Categoria: Normativa regionale
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Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 8 febbraio 2021, n. 5
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni a parziale modifica dell’O.P.G.R. n.85 DEL 15 SETTEMBRE 2020 - Approvazione “Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali” per i Sistemi e gli Impianti a Fune censiti sul territorio regionale.

Il Presidente della Regione

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTI:
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, circa la proroga dell’efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull’intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
• il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;
• il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il DPCM 7 agosto 2020 riportante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il DPCM 7settembre2020 recante ”Ulteriori disposizioniattuativedeldecreto-legge25marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
• il DPCM 13 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05563) pubblicato sulla G.U.n.253 del 13.10.2020;
• il DPCM 18 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05727) “pubblicato sulla G.U. n.258 in pari data;
• il DPCM 24 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato sulla G.U. 265 del 25 ottobre 2020”;
• il Decreto legge 7 ottobre 2020 n.125 con oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione delle direttiva (UE)2020/739 del 3 giugno 2020” con il quale si stabilisce, tra gli altri, che nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri continuano ad applicarsi le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020 che contempla la possibilità per le Regioni, di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle recate, a livello nazionale;
• il DPCM del 3 novembre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
• il Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
• il Dpcm 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
• il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
• il Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Dpcm 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
• il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
VISTO in particolare l’articolo 1, comma 10, lettera oo) del DPCM 14 gennaio 2021 inerente l’apertura degli impianti per gli sciatori amatoriali, ferme restando le altre disposizioni previste dalla medesima lettera oo) per gli atleti professionisti o non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, CIP e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni;
CONSIDERATO che:
• la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del 28/01/2021, ha approvato le “Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali”, inviandole al Governo ed al Comitato Tecnico Scientifico in attuazione di quanto previsto dal sopra citato art.1, comma 10, lettera oo) del DPCM 14 gennaio 2021;
• il Comitato Tecnico Scientifico, nella seduta del 04/02/2021, ha provveduto alla validazione delle linee guida di che trattasi con la richiesta di sopprimere la previsione relativa alla riapertura delle strutture anche in zona arancione, con una capienza ridotta al 50% su funivie, cabinovie e seggiovie e l’utilizzo obbligatorio di mascherine Ffp2;
VISTE le Linee Guida aggiornate sulla base dei rilievi formulati dal Comitato Tecnico Scientifico, trasmesse dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota prot. n. 958/COV19 del 06/02/2021;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N. 85 DEL 15 SETTEMBRE 2020 recante “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”;
RITENUTO OPPORTUNO revocare quanto stabilito al punto 9 “Disposizioni provvisorie per i sistemi e gli impianti a fune in servizio invernale” dell’allegato 1 “Protocollo di sicurezza per i trasporti e la logistica” della O.P.G.R N. 85 DEL 15 SETTEMBRE 2020 ed approvare le “Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali”, redatto sulla base del documento trasmesso dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota prot. n.958/COV19 del 06/02/2021, secondo l’allegato 1 che unito al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
VISTA la L.R. n.77/99 e s.m.i.
 

ORDINA

1. di revocare il punto 9 “Disposizioni provvisorie per i sistemi e gli impianti a fune in servizio invernale” dell’allegato 1 “Protocollo di sicurezza per i trasporti e la logistica” della O.P.G.R N. 85 DEL 15 SETTEMBRE 2020:
2. di approvare le “Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali” che allegate al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che la presente Ordinanza ha efficacia a decorrere dal 15/02/2021 e si applica a tutti i sistemi di trasporto pubblico regionale a mezzo di impianti a fune, come definiti dalla L.R. n. 24/05;
4. di trasmettere la presente Ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti, al Dipartimento Protezione Civile regionale e ai proprietari/gestori degli impianti a fune;
5. di pubblicare la presente Ordinanza sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. Di pubblicare altresì la presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

 

Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali
 

Sommario
1. Premessa
2. Valutazione dei rischi Covid-19
3. Formazione del personale e individuazione del referente COVID
4. Aerazione e sanificazione
5. Rapporti tra le persone
5.1 Clienti e clienti
5.2 Clienti e personale
5.3 Personale e personale
5.4 Fornitori e personale
5.5 Prestatori di servizi all’interno della struttura o manutentori
5.6 Attività di ristorazione e per i pubblici esercizi in quota
6. Sorveglianza COVID
7. Gestione dei casi di Covid-19 tra i clienti
8. Gestione dei casi di Covid-19 tra il personale
9. Gestione dei lavoratori fragili
10. Materiali e protezioni per lo staff

