Categoria: Normativa regionale
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Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 5 febbraio 2021, n. 3
Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Attivazione misure restrittive.

Il Presidente della Regione

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n.35;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, inerente la proroga dell’efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate, a valere sull’intero territorio nazionale, fino al 13 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dal la fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito con L. n.124 del 25 settembre 2020, che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;
VISTI
• il DPCM 7 agosto 2020 riportante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il DPCM 7 settembre 2020 riportante ”Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTI altresì
• il DPCM 13 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05563) pubblicato sulla G.U. n.253 del 13.10.2020;
• il DPCM 18 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05727) “pubblicato sulla G.U. n.258 in pari data;
VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato sulla G.U. 265 del 25 ottobre 2020”;
CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da virus COVID 19, è stato prorogato al 31 gennaio 2021;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125 con oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE)2020/739 del 3 giugno 2020” convertito con L. n.159 del 27 novembre 2020;
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
VISTO il DPCM 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»»;
VISTO il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», con il quale - tra l’altro - è stato prorogato lo stato di emergenza al 30.04.2021;
VISTE
• la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 08/01/2021 avente ad oggetto ”Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing.”;
• l’Ordinanza 09 gennaio 2021 del Ministero della Salute recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. “;
• l’Ordinanza del Ministro della salute 16 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 gennaio 2021, n. 13;
• l’Ordinanza del Ministero della Salute 30/01/2021 recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con la quale, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 e fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, l'ordinanza del Ministro della salute 16 gennaio 2021, è rinnovata fino al 15 febbraio 2021;
• La circolare del Ministero della Salute del 31/01/2021 recante “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV2, valutazione del rischio e misure di controllo ”
VISTO il Decreto legge 25 marzo 2019, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all’articolo 3 secondo cui "... le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza ”;
PRESO ATTO del verbale dell’incontro del Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale (GTSR) - siccome istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 dell’11 marzo 2020 - riunitosi in data 05.02.2021, al fine di disamina dello scenario epidemiologico territoriale, nonché della problematica diffusiva del virus in seno alle scuole, di ogni ordine e grado;
ATTESO CHE il GTSR ha dato evidenza del riacutizzarsi della circolazione del virus su parti localizzate del territorio regionale , di seguito specificatamente indicate :
ASL PESCARA
• Comune di Tocco da Casauria : ove il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica aziendale ha attestato la sussistenza di 64 casi attivi su una popolazione di 2.483 abitanti, con prevalenza pari a 2, 57%;
ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI
• Comune di San Giovanni Teatino: ove il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica aziendale ha attestato la sussistenza di n.179 casi attivi su una popolazione di 13.943 abitanti, con una prevalenza pari ad 1,28% ;
• Comune di Atessa: ove il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica aziendale ha attestato la sussistenza di n. 127 casi attivi su una popolazione di 10.567 abitanti, con prevalenza pari a 1,20% ;
• Comune di Chieti: ove il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica aziendale ha attestato la sussistenza di n.305 casi attivi su una popolazione di 50.287 abitanti, con prevalenza pari a 0,60% ;
• Comune di Francavilla al Mare : ove il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica aziendale ha attestato la sussistenza di 243 attivi su una popolazione di 25.109 con prevalenza pari allo 0,97% ;
DATO ATTO CHE il GTSR ha altresì evidenziato l’alto impatto che l’aumentata mobilità dovuta alla riapertura delle scuole ed i comportamenti che non garantiscono il corretto distanziamento sociale hanno sul predetto riacutizzarsi della circolazione del virus sul territorio regionale, tale da determinare l’applicazione di una immediata azione restrittiva, a tutela della salute pubblica ;
ATTESO CHE dal citato verbale del Gruppo Tecnico-Scientifico regionale si evince la favorevole espressione del gruppo in ordine alla sussistenza di ragioni di sanità pubblica che suggeriscono :
• l’introduzione in via temporanea delle misure restrittive di cui all’art.3 del DPCM 3 dicembre 2020 ai comuni di Tocco da Casauria (PE), San Giovanni Teatino (CH) ed Atessa (CH) ;
• di sottoporre a stretto monitoraggio i comuni di Chieti e Francavilla al Mare, dando mandato alla ASL Lanciano Vasto Chieti di notiziare tempestivamente il Dipartimento Sanità sugli esiti di detto monitoraggio qualora i parametri suindicati suggeriscano l’adozione di misure restrittive a livello comunale;
• l’introduzione del divieto di aggregazione nelle piazze e nei centri storici , su tutto il territorio regionale;
• il rigoroso rispetto delle distanze sia all’interno delle strutture pubbliche che in quelle private, con implementazione delle attività di controllo correlate;
• il contingentamento degli ingressi in tutti i locali commerciali;
• l’applicazione estensiva delle disposizioni di cui alla circolare ministeriale del 31.01.2021 in ordine alla riammissione in comunità ed alla donazione di sangue, decorsi i 14 giorni dall’inizio del periodo di quarantena;
• l’attivazione della didattica a distanza per 14 giorni su tutto il territorio regionale;
RITENUTO, pertanto, che alla data attuale, sussistono le ragioni di aggravamento del rischio sanitario che legittimano l’adozione di misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle statali vigenti;
 

