Tipologia: Accordo
Data firma: 4 dicembre 2020
Validità: 31.12.2021
Parti: Assoimprenditori, Federazione Cooperative Raiffeisen e Flaei-SgbCisl, Asgb-Gewerkschaft Energiewerker
Settori: Chimici, Settore elettrico, Alto Adige

Sommario:

 

Articolo 1 Relazioni Sindacali/Industriali
Articolo 2 Permessi e brevi congedi
Articolo 3 Permessi Retribuiti - Riduzione orario di lavoro
Articolo 4 Diritto allo studio
Articolo 5 Tutela della maternità/paternità
Articolo 6 Assegnazione del personale
Articolo 7 Minimi Tabellari
Articolo 8 Premi di risultato

Articolo 9 Indennità Varie
Articolo 10 Alloggio - Vestiario - Energia Elettrica
Articolo 11 Assistenza Sanitaria Integrativa
Articolo 12 Previdenza Complementare
Articolo 13 Tutela e dignità della persona
Articolo 14 Conciliazione e arbitrato
Articolo 15 Decorrenza e durata


Accordo 4 dicembre 2020

Il 4 dicembre 2020, in Bolzano, tra: l'Assoimprenditori Alto Adige, rappresentata per le Aziende associate della categoria “Aziende elettriche private minori”; la Federazione Cooperative Raiffeisen dell'Alto Adige […] e la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane Flaei - SgbCisl […], la Asgb - Gewerkschaft Energiewerker, è stato raggiunto il seguente Accordo per il rinnovo del CCPL per gli addetti delle aziende elettriche minori, aziende di teleriscaldamento e produttori biogas della Provincia di Bolzano.
Di seguito riportiamo le modifiche all'Accordo del 24 settembre 2014 e del 18 gennaio 2018.

Articolo 1 Relazioni Sindacali/Industriali
All’art. 2 dell’Accordo 24 settembre 2014, come modificato dall’Accordo 25 gennaio 2018, viene sostituita la nota a verbale come segue:
Nota a verbale
Le Parti, nel ribadire l'importanza in un continuo dialogo e per prevenire situazioni che possono determinare ricadute sulle condizioni di lavoro del personale ed eventuali squilibri occupazionali, convengono sull'opportunità di rafforzare le procedure di informazione, di esame congiunto, di contrattazione e confronto anche al fine di elaborare proposte concretamente realizzabili per risolvere positivamente situazioni di difficoltà.
Gli incontri sulle tematiche di cui sopra saranno organizzati tra le organizzazioni firmatarie a seguito di richiesta di una delle parti.

Articolo 13 Tutela e dignità della persona
Dopo l’art. 37 (norme aziendali) dell’accordo 24 settembre 2014, viene inserito il nuovo art. 37bis: Tutela e dignità della persona
Azioni, condotte o osservazioni invadenti, offensive e insistenti, volutamente riferite al genere di una persona o allusive allo stesso, creano un clima sgradevole per chi ne diviene vittima, e sono assolutamente da evitare.
Sono inoltre da evitare azioni, comportamenti e osservazioni che determinino un ambiente conflittuale sul posto di lavoro, l'emarginazione o addirittura l'ostilità (mobbing) tra i dipendenti o tra superiori e subalterni.
I datori di lavoro e i superiori faranno quanto possibile per tutelare la dignità e la reputazione della persona nonché per prevenire le situazioni sopra indicate e per procedere a livello disciplinare contro qualsiasi tipo di molestia sessuale e di mobbing.