Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile ed urgente, 28 gennaio 2021, n. 3/2021
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25, 26, l’articolo 9, comma 1, punto 10 e l’articolo 52, comma 2, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 08.05.2020, n. 4, nella sua versione vigente;
• le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 1/2020 del 05.01.2021 e n. 2/2020 del 15.01.2021;
• il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;
• il DPCM del 14 gennaio 2021;
• l’ordinanza del Ministro della Salute del 16.01.2021;
• la lettera dd. 15.01.2021, prot. n. 6921/21 del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
• la lettera dd. 27.01.2021, prot. n. 13951/21 del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria;
 

CONSTATATO

• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da virus COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021;
• che è tuttora in corso il confronto tra l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e il Ministero della Salute sulla valutazione dei dati di cui alla lettera dd. 15.01.2021, prot. n. 6921/21 del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria;
• che dal predetto confronto e dall’analisi comparativa dei dati emerge con evidenza che la maggior quantità di test effettuati in Alto Adige incide significativamente sulla classificazione operata dal Ministero della Salute;
• che, come risulta dalla proposta della Commissione europea di aggiornamento alla Raccomandazione del Consiglio europeo del 25.01.2021, una nuova rivalutazione delle aree di rischio a livello europeo porterebbe ad ulteriori restrizioni;
• che la mascherina FFP2 risulta essere il dispositivo di protezione individuale che garantisce la maggiore protezione dal contagio, e che, visto anche il proliferare di nuove varianti del virus COVID-19, è da consigliarne l’uso;
• che, come risulta dalla lettera dd. 27.01.2021, prot. n. 13951/21 del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria, l’evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio indica una circolazione virale moderatamente sostenuta e un lieve ma costante aumento dei pazienti ricoverati;
• che per i predetti motivi si ritiene opportuno introdurre le seguenti misure di sicurezza maggiormente restrittive, per un periodo di tempo limitato;
 

ORDINA

che nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 febbraio 2021 si applichino le seguenti disposizioni, in aggiunta a quelle già in vigore non incompatibili:
1) le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, sono sospese, indipendentemente dal tipo di licenza o dall’attività in concreto esercitata. La vendita da asporto è consentita dalle ore 5.00 alle ore 22.00, in ogni caso a condizione che l’accesso dei clienti nel locale per ritirare l’ordine avvenga nel rispetto della regola di cui al punto 6) dell’ordinanza presidenziale n. 1/2021 del 05.01.2021, e che non si creino assembramenti all’esterno dei locali. È confermata la limitazione oraria per l’asporto di cui al punto 1) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 2/2021 del 15.01.2021.
È possibile, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, la vendita con consegna a domicilio, a condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che per quella di trasporto.
Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi possono proseguire, esclusivamente per il servizio dei propri ospiti che pernottano;
2) possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano il rispetto delle misure di sicurezza in essere. Anche gli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai/lavoratori/alunni, a cui non sono in alcun modo equiparati i buoni pasto, garantiscono il servizio contrattualmente pattuito con imprese o enti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del distanziamento interpersonale.
Restano aperte le aree di servizio site su autostrade e superstrade;

Ulteriori disposizioni, con efficacia immediata e non limitata al 15 febbraio 2021.
3) Oltre a quanto disposto dal punto 40 dell’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 05.01.2021, gli impianti nei comprensori sciistici possono essere utilizzati per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale e dei corrispondenti esami finali per l'abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci;
4) in relazione ai piani di rateazione concessi da Alto Adige Riscossioni Spa, in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate sino al 31 gennaio 2021, la decadenza del beneficio di rateazione avviene al verificarsi del mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive;
5) per la durata dello stato di emergenza le associazioni agrarie ai sensi della legge provinciale 07.01.1959, n. 2 e della legge provinciale 25.08.1966, n. 9, nonché le Amministrazione dei beni di uso civico ai sensi della legge provinciale 12.06.1980, n. 16, possono assumere deliberazioni, anche in deroga alle relative disposizioni statutarie, in forma digitale o previa consultazione scritta;
6) tutte le disposizioni dell’ordinanza presidenziale n. 36 del 27.08.2020 sono prorogate fino alla cessazione dello stato di emergenza;
7) gli organi in carica e prossimi alla scadenza, oppure già scaduti, dei comitati per l’amministrazione dei beni di uso civico di cui alla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, sono prorogati fino al momento in cui la situazione sanitaria legata all’emergenza epidemiologica Covid-19 renderà possibile lo svolgimento delle elezioni;
8) il punto n. 38) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1/2021 del 05.01.2021 è così sostituito:
“Sono sospese le attività di palestre, centri fitness, piscine, centri natatori e centri sportivi comunque denominati. È ammesso lo svolgimento dell’attività da parte di una sola persona o di persone tra di loro tutte conviventi, sotto la guida di un personal trainer, purché non siano presenti altre persone nel locale e purché l’ambiente sia arieggiato e pulito.”
 

E RACCOMANDA

l’utilizzo di mascherine per la protezione delle vie respiratorie FFP2, soprattutto nei casi in cui, per le particolari circostanze di fatto o le caratteristiche del luogo, il rischio di contagio è maggiore.
Riguardo alle abitazioni private, si raccomanda fortemente di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità.
È altresì raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto diretta alla collettività, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale del 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini, e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario Speciale per l’emergenza COVID-19