ORDINA

1) l’applicazione, dalla data del 6 febbraio 2021 al 13 febbraio 2021 , ovvero sino a diverso provvedimento, delle misure di cui all’art.3 del DPCM 3 dicembre 2020 ai comuni di Tocco da Casauria (PE), San Giovanni Teatino (CH) ed Atessa (CH);
2) la sottoposizione a stretto monitoraggio dei comuni di Chieti e Francavilla al Mare, dando mandato alla ASL Lanciano Vasto Chieti di notiziare tempestivamente il Dipartimento Sanità sugli esiti di detto monitoraggio, qualora i parametri suindicati suggeriscano l’adozione di misure restrittive a livello comunale;
3) divieto di aggregazione nelle piazze e nei centri storici , su tutto il territorio regionale, per la periodicità di cui al punto 1) ovvero sino a diverso provvedimento;
4) il rigoroso rispetto delle distanze sia all’interno delle strutture pubbliche che in quelle private, con implementazione delle attività di controllo correlate;
5) il contingentamento degli ingressi in tutti i locali commerciali , su tutto il territorio regionale, per la periodicità di cui al punto 1);
6) l’applicazione estensiva delle disposizioni di cui alla circolare ministeriale del 31.01.2021 in ordine alla riammissione in comunità ed alla donazione di sangue, decorsi i 14 giorni dall’inizio del periodo di quarantena;
7) l’attivazione della didattica a distanza per 14 giorni , con decorrenza dal 08.02.2021, nelle scuole secondarie di secondo grado, su tutto il territorio regionale;
8) che alle misure di cui al punto 1 siano ammesse le seguenti deroghe, fermo restando l’obbligo di esibizione di apposito modello di autodichiarazione:
a) sono consentiti l’ingresso e l’uscita ai e dai Comuni di Tocco da Casauria, Atessa e San Giovanni Teatino al personale sanitario e quello deputato ai servizi alla persona, ai volontari e funzionari della Protezione civile nazionale e regionale, al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell'esercizio delle proprie funzioni;
b) sono consentiti l’ingresso e l’uscita ai e dai Comuni di Tocco da Casauria, Atessa e San Giovanni Teatino in presenza di condizioni di comprovate ragioni di salute (ricovero ospedaliero, stato di gravidanza, patologie che necessitano di visite o cure indifferibili) debitamente certificate;
c) sono consentiti l’ingresso e il transito per e nei Comuni di Tocco da Casauria, Atessa e San Giovanni Teatino al personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e al funzionamento di servizi essenziali, previa esibizione da parte di quest’ultimo di idonea documentazione relativa alla merce trasportata e alla destinazione della stessa;
d) in tutti gli altri eventuali casi non contemplati nelle lettere precedenti, l’ingresso ai Comuni di cui al punto 1 è possibile esclusivamente a fronte di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco;
e) nei casi non contemplati nelle lettere precedenti, l’uscita dai comuni di cui al punto 1 è possibile esclusivamente previa apposita autorizzazione rilasciata, sulla base di proprie valutazioni, dal Sindaco a fronte di evidenze rappresentate dagli interessati in ordine all’urgenza e indifferibilità dell’impiego;
9) Che la presente ordinanza - immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge - sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, al Sindaco del Comune interessato, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;
10) Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.