 

1. Premessa
Le presenti linee guida individuano le misure di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 da predisporre per l’utilizzo in sicurezza, qualora lo scenario epidemiologico lo consentirà, dei seguenti impianti di risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori sciistici nella stagione invernale: sciovie (skilift), funivie, seggiovie, cabinovie. Si intendono inclusi anche tapis-roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti. Si rimanda alla normativa vigente per la disciplina di ogni ulteriore aspetto tecnico circa il funzionamento di tali impianti.
Le presenti Linee Guida sono adottate in attuazione a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 10, lettera oo) del DPCM 14 gennaio 2021 per quanto riguarda l’apertura degli impianti per gli sciatori amatoriali ferme restando le altre disposizioni previste dalla medesima lettera oo) per gli atleti professionisti o non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, CIP e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
Il presente documento è stato redatto sulla base dei principi generali per il riavvio delle attività definiti in occasione dello stato di emergenza, ad oggi persistente, dettato dalla pandemia legata al Covid-19.
Il documento evidenzia in particolare la necessità di valutare interventi finalizzati alla prevenzione ed al contenimento del citato rischio, in considerazione degli aspetti:
a. Strutturali e tecnologici;
b. Organizzativi;
c. Legati alla Sorveglianza sanitaria.
Quale misura preliminare, è necessario limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l’introduzione di un tetto massimo di skipass giornalieri vendibili, che tenga conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali, determinato in base alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio sciistico, con criteri omogenei per Regione o Provincia Autonoma o comprensorio sciistico da definire successivamente, sentiti anche i rappresentanti di categoria ed i rappresentanti delle strutture ricettive, e concordati con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio.
A tale scopo, i gestori dovranno adottare sistemi di prenotazione che siano in grado di consentire una gestione strutturata del numero di utenti che possono effettivamente accedere ai comprensori sciistici ed ai relativi impianti di risalita per ciascuna singola giornata, coordinandosi con le Autorità Sanitarie locali e con le strutture ricettive.
Nei comprensori sciistici di maggiori dimensioni, che si estendono oltre i confini regionali e/o provinciali, le Regioni o le Province Autonome confinanti dovranno coordinarsi per individuare misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze, soprattutto nel caso di possibili differenze nei regimi di apertura/chiusura conseguenti al mutamento delle condizioni di rischio di una Regione/Provincia Autonoma.
Si precisa che le misure di cui alle presenti linee guida potranno essere oggetto di revisione a fronte di nuove evidenze epidemiologiche, contributi o indicazioni normative nazionali o regionali finalizzate alla prevenzione e al contenimento del rischio associato alla diffusione di SARS-CoV-2 e verranno applicate se lo scenario epidemiologico sarà coerente alla loro applicazione.

2. Valutazione dei rischi Covid-19
I rischi legati alla diffusione del virus COVID-19 devono essere costantemente monitorati e, pertanto, i relativi documenti devono essere aggiornati ed applicati in funzione di nuove evidenze ed indicazioni ufficiali volte alla tutela del rischio da Covid-19.

3. Formazione del personale e individuazione del referente COVID
Le misure di prevenzione del rischio adottate, devono essere condivise con il personale dipendente il quale, nei casi previsti, dovrà essere formato ed addestrato sull’applicazione o sull’utilizzo di dispositivi atti ad evitare il fattore di rischio.
Per l’assistenza ed il supporto rispetto all’adozione ed al mantenimento delle misure di prevenzione, è opportuna la nomina di un Referente COVID, soggetto formato a tal fine.
A tale riguardo si rinvia ai documenti di carattere generale che trattano tali aspetti.

