Categoria: Normativa regionale
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Regione Calabria
Ordinanza del Presidente della Regione 30 gennaio 2021, n. 4
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 29 gennaio 2021 e ulteriori misure di mitigazione nel territorio regionale

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2021;
VISTO il Decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;
VISTO il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTO il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale 10 del 14 gennaio 2021, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 30 aprile 2021 i termini di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 ( proroga Stato di Emergenza al 30 aprile 2021 ) e sono state fissate dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, ulteriori disposizioni da applicarsi sull’intero territorio nazionale;
VISTI i Decreti Legge
-del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13;
- del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
- del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
- del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
- del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120;
- del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTA la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 con la quale è stato disposto (con l'art. 1, comma 2) che "il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge”;
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020;
VISTO il Decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.299 del 02 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre 2020;
VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020 n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020;
VISTO il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n.1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella GU n. 3 del 5 gennaio 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11, le cui disposizioni si applicano dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, in sostituzione di quelle previste nel DPCM 3 dicembre 2021;
VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 ed in particolare le Ordinanze n. 1/2021 e n. 2/2021;
VISTA la nota circolare a firma del Presidente della Regione Prot. 352436 del 29 ottobre 2020, contenente indicazioni inerenti i provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica;
VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore già confermati senza soluzione di continuità;
ALLA LUCE del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» pubblicato nella GU n. 10 del 14 gennaio 2021;
CONSIDERATO che
- le disposizioni nazionali e regionali per l’emergenza sono state improntate al contenimento e alla mitigazione dell’epidemia, in tutto il territorio nazionale, prevedendo, tra l’altro, limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche, prevenendo e limitando al massimo ogni occasione di assembramento e di contatto interpersonale;
- le Ordinanze sottoscritte dal Ministro della Salute in data 04 novembre 2020, 19 novembre 2020, 27 novembre 2020, 5 dicembre 2020, avevano identificato le Regioni, tra cui la Regione Calabria, che si collocavano in uno scenario di tipo 3 e di tipo 4 con un livello di rischio alto, alle quali applicarsi rispettivamente le misure di contenimento previste dagli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020;
- l’Ordinanza sottoscritta dal Ministro della Salute in data 11 dicembre 2020 ha modificato la classificazione della Regione Calabria, determinando un allentamento delle misure restrittive precedenti;
- le disposizioni previste con il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n.1 hanno integrato le disposizioni già fissate con il DPCM 3 dicembre 2020, fino a tutto il 15 gennaio 2021;
- le disposizioni previste con il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n.2, hanno integrato le disposizioni già fissate dalla normativa nazionale, a tutto il 5 marzo 2021, ferme, per quanto non esplicitamente previsto nel decreto in parola, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 19 del 2020;
- con l’Ordinanza del Ministro della Salute 8 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Calabria” pubblicata nella GU n. 6 del 9 gennaio 202, è stata fissata nel territorio regionale l’applicazione delle misure di cui all'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020 (“zona arancione”), dal 10 gennaio 2021, prorogata, ai sensi dell’art. 14 comma 3 del DPCM 14 gennaio 2021, fino a tutto il 24 gennaio 2021;
- con l’Ordinanza del Ministro della Salute 22 gennaio 2021 erano state ulteriormente prorogate per ulteriori 15 giorni a partire dal 24 gennaio, le disposizioni di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute 8 gennaio 2021;
CONSIDERATO, altresì, che
- a seguito del monitoraggio settimanale relativo al periodo 18-24 gennaio 2021 eseguito dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, il Ministro della Salute ha sottoscritto l’Ordinanza del 29 gennaio 2021, con la quale, ai sensi dell’art. 1, comma 16 ter del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge di conversione 14 luglio 2020 n. 74), nel territorio della Regione Calabria, ferma restando l’applicazione delle misure generali previste dal DPCM 14 gennaio 2021, cessa l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del medesimo DPCM;
