opportuni adattamenti legati alle specificità di contesto. La ripresa delle attività è subordinata al rispetto delle indicazioni di sicurezza contenute nel Protocollo.
Poiché la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti anche a livello locale, in conformità all’evoluzione dello scenario epidemiologico. I Direttori, in quanto datori di lavoro, devono far rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 anche promuovendo la diffusione interna delle corrette informazioni e delle raccomandazioni prodotte da soggetti istituzionali.
Il protocollo è redatto volutamente per punti per focalizzare l’attenzione sulle misure da applicare.
In particolare si sottolineano i seguenti aspetti.
La modalità ordinaria di svolgimento del lavoro continua ad essere quella del lavoro agile.
Non si potrà procedere ad una riattivazione dei laboratori in maniera spontanea e non controllata.
La presenza nei luoghi di lavoro potrà avvenire solo indossando la mascherina chirurgica fornita dal datore di lavoro (allegato 2).
Tutti sono tenuti a rispettare gli standard di pulizia/sanificazione descritti nel Protocollo adeguando, ove necessario, gli atti contrattuali da condividere con l’Ufficio Servizi Generali.
La gestione dei lavoratori in condizioni di fragilità, così come definita nel Protocollo, prevede un’informativa al personale secondo il modello riportato (allegato 3).
Si riassume di seguito il processo per la riapertura finalizzata al riavvio delle attività:

Azioni

Soggetti coinvolti

a) identificazione delle attività che si intendono riavviare sulla base dei criteri di priorità definiti nel Protocollo

Direttori di Istituto con il coinvolgimento dei gruppi di ricerca e dei Consigli di Istituto

b) identificazione del contingente di personale minimo necessario all’esecuzione delle attività di cui al punto a)

 Direttori di Istituto con il coinvolgimento dei gruppi di ricerca

c) organizzazione delle attività in presenza (presenza giornaliera; solo su alcuni giorni; etc.), tenuto conto degli indici di affollamento massimo indicati nel Protocollo

Direttori di Istituto con il coinvolgimento dei gruppi di ricerca

d) identificazione dei locali in cui dovranno essere svolte le attività

Direttori di Istituto su proposta dei gruppi di ricerca

e) definizione con il supporto del Rspp delle misure di sicurezza da adottare

Direttori di Istituto e Responsabili di Sede Secondaria con gli Rspp delle varie Sedi

f) comunicazione delle modalità di rientro previste per acquisire suggerimenti e proposte integrative relative alle misure di prevenzione

Direttori di Istituto, Responsabili di Sede, RLS, Medici Competenti

g) incontro con le Rappresentanze sindacali sul piano di rientro

Direttori di Istituto, Responsabili di Sede, OO.SS. territoriali e RSU

h) adozione del Piano con trasmissione ai Direttori di Dipartimento e alla Cabina di Regia

Direttori di Istituto, Direttori di Dipartimento e Cabina di Regia

Per gli Istituti collocati nelle Aree territoriali della Ricerca i singoli Piani dovranno essere armonizzati in sede di Comitato di Area tenendo conto degli effetti sommatori e delle eventuali interferenze; ad un’armonizzazione dei piani si dovrà pervenire in tutte le situazioni di compresenza in strutture e/o comprensori.
I Direttori di Dipartimento operano a supporto degli Istituti di loro afferenza.
La Cabina di Regia continua a svolgere funzioni di supporto per qualsiasi problematica inerente il processo sopra descritto e la funzione di monitoraggio indicata nel Protocollo.

 

All. 1 - testo del Protocollo

 

