Tipologia: CCNL
Data firma: 27 luglio 1994
Validità: 01.02.1994 - 31.01.1998
Parti: Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Farmacie private
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Art. 2
Titolo II - Classificazione del personale
Art. 3
Art. 4
Titolo III - Assunzione
Art. 5
Art. 6
• Assunzione lavoratori laureati o diplomati in farmacia
• Assunzione lavoratori non laureati o diplomati in farmacia
Art. 7
Titolo IV - Periodo di prova
Art. 8
Titolo V - Apprendistato
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 14
Titolo VII - Lavoro a tempo parziale
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Titolo VIII - Lavoro straordinario
Art. 21
Art. 22
Titolo IX - Servizio notturno
Art. 23
Art. 24
Titolo X - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Titolo XI - Ferie
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Titolo XII - Assenze
Art. 36
Titolo XIII - Congedi e diritto allo studio
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Titolo XIV - Sospensione dal lavoro
Art. 40
Titolo XV - Chiamata, richiamo alle armi e servizio civile
Art. 41
Art. 42
Titolo XVI - Malattie e infortuni
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Titolo XVII - Gravidanza e puerperio
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Titolo XVIII - Anzianità di servizio

Art. 55
  Titolo XIX - Anzianità convenzionale
Art. 56
Titolo XX - Scatti di anzianità
Art. 57
Titolo XXI - Trattamento economico
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Titolo XXII - Mensilità supplementari

Art. 68
Art. 69
Titolo XXIII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Trattamento di fine rapporto
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Titolo XXIV - Norme disciplinari
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Titolo XXV - Diritti sindacali
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Titolo XXVI - Sistema di relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 102
Art. 103
Art. 104
Art. 105
Art. 106
Titolo XXVII - Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 107
Art. 108
Art. 109
Dichiarazione a verbale
Titolo XXVIII - Decorrenza e durata
Art. 110
Allegati
Allegato (All'art. 85) Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto
Tabelle
Tabella A - Una tantum
Tabella B - Aumenti
Tabella C - Nuova retribuzione base nazionale conglobata
Tabella D - Indennità speciale quadri
Tabella E - Scatti di anzianità (1.1.1993)
Tabella F - Scatti di anzianità (1.2.1996)

Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da farmacia privata

L'anno 1994, il giorno 27 del mese di luglio in Roma tra la Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma [...] da una parte e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Albergo Mensa e Servizi - Filcams-Cgil [...], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - Fisascat-Cisl [...], la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - Uiltucs-Uil [...] e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro Uil, nella persona del Segretario Confederale Bruno Bruni visti il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da farmacia privata stipulato in data 10 luglio 1990 e il relativo Accordo di Rinnovo siglato in data 2 febbraio 1994, si è stipulato il presente Contratto Collettivo di lavoro per i dipendenti da farmacia privata, composto da:
- Premessa;
- XXVIII Titoli;
- 1 Allegato;
- 6 Tabelle.

Premessa
[...]
Le Parti concordano sull'importanza che le innovazioni introdotte nel precedente CCNL 10 luglio 1990 in materia di diritti sindacali, Ente Bilaterale, sistema d'informazione siano confermate e sviluppate ai fini della valorizzazione dei rispettivi ruoli di rappresentanza degli interessi del settore e del miglioramento dell'assetto delle relazioni sindacali del settore.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra i farmacisti titolari di farmacie private, o altri esercenti autorizzati delle stesse a norma delle vigenti disposizioni di legge, ed il relativo personale dipendente laureato e non laureato in farmacia.
[...]

Titolo III - Assunzione
Art. 6

Assunzione lavoratori laureati o diplomati in farmacia
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:
[...]
e) certificato di idoneità fisica;
[...]

Assunzione lavoratori non laureati o diplomati in farmacia
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:
[...]
d) certificato di idoneità fisica;
[...]

Titolo V - Apprendistato
Art. 9

[...]
L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel quarto livello e solo per i lavoratori in età compresa fra i 15 e i 18 anni e per un periodo massimo di 18 mesi.

Art. 11
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
[...]

Art. 13
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 14

La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni e mezzo, solo mediante la concessione di mezze giornate di riposo da godersi o nella settimana successiva o, comunque, anche cumulativamente, entro l'arco del mese, tenendo conto delle necessità organizzative e del servizio della farmacia e delle esigenze del lavoratore stesso.
Una diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro potrà essere definita a livello regionale in presenza di particolari regimi di orari di apertura e chiusura delle farmacie nel territorio. Al riguardo le parti si incontreranno a livello regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 109, 2° comma del presente CCNL, per definire la pratica realizzazione di quanto sopra.
Per quanto non previsto dal presente CCNL le parti fanno espresso riferimento al R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 e relativo regolamento di applicazione.

