Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto
Reparto VI - Ufficio 4°- 1ª Sezione

Al VEDASI ELENCO INDIRIZZI
…omissis…


Circolare n°12
Titolo: Personale Marittimo
Serie: Certificati e abilitazioni


Argomento: Decreto 12 dicembre 2015: “Istituzione del corso di formazione “Leadership and Teamwork” per il personale marittimo”; Decreto 9 marzo 2016: “Uso della Leadership e delle Capacità Manageriali”; Decreto 15 febbraio 2016Istituzione del corso di formazione “High Voltage Technology” per il personale marittimo”. Modalità di rinnovo degli attestati di formazione - Chiarimenti.

1. Scopo Fornire chiarimenti operativi in ordine alle procedure di rinnovo degli attestati relativi ai corsi in argomento di cui all’art. 3 comma 5 del Decreto 12 dicembre 2015¹, all’art. 3 comma 4² del Decreto 9 marzo 2016 e all’ art. 3 comma 7³ del Decreto 15 febbraio 2016.

2. Premessa Come noto, i corsi in argomento citati, intervenuti nella rimodulazione degli addestramenti previsti dalla STCW a mente degli emendamenti Manila 2010, istituiti sia a livello “operativo” sia a livello “direttivo”, e svolti da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, sono preordinati a far acquisire, al personale marittimo, le seguenti competenze rispettivamente in materia di:
1. “Gestione delle risorse di plancia e macchina”, “Bridge Resource Management” ed “Engine Resource Management” nonché di “Leadership e Teamwork” per gli ufficiali di coperta e di
macchina, responsabili di una guardia in navigazione, nonché per l’ufficiale elettrotecnico, in conformità a quanto previsto nelle sezioni A-II/1, A-III/1 e A-III/6 del codice STCW;
2. “Direzione e gestione dei reparti di plancia e macchina” per gli ufficiali del livello direttivo di coperta e di macchina, in conformità a quanto previsto nelle sezioni A-II/2, A-III/2 e A-III/3, del codice STCW;
3. Gestione e funzionamento degli impianti elettrici ed elettronici di bordo ad alta tensione, a livello operativo e direttivo, per gli ufficiali di macchina, responsabili di una guardia in navigazione,
destinati a prestare servizio su navi su cui sono installate apparecchiature ad alto voltaggio (superiori a 1000V) nonché, in ogni caso, per l'ufficiale elettrotecnico, in conformità a quanto previsto nelle sezioni A-III/1, A-III/2, AIII/3 e A-III/6 del codice STCW.

3. Analisi della situazione Ai candidati che superano con esito favorevole gli esami previsti dai Decreti in parola viene rilasciato un attestato con validità quinquennale e che si rinnova, per ulteriori cinque anni, alle seguenti condizioni:
I. per l’ipotesi di cui al precedente punto 1) : al marittimo che ha navigato per almeno un anno nel quinquennio di validità dello stesso;
II. per l’ipotesi di cui al punto 2): si aggiunge, alla condizione I, la necessità che la navigazione sia avvenuta nel livello di competenza del certificato in possesso;
III. per l’ipotesi di cui al punto 3): si aggiunge, alla condizione I, l’ulteriore requisito di aver navigato per tre mesi (durante l’anno nel quinquennio di riferimento) su navi ove sono installate apparecchiature ad alto voltaggio (superiori a 1000V).
Dalla disamina dei Decreti citati in argomento si evince come la frequenza e il superamento dei relativi corsi di addestramento siano parte integrante del percorso di formazione del personale marittimo che non possono ritenersi disgiunti dal conseguimento della certificazione di competenza in possesso del lavoratore marittimo; inclusi, quindi, i periodi minimi di navigazione richiesti per il mantenimento della stessa ovvero con l’espletamento di funzioni equivalenti previste all’articolo 7 del Decreto 1 marzo 2016.

4. Disposizioni Quanto sopra induce lo scrivente ad auspicare, anche a ragione dei principi di speditezza ed economicità dell’azione amministrativa, un’armonizzazione delle scadenze dei suddetti attestati di addestramento con quelle dei relativi certificati di competenza il cui rinnovo - per le fattispecie sopra richiamate - avviene con la sola verifica dell’anno di navigazione nel periodo di valenza della certificazione stessa; in termini più semplici, se sussistono i presupposti per il rinnovo del CoC ci sono anche le condizioni per rinnovare i citati CoP.
In relazione a quanto sopra si dispone:
a) l’Autorità marittima competente, al momento del primo rinnovo del certificato di competenza dall’emissione della presente circolare provvederà, senza ulteriori istruttorie, al rinnovo degli attestati di addestramento, di cui ai Decreti 12 dicembre 2015 e 9 marzo 2016, armonizzandone la scadenza con quella del CoC ed apponendo la seguente annotazione a tergo degli stessi:

In tal modo la “documentary evidence” avrà la stessa scadenza del CoC rinnovato anche se, al momento del rinnovo del CoC, l’attestato di addestramento in possesso abbia una validità residua diversa (es: CoC rinnovato in data 01.01.2021. - CoP già con scadenza 01.01.2023 = Ambedue avranno scadenza 01.01.2026).
Analogamente, nel caso di attestato di addestramento già scaduto e fermo restando quanto previsto ai punti I e II, lo stesso sarà “agganciato” alla validità del certificato di competenza (CoC) in possesso del marittimo senza ulteriori istruttorie da parte dell’Autorità marittima competente. Anche in tal caso, all’atto del rinnovo, la “documentary evidence” assumerà la stessa scadenza del CoC rinnovato;
b) l’Autorità marittima competente provvederà, nel caso dell’attestato di superamento del corso “High Voltage Technology” (livello operativo e direttivo) ad apporre a tergo dello stesso - dopo aver accertato, mediante la presentazione da parte dell’interessato della documentazione (certificazione della nave ovvero dichiarazione del comando di bordo ovvero dichiarazione della compagnia di navigazione) atta a comprovare il solo requisito della navigazione (3 mesi) su navi sui cui sono installate apparecchiature ad alto voltaggio (superiori a 1000V) - la seguente annotazione:

In tal modo, a similitudine di quanto detto anche al punto a), la “documentary evidence” avrà la stessa scadenza del CoC rinnovato anche se, al momento del rinnovo del CoC, l’attestato di addestramento in possesso abbia una validità residua diversa (es: CoC rinnovato in data 01.01.2021. - CoP già con scadenza 01.01.2023 = Ambedue avranno scadenza 01.01.2026).
Analogamente, nel caso di attestato di addestramento già scaduto e fermo restando quanto previsto al punto III, lo stesso sarà “agganciato” alla validità del certificato di competenza (CoC) in possesso del marittimo senza ulteriori istruttorie da parte dell’Autorità marittima competente. Anche in tal caso, all’atto del rinnovo, la “documentary evidence” assumerà la stessa scadenza del CoC rinnovato.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO

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¹ L’attestato ha validità quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni al marittimo che ha navigato per almeno un anno nel quinquennio di validità dello stesso.
² L'attestato ha validità quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni al marittimo che ha navigato per almeno un anno nel quinquennio di validità dello stesso nel livello di competenza del certificato in possesso.
³ Gli attestati hanno validità quinquennale e si rinnovano per ulteriori cinque anni al marittimo che ha navigato per almeno un anno nel quinquennio di validità dello stesso a bordo di navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW ’78, nella sua versione aggiornata, di cui almeno tre mesi su navi su cui sono istallate apparecchiature ad alto voltaggio (superiori a 1000V).