Allegato 2
Le mascherine chirurgiche di tipo II sono destinate agli operatori sanitari e quelle di tipo I sono destinate ai pazienti (no Covid-19 positivi) e a tutte le altre persone per ridurre il rischio di diffusione del contagio in situazioni epidemiche o pandemiche.
Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi medici (D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e s.m.i).
L’art. 34 del Decreto Legge Gualtieri n. 9 del 2 marzo 2020 consente l’utilizzazione per il periodo di emergenza anche di mascherine chirurgiche prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità; l’articolo 15 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 stabilisce la possibilità di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni fino al termine dello stato di emergenza descrivendo le relative procedure di valutazione necessarie.
Le mascherine chirurgiche, anche quando prodotte in deroga, devono essere conformi alle norme tecniche EN 14683: 2019 EN ISO 10993.
Il comma 1 dell’articolo 16 del Decreto Legge 17 marzo 2020 stabilisce che per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
Il comma 2 dell’art. 16 dello stesso decreto afferma che fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.
Le modalità di applicazione degli articoli 15 e 16 del Decreto Legge 17 marzo 2020 sono indicate nella Circolare 0003572-18/03/2020- GAB-GAB-P del Ministero della Salute.
L’allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020 al punto 6 richiede per tutti lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzazione di una mascherina chirurgica richiamando quanto già disposto con il DL n.9/2020 (art.34) e il DL n.18/2020 (art16 c.1)
Su queste basi è stato disposto di mettere a disposizione del personale CNR mascherine chirurgiche con le caratteristiche di seguito evidenziate:
• Mascherine chirurgiche Tipo I (efficienza di filtrazione batterica-BFE 95%)
• Mascherine chirurgiche Tipo II (Efficienza di filtrazione batterica-BFE 98%)
conformi alle norme tecniche EN 14683: 2019 EN ISO 10993, marcate CE o ai sensi dell’Art.34, comma 3 del D.L. 2 Marzo 2020 n.9 prive del marchio CE, autorizzate in deroga dall’Istituto Superiore di Sanità, secondo le indicazioni di cui all’ Art. 15 comma 2 del D.L. 18/2020 Cura Italia.
Tutte le indicazioni sopra riportate vanno inserite nella determina a contrarre per l’avvio delle procedure di acquisto che ogni Struttura dovrà sottoscrivere per provvedere all’acquisizione di un primo lotto di mascherine, in attesa della fornitura successiva a cura dell’Ufficio Servizi Generali.
 

Allegato 3
Di seguito si riporta l’informativa che i direttori devono trasmettere ai lavoratori via e-mail a tutti i dipendenti.
In relazione a quanto indicato al punto 12 del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14.3.2020, ed in particolare alla gestione dei lavoratori con “particolare fragilità e patologie attuali o pregresse”, e al successivo Protocollo del 24 aprile 2020, si informa che il lavoratore/lavoratrice che non presta attività in modalità agile può richiedere (ai sensi dell’art. 41 c. 1 lett. c del D.Lgs 81/08) al Medico Competente incaricato una visita medica nella quale segnalare, attraverso idonea documentazione, la presenza di condizioni di salute che li rendano suscettibili di particolari e più gravi conseguenze in caso di contagio.
Tali condizioni sono rappresentate principalmente da patologie neoplastiche in fase di trattamento/follow-up, malattie cardiovascolari severe, malattie croniche delle vie respiratorie con deficit ventilatorio, malattie con deficit immunitario o terapie immunosoppressive in atto, diabete mellito.
Il lavoratore/lavoratrice che ritiene che le proprie condizioni di salute possano renderlo/a suscettibile di particolari e più gravi conseguenze in caso di contagio, deve:
• Acquisire la necessaria documentazione sanitaria che certifichi la presenza e lo stato clinico delle suddette condizioni di salute. Tale documentazione è costituita dal certificato anamnestico rilasciato dal proprio Medico di Medicina Generale (MMG) che attesti le condizioni di salute di particolari fragilità suddette o, in alternativa certificazioni da parte di una struttura sanitaria pubblica o privata che attestino la presenza delle citate patologie o comunque siano considerate utili al riguardo dal lavoratore/lavoratrice.
• Richiedere, attraverso i normali canali già operativi per le attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08, una visita medica al Medico Competente incaricato nel proprio Istituto/Struttura, nella quale presentare la documentazione sanitaria di cui al precedente punto.
In esito alla visita, che il Medico potrà stabilire di eseguire anche solo su base documentale, il Medico Competente esprimerà il relativo giudizio di idoneità che, in caso di riconoscimento di condizione di “particolare fragilità”, conterrà le necessarie prescrizioni in merito alle misure da adottare e/o le modalità di lavoro individuate per assicurare al meglio la tutela della salute del lavoratore/lavoratrice interessato/a.
Tali prescrizioni, salvo diversa indicazione del Medico Competente, rimarranno valide fino al termine del periodo di emergenza.