Titolo VIII - Lavoro straordinario
Art. 21

Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dall'articolo 14 del presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria eccedente l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 14, tenuto anche conto del servizio per turno.
Per giustificati motivi il lavoratore potrà esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario.
In ogni caso il lavoro straordinario deve avere carattere di eccezionalità.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Titolo IX - Servizio notturno
Art. 23

Ai soli fini del presente articolo, viene considerato servizio notturno quello prestato tra l'ora di chiusura serale e l'ora di apertura mattutina della farmacia, fissate dalla Autorità competente, sia quando è svolto secondo i turni stabiliti dalla stessa Autorità, che quando è svolto in modo permanente tutte le notti.
Le maggiorazioni corrisposte ai sensi del presente articolo per il servizio notturno non sono considerate facenti parte della retribuzione globale a nessun effetto, esclusi gli effetti fiscali e previdenziali e del trattamento di fine rapporto.
Il servizio notturno oltre che con la retribuzione di cui all'art. 59 viene compensato come segue:
a) Servizio a porte/battenti aperti ininterrottamente durante le ore notturne nei termini sopra definiti:
- con la sola maggiorazione del 20% calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'articolo 58 per le prime 8 ore di servizio;
- con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 59 maggiorata del 20% calcolato sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 58 per le ore di servizio oltre il predetto limite.
b) Servizio a porte/battenti chiusi per tutto il periodo notturno come sopra definito, con presenza del personale in farmacia e con l'obbligo di rispondere ad ogni singola chiamata:
- con la sola maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 58, per le prime otto ore di servizio;
- con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 59, maggiorata del 10% calcolato sulla quota oraria della normale retribuzione di all' art. 58 per le ore di servizio oltre il predetto limite.
c) Servizio misto a porte/battenti aperti ed a porte/battenti chiusi, con l'obbligo per il personale di restare in farmacia nel periodo di chiusura per rispondere ad ogni chiamata:
- come al punto a) per le ore in cui la farmacia funziona a porte aperte;
- come al punto b) per le ore in cui la farmacia funziona a porte/battenti chiusi.
[...]

Art. 24
In caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore che, dopo aver prestato normale servizio diurno abbia l'obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura della farmacia, spetta per tale reperibilità globalmente un compenso pari al 10% della retribuzione di fatto mensile, oltre un diritto fisso per ogni chiamata pari all'importo stabilito dalla Tariffa Nazionale.

Titolo X - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 25

Al lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.
Quando nella giornata della domenica o nella giornata stabilita per il riposo settimanale la farmacia deve rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dalle autorità, il lavoratore è tenuto, se richiesto, a prestare normale servizio ed ha diritto di godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana per 24 ore consecutive ed inoltre a percepire un compenso pari:
- al 10% di un 173° della normale retribuzione mensile per ogni ora di lavoro prestata, entro il limite di otto.

Titolo XI - Ferie
Art. 34

Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie.

Titolo XVI - Malattie e infortuni
Art. 44

[...]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 49
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC, o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione dal lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in casi di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Presidio Sanitario antitubercolare, assistito a richiesta da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[...]

Art. 50
Ai lavoratori operanti in farmacia sarà fornita una copertura assicurativa per danni alle persone in caso di rapine o di altri eventi dolosi, di cui verranno comunicati per iscritto ai lavoratori medesimi i relativi estremi.

Art. 51
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XVII - Gravidanza e puerperio
Art. 52

Con riferimento alle norme vigenti in materia, durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto:
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[...]

Art. 53
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata.
Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 643, sulla tutela del lavoro delle donne.
[...]

Art. 54
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo XXIV - Norme disciplinari
Art. 88
È vietato al personale di ritornare nei locali della farmacia e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
[...]
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Art. 90
[...]
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dal titolare regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale, mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Titolo XXV - Diritti sindacali
Art. 94

Per quanto concerne tutta la materia dei diritti sindacali per le farmacie con oltre 15 dipendenti si fa riferimento alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 96
In relazione alle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle farmacie che occupano da 13 a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato, per motivi inerenti l'esercizio di tali funzioni, è nullo ai sensi della citata legge.

Art. 97
Le Parti concordano di riconoscere quale soggetto contrattuale a livello regionale le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). A tal fine le Parti si incontreranno entro il 30 settembre 1994 per concordare le modalità di applicazione di quanto sopra.