4. Aerazione e sanificazione
Vanno incrementate le operazioni di sanificazione negli ambienti utilizzati (spazi comuni e aree riservate al personale). Un'attenzione speciale deve essere data alla pulizia delle aree comuni come misura generale di prevenzione per l'epidemia da Coronavirus. La sanificazione di superfici che vengono spesso toccate - maniglie, pulsanti dell'ascensore, corrimano, interruttori, maniglie delle porte etc - dovrà essere particolarmente accurata, scrupolosa e frequente.
Lo staff delle pulizie dovrà essere formato in modo da recepire queste direttive. Le attività di sanificazione delle superfici dovranno essere stabilite in apposita procedura che stabilisca quali sono le superfici da sanificare, la frequenza con cui devono essere effettuate, i materiali impiegati, i prodotti utilizzati, le modalità di esecuzione - compresi i tempi di contatto se previsti dai prodotti e le concentrazioni, chi esegue le operazioni, quali dpi indossa l’addetto. Va tenuto conto che gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente, in modo particolare durante le operazioni di pulizia.
La procedura adottata dovrà prevedere un piano speciale di sanificazione per le situazioni in cui si presentassero persone con sintomi simil-influenzali riconducibili a COVID-19. Le raccomandazioni scritte per la sanificazione devono descrivere le procedure operative avanzate per la pulizia, la gestione dei rifiuti e per l'uso di DPI.
Per ulteriori dettagli sulle procedure di sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti documenti: Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”.

5. Rapporti tra le persone
5.1 Clienti e clienti

Fermo restando che la responsabilità individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali misure di prevenzione trovano applicazione le seguenti misure minime di sicurezza. Dovrà essere predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
Dovranno essere creati percorsi che garantiscano il distanziamento sociale di almeno 1 m, che andranno opportunamente segnalati, nella fase di accesso alle biglietterie e successivamente agli impianti di risalita, riducendo la formazione di gruppi. Dove possibile, utilizzare percorsi distinti di entrata ed uscita degli utenti, per
evitare l'incrocio dei flussi. Qualora non risultasse possibile, creare opportune delimitazioni anche fisiche dei due percorsi rispettando il distanziamento di almeno 1mt. L’ingresso e l’uscita del cliente dalla struttura deve avvenire garantendo i percorsi e il distanziamento sociale.
In tutte le realtà in cui il controllo degli skipass o delle altre tipologie di titoli di accesso, non possa essere svolta con modalità contact-less, dovranno essere adottate misure idonee ad evitare assembramenti e ridurre le occasioni di contatto, soprattutto nei prevedibili momenti di maggiore afflusso e comunque nel corso dell’intera giornata.
I passeggeri dovranno indossare mascherina chirurgica.
Andranno adottate soluzioni organizzative al fine di ridurre code e assembramenti alle biglietterie, quali ad esempio: prevendita/prenotazione on-line o tramite altre soluzioni digitali (es. applicazioni per smartphone), collaborazioni con strutture ricettive del territorio per acquisto/consegna dei titoli. Sia in fase di prevendita/prenotazione, sia di vendita in biglietteria, è necessario informare gli utenti delle buone norme di condotta e corretta prassi igienica per limitare il più possibile comportamenti inadeguati.
Dal momento di acquisto dei biglietti, va segnalato tramite affissione informativa, che non dovranno esserci ulteriori incroci dei flussi (accesso a strutture ricreative o servizi igienici).
Laddove non sia possibile garantire un flusso dei percorsi senza incroci di persone con il dovuto distanziamento, potranno essere adottate misure organizzative e proceduralizzate, di governo del flusso delle persone. Per questa attività sarà parimenti necessario affiggere idonea cartellonistica e/o segnaletica atta a chiarire all'utente il corretto afflusso a tali strutture, in modo da limitare al massimo l'assembramento di persone. E’ sempre opportuna la verifica dell'osservanza delle stesse.
I servizi igienici negli spazi comuni, dovranno garantire la presenza di dispenser all’esterno con la disposizione di igienizzare le mani prima dell’accesso e anche all’uscita. In prossimità della biglietteria dovrà essere presente un dispenser con soluzione disinfettante e dovrà essere presente l’indicazione di utilizzo prima delle operazioni di acquisto.
L'uso degli ascensori dovrà essere limitato alle strette necessità (es. disabili).
In relazione alle diverse tipologie di impianti, dovrà essere valutato il numero di persone che ne avranno accesso in funzione dei seguenti criteri:
■ Nel caso delle seggiovie, portata massima al 100% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità. La portata è ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento;
■ Per le cabinovie, riduzione al 50% della capienza massima del veicolo ed uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità;
■ Per le funivie, riduzione al 50% della capienza massima del veicolo, sia nella fase di salita che di discesa, con uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità ;
La capienza massima dei veicoli è arrotondata al valore intero per difetto.
Per la discesa a valle, in caso di eventi atmosferici eccezionali (es. temporali), ed al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni a monte, è consentito per il tempo strettamente necessario l’utilizzo dei veicoli a pieno carico, sempre nel rispetto d’uso di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità.
Qualora ai singoli territori venga a riferirsi uno scenario di rischio prevista dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 (a seguito delle ordinanze del Ministro della salute di cui ai detti articoli) gli impianti resteranno chiusi alla fruizione degli sciatori amatoriali.
La qualità dell’aria negli ambienti indoor, indipendentemente dagli effetti sulla salute, ha un’importante influenza sulle prestazioni e sul benessere ambientale. Nel caso di cabinovie e funivie deve essere pertanto garantito il ricambio d'aria con l’apertura dei finestrini, alternativamente vanno adottati sistemi di ricambio dell'aria in maniera forzata.
In ogni caso si ritiene opportuno che cabinovie e funivie siano dotati di finestrini o comunque di aperture verso l’esterno data l’importanza della ventilazione per la prevenzione della trasmissione del virus.
In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche all’aperto) e durante le fasi di trasporto, è vietato consumare alimenti, bevande e fumare.

