Tipologia: Ipotesi di accordo rinnovo CCNL
Data firma: 21 gennaio 2021
Validità: 01.11.2019 - 30.06.2023
Parti: Unic e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Concia
Fonte: filctemcgil.it


Sommario:

  Parte normativa
Capitolo 1 - Norme generali

Art. 1 - Decorrenza e durata
Art. 4 - Distribuzione del CCNL ed esclusiva di stampa
Capitolo 2 - Intese generali delle parti stipulanti
Art. 6 - Assistenza sanitaria integrativa
Capitolo 3 - Osservatori, gruppi, stabilimenti
Art. 7 - Osservatorio Nazionale
Art. ... Legalità e dumping contrattuale
Capitolo 4 - Contrattazione di secondo livello
Art. 12 - Contratto di 2° livello
Capitolo 6 - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 22 - Contratti a termine
Art. 25 - Disciplina dell'apprendistato
Capitolo 7 - Inquadramento
Art. 26 - Classificazione del personale
  Capitolo 10 - Trattamento economico
Art. 50 - Corresponsione della retribuzione
Art. 55 - Welfare - Previmoda
Capitolo 11 - Permessi, congedi, assenze e formazione

Art. 66 - Permessi
Art. 58 - Malattia e infortunio
Art. 59 - Assenze
Art. 62 - Trattamento per maternità e paternità
Art. 63 - Congedi parentali e per malattia dei figli
Stesura contrattuale
Molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
Parte Economica
Allegati

Allegato 1 - Tabelle retributive
Allegato 2 - Protocollo su legalità e dumping contrattuale
Allegato 3 - Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro

Ipotesi di accordo

In data 21 gennaio 2021, in modalità videoconferenza, tra Unic - Concerie Italiane e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, è stata stipulata la presente Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle aziende conciarie

Parte normativa
Capitolo 3 - Osservatori, gruppi, stabilimenti
Art. 7 - Osservatorio Nazionale

- Introdurre la seguente integrazione al punto e. 1 dell'art. 7:
“Le Parti concordano sull'opportunità di avviare un'attività di monitoraggio sulle esperienze delle imprese con lo smart working, in particolare su utilizzo, difficoltà di implementazione ed eventuali vantaggi/svantaggi percepiti."

Art. … Legalità e dumping contrattuale
- Introduzione del nuovo articolo "Legalità e dumping contrattuale’’
“Il fenomeno del dumping contrattuale, negli ultimi anni, si è diffuso in modo preoccupante anche nella filiera della MODA, creando situazioni di sfruttamento delle condizioni, sia economiche che normative, dei lavoratori.
Negli anni, sono stati formalizzati alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro diversi da quelli firmati dalle associazioni aderenti a Confindustria ed ai sindacati aderenti a Cgil, Cisl e Uil, sottoscritti da associazioni datoriali e sindacali di dubbia o non comprovata rappresentatività. Tali contratti nazionali, pur regolarmente depositati al CNEL, introducono sul mercato del lavoro italiano elementi di sfruttamento e dumping contrattuale, che da una parte non consentono una corretta e leale competizione tra aziende e dall'altra creano con una ingiustificata distorsione delle condizioni di lavoro, con riferimento sia alle retribuzioni dei lavoratori ed ai relativi costi complessivi, sia ai diritti e alle discipline normative applicabili al lavoro dipendente.
Le parti ritengono, che la notevole diffusione di queste situazioni di dumping contrattuale, la conseguente situazione di distorsione, la compressione al ribasso delle condizioni di lavoro e la relativa concorrenza sleale non giovino alla crescita complessiva della qualità del lavoro nel settore, e quindi, alla qualità ed al pregio delle produzioni e dei prodotti italiani, né tantomeno a quel concetto di responsabilità sociale dell'impresa che tanto rappresenta valore aggiunto perla produzione industriale.
È necessario dunque proteggere il settore dal dumping contrattuale, intervenendo sia con strumenti contrattuali concordati tra le parti che tramite il completamento del processo di certificazione della rappresentanza, per sostenere con un quadro normativo coerente l'applicazione generalizzata dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o comunque in grado di fornire comprovati elementi di certa effettiva rappresentatività.
A tale riguardo, le Parti auspicano che venga finalmente e rapidamente completato il processo di certificazione della rappresentanza, per sostenere, tramite un quadro normativo coerente, l'applicazione generalizzata dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, tale da comportare il definitivo superamento dell’attuale situazione di confusione contrattuale, foriera di comportamenti opportunistici.
In attesa dell'effettiva definizione di tale nuovo assetto sulla rappresentanza, le Parti, per quanto di propria competenza, intendono fin d'ora offrire il proprio contributo con l’introduzione nel Contratto nazionale del settore conciario del presente articolo "Legalità e dumping contrattuale''.
L'obiettivo condiviso è quello di offrire alle aziende che operano nella catena di fornitura e che oggi applicano ai propri dipendenti i suddetti contratti collettivi nazionali di lavoro non sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale, la possibilità di attivare un percorso graduale di progressiva e regolata confluenza nell'applicazione del presente contratto collettivo nazionale (o degli analoghi contratti nazionali dei settori di competenza), che possa tener conto delle concrete situazioni aziendali, definendo tempi e modalità che siano in grado di consentire la permanenza di queste aziende nelle proprie filiere produttive e la salvaguardia delle professionalità e dei livelli occupazionali.
Nell’allegato 2 del presente accordo sono disciplinati gli strumenti contrattuali offerti per prevenire il fenomeno del dumping contrattuale.
Le aziende in lavorazione conto terzi che si impegneranno ad applicare l'articolato contrattuale (in allegato), sottoscrivendo gli "Accordi di confluenza" potranno a loro volta fruire dei benefici derivanti dagli impegni che vengono assunti dalle imprese committenti che applicano il presente Contratto nazionale. "