- l’Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2021, al punto 1, aveva disposto fino a tutto il 31 gennaio 2021, che il 100 per cento delle attività delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, nonché delle Università, fossero svolte tramite il ricorso alla didattica a distanza
- la disposizione suddetta e le ulteriori misure poste in essere a livello regionale e locale hanno contribuito ad abbassare la curva regionale dei contagi, permettendo di posizionare oggi il territorio calabrese in uno scenario di rischio basso;
- l’andamento epidemiologico nazionale e internazionale evidenzia che la ripresa delle varie attività nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali, può determinare una ripresa dei contagi e l’ulteriore diffusione del virus, qualora fossero ridotte le misure di prevenzione, igiene e distanziamento interpersonale;
- lo stesso report di monitoraggio nazionale evidenzia come l’epidemia resti in una fase delicata ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero garantite rigorose misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale, confermando pertanto la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone;
- la ripresa in presenza delle attività delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, nonché delle Università in applicazione delle misure previste dall’art. 1 comma 10 lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021, necessita di forte attenzione, prudenza e degli opportuni contingentamenti, nell’ottica delle indicazioni nazionali circa la riduzione della movimentazione delle persone e del divieto di assembramento;
CONSIDERATO, inoltre, che
- in taluni territori regionali devono continuare ad osservarsi limitazioni supplementari alla luce dell’evoluzione epidemiologica locale, tutt’oggi non rassicurante;
- il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria, in relazione ai provvedimenti fissati nell’Ordinanza n. 2 del 15 gennaio 2021, nella parte relativa ai comuni di San Luca e Casignana (Contrada Palazzi) ha comunicato che nel comune di San Luca il numero di casi attivi è ancora tale da doversi ritenere utili provvedimenti di proroga della “zona rossa” in quel territorio, che può invece cessare per la Contrada Palazzi del comune di Casignana;
- sono vigenti ed efficaci anche le misure previste nell’Ordinanza n. 3/2021 nel comune di Arena (Frazione Piani di Arena) nella provincia di Vibo Valentia;
DATO ATTO, che
- le Ordinanze regionali per l’emergenza COVID-19 vigenti, in combinato disposto con le disposizioni nazionali, hanno già previsto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali; -per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento devono applicarsi le norme fissate nel DPCM 14 gennaio 2021 e nei relativi allegati, tenendo conto delle disposizioni regionali vigenti;
PRESO ATTO del Decreto 20 gennaio 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica “Proroga delle misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale, pubblicato nella GU Serie Generale n.23 del 29 gennaio 2021;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando nel territorio regionale, adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto al possibile peggioramento dell’emergenza epidemiologica;
RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge di conversione 14 luglio 2020 n. 74), disporre che dal 1° febbraio 2021 nel territorio regionale:
- ferma restando l’applicazione delle misure generali previste dal DPCM 14 gennaio 2021, cessi l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del medesimo DPCM (zona arancione);
- in fase di applicazione delle misure previste dall’art. 1 comma 10 lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, nonché le istituzioni Universitarie limitino la didattica in presenza a non più del 50% della rispettiva popolazione studentesca, almeno nei primi 30 giorni dalla ripresa delle attività, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti e fatte salve le deroghe circa l’attività in presenza, già individuate nelle specifiche Ordinanze emergenziali;
- raccomandare alle Istituzioni di cui sopra, nell’ambito della propria autonomia, un’organizzazione che preveda:
- la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza prevista;
- la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti;
- di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta, nell’ottica di una migliore gestione organizzativa, anche alternativa al differenziamento degli orari di ingresso/uscita;
- disporre fino al 7 febbraio 2021 la proroga dei provvedimenti fissati nell’Ordinanza n. 2 del 15 gennaio 2021, nella sola parte relativa al comune di San Luca (RC) e che cessino di avere efficacia dalla data di adozione della presente Ordinanza le misure supplementari adottate con la medesima Ordinanza nel comune di Casignana (RC) Contrada Palazzi;
- dare atto che il Decreto 20 gennaio 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, ha prorogato al 30 aprile 2021 le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, circa le misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale, che pertanto devono essere adottate con le modalità previste;
- dare atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 7 dicembre 2020;
- dare atto, inoltre:
a) che restano vigenti le altre disposizioni regionali non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza e le altre disposizioni nazionali in materia emergenziale;