5.2 Clienti e personale
Deve essere in tutti i casi:
• assicurato, come sopra detto, il distanziamento interpersonale di 1 metro in tutte le fasi precedenti il trasporto. Il distanziamento si applica anche a nuclei familiari, conviventi e congiunti, ad eccezione dei soggetti che necessitano di accompagnamento (es. bambini al di sotto di 1,25 m di altezza, nel caso delle seggiovie) o di assistenza (es. utenti non vedenti);
• i gestori degli impianti di risalita dovranno garantire l’organizzazione e la gestione dei flussi e delle code, l’applicazione di misure (anche visive) per il mantenimento del distanziamento interpersonale e l’introduzione, nei punti strategici (parcheggi, casse, tornelli, aree di servizio, stazioni di partenza, intermedie e di arrivo) di strumenti di comunicazione idonei ad informare tutti gli utenti in merito alle regole ed ai protocolli vigenti per la limitazione del rischio di contagio;
• la tutela dell’ordine pubblico e la vigilanza sul rispetto delle misure di distanziamento dovranno essere garantite dalle autorità di Pubblica Sicurezza in raccordo con gli Enti locali, anche con la collaborazione del Dipartimento di Protezione Civile, del Corpo dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale e del Soccorso Alpino.
Il personale addetto all’accoglienza dovrà indossare mascherine chirurgiche (oppure DPI FFP2 o FFP3 senza valvola) (per personale incaricato all'avvio agli impianti). Dovrà essere disponibile dispenser per operatore che igienizza le mani prima dello scambio di oggetti (documenti d’identità, carte di pagamento, tessere etc) con il cliente e anche alla fine delle operazioni di gestione con lo stesso. Disponibilità di indicazioni in fase di accesso per gli utenti (es. percorsi prestabiliti).
Il materiale informativo (cartine percorsi, informazioni base sulle buone prassi igieniche, ecc.), verrà consegnato singolarmente al momento dell'erogazione del biglietto.
Va promossa e caldamente raccomandata la possibilità di effettuare l'acquisto on-line del biglietto per evitare la formazione di code e decongestionare i flussi.
Tale procedura andrà pubblicizzata nei siti di riferimento di ogni società di gestione degli impianti di risalita per una più corretta informazione agli utenti. All'interno della stessa, verranno segnalate le buone norme di condotta e corretta prassi igienica per limitare il più possibile comportamenti inadeguati.
Al momento dell'acquisto del biglietto l'utente deve ritenersi responsabile e informato (con l'ausilio di materiale informativo affisso o reperibile sul sito, se l'acquisto viene effettuato on-line) circa lo stato di salute proprio e dei propri conviventi o costituenti nucleo familiare (inteso come persone con le quali si condividono spazi confinanti quali mezzi di trasporto, camere d'albergo, unità abitative ecc...), impegnandosi nel caso contrario a non utilizzare gli impianti di risalita e segnalando secondo le procedure, l'insorgenza di eventuale sintomatologia.
Il responsabile degli impianti organizza e fissa le regole per la gestione di questa fase e ne informa il cliente con utilizzo di note informative affisse con indicazione dei corretti comportamenti da adottare e le buone prassi igieniche. Va rispettato il distanziamento sociale tra operatore e utenti nel caso di assenza di barriere fisiche.
Il personale addetto alle operazioni di pulizia degli spazi riservati e comuni, dovrà indossare la mascherina e i guanti. Tra le pulizie di una zona e l'altra, dovranno essere igienizzati o sostituiti i guanti. Negli spazi comuni dovranno essere date disposizioni per garantire il distanziamento sociale (es. interdizione temporanea dell’uso di spazi, effettuazione delle operazioni in momenti di assenza degli utenti etc).

