Cassazione Penale, Sez. 4, 25 novembre 2020, n. 33032 - Caduta del lavoratore durante lo smontaggio di uno scaffale. Sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento di provvisionale a favore dell'infortunato


 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: FERRANTI DONATELLA
Data Udienza: 18/11/2020
 

FattoDiritto




1. F.S. e G.F.B., propongono ricorso per cassazione per gli interessi civili avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 15.01.2020 che -per quanto qui rileva-in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Enna il 25.1.2017 ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per essere il reato di cui all'art. 590 commi 2 e 3 cod. pen. estinto per prescrizione, ha confermato le statuizioni civili relative al risarcimento del danno in favore di L.I. oltre al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile costituita di 20.000,00 e delle spese processuali. La vicenda processuale in disamina attiene alla responsabilità colposa generica e specifica riconosciuta dalla Corte territoriale nei confronti di F.S. e G.F.B., per le lesioni gravi riportate dal lavoratore L.I. a seguito della caduta da un altezza di circa 4 metri nel corso di operazioni di smontaggio di una scaffalatura effettuate in occasione del trasloco dell'attività commerciale di ferramenta gestito dai coniugi F.S., G.F.B.. Il fatto era avvenuto il 9.06.2010.

2. F.S. e G.F.B. ricorrenti avanzano richiesta ex art. 612 cod. proc. pen. di sospensione dell'esecuzione della condanna civile.

3. Il PG con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto delle istanze di sospensione dell'esecuzione del pagamento della provvisionale.

4. In data 3.11.2020 è pervenuta memoria difensiva da parte del difensore della parte civile L.I. il quale insiste nella richiesta di rigetto della sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata oltre che nella conferma della condanna al risarcimento dei danni.

5. Va premesso, sul piano processuale, che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, la richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile prevista dall'art. 612 cod. proc. pen. è decisa dalla Corte di cassazione con procedura "de plano", cioè senza adozione di contraddittorio preventivo (Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, C, Rv. 26818101).

6. Nel merito si osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'accoglimento da parte della Corte di cassazione della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile, l'istante deve fornire la prova della futura insolvenza del creditore che metta in pericolo la possibilità di recupero della somma (Sez. 4, n. 51194 del 24/09/2015, D'Amìco, Rv. 26541101, Sez. 6, n. 9091 del 23/11/2012, dep. 2013, Morzenti e altri, Rv. 25599901; Sez. 4, Sentenza n. 30019 del 05/07/2006 Rv. 23482101); ovvero, quando prospetti il pericolo di un "danno grave ed irreparabile" derivante dall'esecuzione della statuizione, egli deve darne prova; con la precisazione che il danno non deve necessariamente essere costituito dalla distruzione di un bene infungibile, giacché può derivare anche dalla necessità di dover pagare una spropositata somma di denaro, che metta in pericolo non solo la possibilità di recupero, ma altresì elida in modo estremamente rilevante il patrimonio dell'obbligato; adempiendo, pertanto, all'onere probatorio circa l'assoluta necessità della somma provvisionale al soddisfacimento di suoi bisogni essenziali, non altrimenti fronteggiabili (Sez. 4, Ordinanza n. 45897 del 15/10/2015 Cc. (dep. 19/11/2015) Rv. 265032).
Grava sull'istante l'onere di dimostrare che la somma da versare in esecuzione della condanna abbia un'incidenza rilevante sul proprio patrimonio, non potendosi ritenere il "grave ed irreparabile" danno solo in base a considerazioni di carattere oggettivo; la richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale deve essere fondata in definitiva su un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna.(Sez. 4, Ordinanza n. 28589 del 02/02/2016 Cc. (dep. 08/07/2016); (Sez. 4, n. 1813 del 04/10/2005 - dep. 2006, Mastropasqua, Rv. 233180).
6.1. Nel caso di specie, nessuno degli istanti ha fornito prova del danno grave e irreparabile, limitandosi a rappresentare, come peraltro già rilevato nell'ordinanza di rigetto della Corte d'Appello di Caltanissetta del 27.12.2018, in atti, da un canto, una generica valutazione prognostica del pericolo di mancata restituzione delle somme "in considerazione dello stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale" ( fai 22 ricorso), dall'altro riferendo l'incidenza rilevante sui rispettivi patrimoni dei ricorrenti, ammessi al patrocinio a spese dello stato della sproporzione tra l'entità delle somme a titolo di provvisionale quantificata dal giudice di primo grado e confermata dalla Corte d'Appello e l'entità del danno subito dalla persona offesa sulla base deì parametri che tengono conte degli esiti peritali e dell'apprezzamento del probabile esito favorevole del ricorso.
7. In conclusione, le istanze vanno rigettate; non si provvede sulle spese in ragione del carattere interlocutorio di questa pronunzia.

 

P.Q.M.


Rigetta l'istanza mandando la cancelleria per la trasmissione del fascicolo al Presidente titolare ai fini della fissazione del ricorso principale in pubblica udienza. Riserva le spese al definitivo
Così deciso il 18.11.2020