b) che a seguito di eventuali provvedimenti adottati a livello nazionale, ovvero ad ulteriori sviluppi della situazione epidemiologica locale e regionale, le disposizioni fissate nella presente Ordinanza potranno essere rimodulate;
c) restino vigenti le misure previste nell’Ordinanza n. 3/2021 nel comune di Arena (Frazione Piani di Arena) nella provincia di Vibo Valentia;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 6 gennaio 2021, avente ad oggetto “Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
RICHIAMATI:
a) la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”;
b) il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 - “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020”;
c) il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020”
d) la Circolare del Ministero della Salute n. 24970 del 30/11/2020 recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”;
e) la Circolare del Ministero della Salute n. 0035324-30/10/2020-DGPRE recante “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”;
per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850- 12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena” come recepita sul territorio regionale con Ordinanza n. 73 del 15 ottobre 2020;
f) la Circolare del Ministero della Salute n. 000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P recante “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”;
VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);
SENTITO il Sindaco del Comune San Luca (RC);
VISTO il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;
VISTO il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTO il Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158;
VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;
VISTI il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n. 1 ed il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021, in combinato disposto con il DPCM 14 gennaio 2021;
VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;
RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nei territori interessati, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;
 

ORDINA

per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, dal 1° febbraio 2021 nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge 14 luglio 2020 n. 74):
1. Ferma restando l’applicazione delle misure generali previste dal DPCM 14 gennaio 2021, cessa l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del medesimo DPCM.
2. In fase di applicazione delle misure previste dall’art. 1 comma 10 lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021, le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, nonché le Istituzioni Universitarie, limitano la didattica in presenza a non più del 50% della rispettiva popolazione studentesca, nei primi 30 giorni dalla ripresa delle attività, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti e fatte salve le deroghe circa l’attività in presenza, già individuate nelle specifiche Ordinanze emergenziali.
3. È raccomandato alle Istituzioni di cui al punto 2, nell’ambito della propria autonomia, un’organizzazione che preveda:
- la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza prevista;
- di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula;
- di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta, nell’ottica di una migliore gestione organizzativa, anche alternativa al differenziamento degli orari di ingresso/uscita.
4. Si dispone fino al 7 febbraio 2021 la proroga dei provvedimenti fissati nell’Ordinanza n. 2 del 15 gennaio 2021, nella sola parte relativa al comune di San Luca (RC) e che cessano di avere efficacia, dalla data di adozione della presente Ordinanza, le misure supplementari adottate con la medesima Ordinanza nel comune di Casignana (RC) Contrada Palazzi.
5. Si dà atto che il Decreto 20 gennaio 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, ha prorogato al 30 aprile 2021 le misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale, che pertanto devono essere adottate con le modalità all’uopo previste.
6. Si dà atto altresì che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19”, art. 4 comma 1, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 7 dicembre 2020.
7. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell’isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
8. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii..
9. Rimangono efficaci le altre disposizioni regionali vigenti, non modificate e non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza e le altre disposizioni nazionali in materia emergenziale. A seguito di eventuali provvedimenti adottati a livello nazionale, ovvero ad ulteriori sviluppi della situazione epidemiologica locale e regionale, le disposizioni fissate nella presente Ordinanza potranno essere rimodulate. Restano vigenti le misure previste nell’Ordinanza n. 3/2021 nel comune di Arena (Frazione Piani di Arena) nella provincia di Vibo Valentia.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’istruzione, al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, ai Prefetti delle province calabresi, alle Aziende Sanitarie Provinciali della Calabria, all’UPI, all’ANCI, ai Sindaci dei Comuni di San Luca, Casignana e Arena.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
 

Il Presidente f.f.
Spirlì