5.3 Personale e personale
Il responsabile della struttura deve assumere misure di sicurezza anticontagio organizzando le attività e il layout e gli spazi di lavoro, garantendo una distanza di almeno un metro. Laddove non fosse praticabile il distanziamento sociale, è necessario indossare mascherina o barriere fisiche da installare sulle postazioni di lavoro. Va valutata la possibilità di alternare il personale, senza che vi sia compresenza dello stesso al momento del cambio, per effettuare la pulizia e igienizzazione delle superfici a contatto, per limitare il più possibile l'eventuale contagio in caso di comparsa dei sintomi in uno degli operatori, in modo da limitare il confinamento di massa del personale che risulterebbe un punto critico per il prosieguo dell'attività.
Il dipendente, DEVE comunicare tempestivamente la comparsa di sintomi riconducibili a COVID-19. Si ricorda a tal fine quanto disposto dall’art. 20, del D.Lgs. n. 81/2008.
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sui quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare: • Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
• Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
• Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
• Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, così come qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
• Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
• Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
• Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
• Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi personalmente.
Per le pause brevi dal lavoro va ricordato al personale di mantenere il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani prima della ripresa del lavoro. Se possibile, identificare un’area in cui fare queste pause.

5.4 Fornitori e personale
Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, tempistiche predefinite al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e gli utenti presenti.
Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla distanza di 1 mt o indossare la mascherina e assicurare l’igienizzazione delle mani.
Per indicazioni più dettagliate si rinvia ai Protocolli di carattere generale.

5.5 Prestatori di servizi all’interno della struttura o manutentori
Va ridotto per quanto possibile l’accesso di personale esterno.
Come per i fornitori, saranno disponibili procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, tempistiche predefinite al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e gli utenti presenti. Per indicazioni di dettaglio si rinvia ai Protocolli di carattere generale.
Qualora vi sia la scelta di appaltare le operazioni di igienizzazione della struttura, l’appaltante deve stabilire anche le modalità di esecuzione delle operazioni di sanificazione, le superfici interessate alla sanificazione prevedendo oltre a quelle che normalmente vengono considerate (es. pavimenti, servizi igienici) , quelle più “delicate” poiché toccate frequentemente (es. parti interne delle cabinovie, funivie, parti esterne seggiovie come poggiamano e dispositivi per la chiusura del poggia piedi ascensori e relativa pulsantiera). Andrà specificato chi mette a disposizione le attrezzature ed i materiali, nonché i prodotti. Si ricorda che la responsabilità diretta della corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione resta in capo al responsabile della struttura che dovrà vigilare sulle operazioni svolte e sulla frequenza stabilita. Sia appaltante che appaltatore sono responsabili della corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione, ciascuno per la propria parte.

