Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 23 marzo 1999
Validità: 01.04.1999 - 31.01.2002
Parti: Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commmercio, Farmacie private
Fonte: CNEL

Sommario:

  Dichiarazione congiunta.
Apprendistato
Art. 9.
Art. 11.
Art. 12.
Contratto a termine
Lavoro temporaneo
Servizio notturno
Art. 23.
Reperibilità
Art. 24.
Permessi
Art. 27.
Aspettativa non retribuita
Art. 40 bis.
  Trattamento economico
Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 97.
Istituto ore permessi sindacali
Art. 99.
Art. 100.
Attività istituzionale ente bilaterale nazionale
Art. 103.
Percorsi di formazione
Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 108.
Art. 109.
Dichiarazione a verbale.
Decorrenza e durata
Art. 110.

Addì 23 marzo 1999 tra la Federfarma [...] da una parte e la Filcams-Cgil [...], la Fisascat-Cisl [...], la Uiltucs-Uil [...], assistiti da una delegazione sindacale [...] dall'altra stipulano la presente ipotesi di accordo con i patti di seguito specificati, ad integrazione e modifica di quelli contenuti nel CCNL 27 luglio 1994, in ordine ai quali congiuntamente dichiarano

Dichiarazione congiunta.
Le Parti individuano nel riassetto normativo del settore l'obiettivo da raggiungere con l'utilizzo degli strumenti offerti dal contratto, riferiti anche a quanto concordato sulla flessibilità del lavoro, adattati alla specificità del settore caratterizzato da un servizio ad evidenza pubblica che aggrega i singoli esercizi farmaceutici pur nella diversa dimensione e struttura della connessa azienda.
A tal Fine le Parti concordano sulla necessità di porre in essere un sistema di relazioni sindacali sia a livello nazionale che territoriale che consenta loro di porsi come soggetto politico unitario, pur nella diversa identità e ruolo, con compiti propositivi propri dell'interlocutore qualificato con le Istituzioni.
[...]
Le Parti concordano sull'importanza degli istituti del CCNL in materia di diritti sindacali, Ente Bilaterale, Commissione Paritetica e sistema di informazione che con il rinnovo contrattuale vengono confermati, impegnandosi a un'attività comune per una valorizzazione dei rispettivi ruoli di rappresentanza degli interessi del settore.

Apprendistato
Le Parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per collegamento tra la scuola e il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le Parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.
A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l'apprendistato.
In questo quadro, le Parti assegnano all'Ente Bilaterale un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.

Art. 9.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani d'età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20.7.93 e successive modificazioni.
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.
[...]
L'impegno formativo dell'apprendista è pari a 120 ore medie annue.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica professionale idonei, rispetto all'attività da svolgere, l'impegno formativo è pari a 80 ore medie annue.
L'impegno formativo dell'apprendista potrà essere realizzato anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale.

Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 108.

Al comma 1 dopo le parole "ai contratti di formazione e lavoro" aggiungere le parole "al lavoro a termine, al lavoro temporaneo e all'apprendistato".

Art. 109.
Il comma 2 dell'art. 109 è sostituito dal seguente:
"Alla contrattazione integrativa regionale, da attivarsi non prima dell'1.10.2000 e con durata quadriennale, è demandata:
a) la trattazione degli aspetti organizzativi territoriali nelle seguenti materie:
1) turni e nastri orari;
2) inventari annuali;
3) mercato del lavoro;
4) servizio notturno e reperibilità;
5) eventuali iniziative che favoriscono azioni positive dirette alla pari opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad individuare corsi di formazione e/o forme di partecipazione dei dipendenti alle iniziative di aggiornamento professionale promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale, su proposta delle parti a livello regionale;
6) progetti formativi da sottoporre all'Ente Bilaterale Nazionale;
7) applicazione dell'art. 23 della legge 28.2.87 n. 56, a integrazione di quanto previsto dal presente contratto collettivo.
b) La determinazione di eventuali indennità (camici, inventari, reperibilità, etc.)".
L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Nel caso in cui l'incontro tra le Parti a livello territoriale non dovesse essere attivato o in caso di mancato accordo al termine della durata massima della trattativa fissata in 6 mesi, una delle Parti interessate può ricorrere alla Commissione Paritetica Nazionale che provvederà alle convocazioni relative".

Dichiarazione a verbale.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti designeranno i propri rappresentanti in seno alla Commissione Paritetica Nazionale.
[...]