Titolo XXVI - Sistema di relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 103

L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento per lo studio, l'organizzazione ed il coordinamento delle iniziative adottate dalle parti in materia di mercato del lavoro, formazione ed aggiornamento professionale e sviluppo dei servizi per gli utenti della farmacia.
A tal fine l'Ente Bilaterale Nazionale assume le seguenti iniziative:
[...]
B. studio, elaborazione e organizzazione delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli operatori del settore; a tale proposito i principi a cui le parti ritengono di attenersi, nell'organizzazione e nello svolgimento di queste iniziative, sono i seguenti:
B.1 la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore devono essere regolati in modo uniforme sul territorio nazionale;
B.2 le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale devono riguardare sia gli aspetti relativi al ruolo delle Farmacie quali centri di educazione sanitaria dei cittadini, che quelli relativi alle innovazioni tecnologiche ed organizzative che interessano il settore; per le iniziative di aggiornamento professionale a carattere sanitario a favore degli operatori laureati in farmacia, l'Ente Bilaterale Nazionale potrà richiedere il patrocinio della Fofi;
B.3 l'Ente Bilaterale Nazionale chiederà l'intervento finanziario delle Regioni e del Fondo Sociale Europeo, necessari per la pratica realizzazione delle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale;
B.4 le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale si terranno di norma fuori dall'orario di lavoro;
B.5 l'Ente Bilaterale Nazionale potrà erogare, secondo regolamentazione da stabilire, borse di studio e rimborsi di spese;
C. studio ed elaborazione di relazioni sullo stato del settore;
[...]

Art. 104
La Commissione Paritetica Nazionale, istituita a norma dell'art. 90 del CCNL 21 ottobre 1982 tra la Federfarma, la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil, ha lo scopo di favorire le relazioni sindacali tra le parti contraenti ed in particolare:
a) di provvedere alla soluzione di problemi di gestione contrattuale anche ai fini di una corretta applicazione delle norme contenute nel CCNL ed allo scopo di prevenire e risolvere eventuali controversie; costituisce quindi anche la sede per gli adempimenti di cui agli artt. 106 e 109 del presente contratto;
b) di svolgere studi relativi alla ridefinizione della struttura del CCNL ed alla tutela dei diritti dei lavoratori ivi compresi quelli sindacali.
La commissione è composta dai sei membri, dei quali tre designati dalla Federfarma e tre designati dalla Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
In funzione delle diverse competenze attribuite alla Commissione Paritetica Nazionale, previste dal presente articolo o richiamate da altri punti del presente contratto, la Federfarma e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori potranno nominare tre supplenti per ogni membro titolare.
La Segreteria della Commissione ha sede presso la Federfarma e provvede a tutti gli adempimenti che le vengono assegnati da parte della Commissione.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione, provvede la Commissione stessa con proprie deliberazioni.

Art. 106
La Commissione Paritetica Nazionale è competente ad esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, comprese le controversie relative ai licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 ed alla legge 20 maggio 1970, n 300, non derivanti da provvedimento disciplinare, e fatta eccezione per le controversie relative all'applicazione delle sanzioni disciplinari e per i licenziamenti di cui all'art. 72 del presente contratto.
[...]

Titolo XXVII - Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 107

La contrattazione integrativa provinciale è abolita e sostituita dalla contrattazione regionale di cui all'art. 109.

Art. 108
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una delle parti, le Associazioni Regionali dei Titolari di Farmacia private aderenti alle Federfarma e le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori aderenti o facenti capo alle organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, si incontreranno a livello regionale per discutere le reciproche informazioni sullo stato e la dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, ai contratti di formazione e lavoro.
Analogo incontro potrà essere concordato prima dell'inizio delle trattative per la stipula del contratto integrativo regionale, allo scopo di scambiarsi informazioni sulle materie oggetto di contrattazione.

Art. 109
La contrattazione integrativa regionale dovrà svolgersi esclusivamente tra le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e le Associazioni Regionali dei Titolari di farmacie private aderenti alla Federfarma.
Alla contrattazione integrativa regionale, da attivarsi non prima del 1 aprile 1995 e con durata quadriennale, è demandata:
a) la trattazione degli aspetti organizzativi territoriali sulle seguenti materie:
1) turni e nastri orari;
2) inventari annuali;
3) part-time;
4) servizio notturno e reperibilità;
5) eventuali iniziative che favoriscono azioni positive dirette alla pari opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché a facilitare la partecipazione dei dipendenti alle iniziative di aggiornamento professionale promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale, su proposta delle parti a livello regionale;
6) applicazione dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
b) La determinazione di eventuali indennità (camici, inventari, reperibilità).
Nel caso in cui l'incontro fra le Parti a livello territoriale non dovesse essere attivato o in caso di mancato accordo, una delle Parti interessate può ricorrere alla Commissione Paritetica Nazionale che procederà alle convocazioni relative.

Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che salvo quanto espressamente previsto dal presente articolo, nessuna altra norma modificativa, sostitutiva o integrativa del presente contratto nazionale potrà essere introdotta nei contratti integrativi regionali, ed ai fini di garantire il rispetto e l'osservanza di tali limiti si impegnano ad intervenire presso le rispettive strutture regionali, sia nella fase che procede le eventuali trattative a livello regionale, che durante le trattative stesse.