Categoria: 2021
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Tipologia: Verbale Task force
Data firma: 22 gennaio 2021
Parti: Asstra, Anav, Agens e Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna
Settori: Trasporti, TPL
Fonte: fitcisl.org


Verbale Task force

Oggi 22 gennaio 2021 in videoconferenza si è tenuta la “task force” tra Asstra, Anav e Agens e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna.
In particolare, considerati i recenti interventi normativi e la conseguente proroga dello stato di emergenza causato dalla diffusione del Virus Covid-19 nel territorio nazionale, le Parti, con riferimento a quanto disposto nel precedente verbale di task force del 28 ottobre 2020, convengono:
• di prorogare fino al 30 aprile 2021 la riduzione del termine di preavviso di cui all’articolo 33, punto 3, lett. e) (Congedo Parentale), dell’A.N. 28.11.2015 rispettivamente da 3 a 2 giorni e da 7 a 3;
• che, fino al 30 aprile 2021, in caso di assenza dal lavoro derivante da provvedimento restrittivo di quarantena disposto dall’Autorità amministrativa/sanitaria e dalla stessa qualificato come malattia e per la quale non siano invece attivabili gli strumenti di sostegno al reddito, il relativo periodo di assenza non sarà computato ai fini del calcolo del comporto;
• che anche il periodo di ricovero ospedaliero, disposto entro il 30 aprile 2021, del lavoratore che abbia contratto il virus covid-19 che sia debitamente certificato all’azienda non sarà computato ai fini del calcolo del comporto.
• che per i soli lavoratori che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 26 del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 e come successivamente modificato da ultimo con legge n. 178/2020, risultino in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio da contagio da Covid-19 derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, i periodi di assenza dal servizio verificatisi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 e tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021, equiparati al ricovero ospedaliero e sorretti da idonea certificazione medica, non saranno computati ai fini del calcolo del comporto di malattia a condizione che il lavoratore produca all’azienda, per il tramite del medico competente, apposita autocertificazione che confermi le suddette condizioni.
Inoltre, sempre con effetto fino al 30 aprile 2021, vengono prorogate le previsioni relative allo smart working, già convenute con verbale di riunione del 18 maggio 2020.
Le Parti esamineranno l’evolversi della situazione legata all’emergenza epidemiologica e torneranno ad incontrarsi nel caso in cui vi sia la necessità.