Capitolo 6 - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 22 - Contratti a termine

- Modificare il 7° dell'art. 22 come segue:
"Fatti salvi i casi comunque esenti da limiti quantitativi, il numero complessivo massimo tra contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione a tempo determinato non può superare il 32% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 10 gennaio dell'anno di assunzione, calcolato in termini di media nell'arco dell'anno (1 gennaio - 31 dicembre), con un arrotondamento de! decimale all'unita superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,50. È comunque sempre possibile stipulare fino a due contratti a termine, purché non risulti superato il numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato. "
...omissis...

Stesura contrattuale
In fase di Stesura contrattuale le Parti provvederanno a:
- Recepire gli adeguamenti di legge.
- Fornire la definizione del trattamento economico contrattuale (TEM e TEC) ai sensi dell’accordo interconfederale del 9 marzo 2018 (Patto della Fabbrica).
- Chiarire le previsioni contrattuali laddove necessario.
- Eliminare/aggiornare le norme non più attuali.

Molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
Le parti recepiscono in allegato al presente CCNL l'“Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro" sottoscritto nel gennaio 2016 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. (All.3)

Allegato 2 - Protocollo su legalità e dumping contrattuale
Art. 1 - Accordi di confluenza
Nell'arco di vigenza del presente Contratto collettivo nazionale, le aziende del settore conciario che non applicano il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, potranno stipulare con la propria RSU e/o con le organizzazioni territoriali appartenenti alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, accordi sindacali aziendali finalizzati a definire le procedure di perseguimento della confluenza contrattuale nel presente CCNL.
In particolare gli Accordi di confluenza definiranno:
- La dichiarazione di formale adesione al presente CCNL.
- I tempi del passaggio all’applicazione del presente CCNL, per quanto riguarda sia gli istituti economici sia la disciplina normativa.
- Le modalità di implementazione di tale passaggio che, per il tempo e con la progressione definiti negli accordi stessi, dovranno prevedere l’applicazione sia della parte normativa che di quella economica del presente CCNL.
- Le modalità di verifica congiunta sull’applicazione degli accordi stessi.
- Le condizioni e le modalità per una definitiva sanatoria di tutte le eventuali pendenze relative ai rapporti di lavoro in essere.
Gli accordi sottoscritti dovranno essere inviati all'Osservatorio Nazionale di settore del presente CCNL

Art. 2 - Procedura per gli Accordi di confluenza
Per il raggiungimento degli Accordi di confluenza viene indicata la seguente procedura:
- l'azienda interessata a dare applicazione al presente articolato contrattuale ne dà formale comunicazione, anche tramite la propria Associazione di appartenenza, alla RSU e alle organizzazioni sindacali territoriali, aderenti alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente CCNL
- entro 7 giorni dovrà essere concordato tra le parti un incontro per dare inizio alla trattativa per il raggiungimento dell’accordo di confluenza che si dovrà concludere entro un mese;
- nel caso di mancato accordo nei tempi di cui sopra, ciascuna delle parti potrà adire le parti stipulanti il presente CCNL che, assunte le necessarie informazioni, potranno assumere ogni iniziativa per agevolare il raggiungimento dell’intesa aziendale.

Art. 3 - Rapporti tra aziende committenti e subfornitori
Allo scopo di garantire l’effettiva applicazione a tutti i lavoratori di condizioni contrattuali economico- giuridiche eque e realmente negoziate dai loro rappresentanti, entro l'arco di vigenza del presente CCNL, si raccomanda alle aziende che applicano il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, che siano committenti di lavorazioni a terzi in regime di subfornitura, di sensibilizzare le imprese subfornitrici, operanti nel territorio nazionale, ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza, sottoscritto dalle associazioni d'impresa e dalle organizzazioni sindacali che siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero, in alternativa, a sottoscrivere e ad applicare gli “Accordi di confluenza” come sopra disciplinati.
Tale raccomandazione in capo alle aziende subfornitrici della committente capofila sarà estesa anche alle aziende a loro volta subfornitrici delle predette.

Art. 4 - Durata e verifiche
Il presente capitolo sarà soggetto a verifiche periodiche, di norma ogni dodici mesi, nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale di settore del presente CCNL, e sarà oggetto di valutazione tra le parti per eventuali modifiche e/o integrazioni.