Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 01 febbraio 2021, n. 2174 - Indennità temporanea assoluta in conseguenza di infortunio. Inosservanza dell'onere di contestazione


 

Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 01/02/2021
 

Fatto


che, con sentenza depositata l'8.1.2015, la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l'INAIL a pagare a G.M. l'indennità temporanea assoluta pretesa in conseguenza dell'infortunio occorsogli il 31.10.2009;
che avverso tale pronuncia l'INAIL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che G.M. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;
che il Pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
 

Diritto


che, con l'unico motivo di censura, l'INAIL denuncia violazione degli artt. 113, 115, 116 e 416 c.p.c., in relazione agli artt. 2, 101, 102, 103 e 104, T.U. n. 1124/1965, nonché violazione dell'art. 2697 C.C., per avere la Corte di merito ritenuto provati i fatti relativi all'infortunio per cui è causa per non essere stati specificamente contestati né nel corso del processo né nella pregressa fase amministrativa; che il motivo è fondato, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità (cfr. Cass. n. 14652 del 2016 e, da ult., Cass. n. 87 del 2019), come logicamente deve ritenersi per l'ente previdenziale il fatto costitutivo della domanda di prestazione, traendo esso origine dal rapporto di lavoro al quale l'ente è appunto estraneo;
che a non diverse conclusioni induce l'ulteriore rilievo della sentenza secondo cui i fatti relativi all'infortunio «erano stati riportati negli stessi esatti termini nella denuncia di infortunio inviata all'INAIL dal datore di lavoro [...] e neppure in sede amministrativa l'INAIL aveva contestato la dinamica ivi descritta» (così la sentenza impugnata, pag. 3), dovendo ribadirsi il principio secondo cui l'attribuzione di efficacia di allegazione a fatti contenuti in un atto extraprocessuale (quale, nella specie, la denuncia d'infortunio) verrebbe ad interrompere la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c. (così da ult. Cass. n. 31704 del 2019);
che, non essendosi la Corte di merito attenuta agli anzidetti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
 

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 21.10.2020