5.6 Attività di ristorazione e per i pubblici esercizi in quota
Nella stagione invernale l’afflusso di persone nelle zone montane risulta molto importante e non preventivamente regolato nelle ore diurne (ciò avviene ad esempio per le attività in prossimità delle piste da sci o nelle località in quota più note per altre attività invernali quali lo scialpinismo e le ciaspole).
Queste attività costituiscono di fatto un “presidio” della montagna nel periodo invernale.
In caso di condizioni meteorologiche avverse (temperature molto basse, bufere di neve ecc.) o altre situazioni estreme i frequentatori della montagna possono essere “accolti” in queste strutture.
In queste situazioni critiche che possono comportare sovraffollamento degli ambienti, e mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento, la struttura potrà dare riparo ai turisti, assicurandosi che tutte le persone indossino una mascherina chirurgica. In questa fase non potranno essere somministrati alimenti e, se possibile, si dovrà tenere aperta una porta o una finestra verso l’esterno.
In generale i responsabili di tali strutture dovranno adottare misure di gestione della loro attività per assicurare che vengano evitati assembramenti, ponendo particolare attenzione sulle seguenti fasi: • ingresso ed uscita dalle strutture
• servizio ai tavoli / self service
• asporto alimenti
• fruizione servizi igienici
L’adozione delle misure dovrà prevedere una valutazione sulla capacità di gestione dei numeri. All’interno delle strutture il servizio bar e ristorazione potrà essere gestito solo con posti a sedere.
Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente all’interno dei locali è definito dalla singola struttura sulla base delle regole sul distanziamento definite nel protocollo ristorazione.
Raggiunto il numero massimo predefinito di clienti nel locale, dovrà essere interdetto l’accesso ad altre persone. Si suggerisce di prevedere sistemi di prenotazione volti ad evitare che ci siano assembramenti in orari di massimo afflusso.
È opportuno prediligere la consumazione di alimenti e bevande all’aperto, inclusa l’ordinazione e la consegna del cibo da asporto, anche adottando strutture provvisorie.
L’après ski è consentito solo con posti a sedere nel rispetto delle regole già definite nei protocolli sulla ristorazione e pubblici esercizi.
Si suggerisce di prevedere dei sistemi di informazione a valle che comunichino ai turisti che nelle strutture in quota potrà non essere assicurata l’accoglienza laddove sia stata raggiunta la massima capienza dei locali.
Si suggerisce di porre in essere soluzioni integrate con i gestori di impianti che dovranno regolare i flussi ed alleggerirli in caso di maltempo.

6. Sorveglianza COVID
Come parte del piano di emergenza per il Covid-19, è necessario che ci siano delle procedure già fissate per l’identificazione dei possibili casi tra i dipendenti. L’azienda dovrà quindi definire e attuare un sistema di sorveglianza dei lavoratori attraverso le azioni previste nei Protocolli di carattere generale. L’azienda che invia presso gli spazi degli impianti di risalita operai, manutentori, fornitori ect., fornisce apposita attestazione al responsabile degli stessi circa la sorveglianza COVID-19 svolta dalla stessa sul proprio personale.

7. Gestione dei casi di Covid-19 tra i clienti
Se un cliente segnala sintomi simil-influenzali, egli deve indossare immediatamente, se non già indossata, la mascherina chirurgica (o superiore), interrompere immediatamente l’attività e contattare il centro di assistenza medica (presidi del sistema sanitario regionale o provinciale).
Per altre informazioni su questa tematica si fa rinvio alle indicazioni di carattere generale.

8. Gestione dei casi di Covid-19 tra il personale
Se un lavoratore segnala sintomi simil-influenzali, egli deve indossare immediatamente, se non già indossata, la mascherina chirurgica (o superiore), interrompere immediatamente il lavoro, avvisare il proprio referente, e cercare assistenza medica (medico di base e presidi del sistema sanitario regionale o provinciale).
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da COVID-19, prima di essere nuovamente utilizzati devono essere sottoposti a totale pulizia con acqua e detergenti comuni; alla pulizia dovrà seguire una disinfezione. Per lo smaltimento dei DPI impiegati per le pulizie, del materiale usa e getta impiegato per le pulizie, si procederà nel seguente modo:
• Inserire gli oggetti direttamente in sacchi dedicati indossando guanti monouso e chiuderli, non comprimerli e smaltirli come rifiuti solidi urbani seguendo le regole della raccolta differenziata;
• Nel caso di rifiuti contaminati COVID-19 inserire il/i sacchi in un ulteriore sacco che andrà anch’esso chiuso bene facendo attenzione a non comprimerli e smaltirli come rifiuto solido urbano INDIFFERENZIATO.
Per altre informazioni su questa tematica si fa rinvio ai documenti di indirizzo generale.

9. Gestione dei lavoratori fragili
I soggetti portatori di patologie che in caso di infezione da Sars-Cov-2 potrebbero degenerare in gravi o infauste condizioni di salute, necessitano di ulteriori forme di tutela, proprio in ragione della loro condizione di “fragilità”. Ai lavoratori e alle lavoratrici dovrà pertanto essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in presenza di patologie con scompenso clinico (es. malattie cardiovascolari, circolatorie, respiratorie). Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione relativa alla patologia diagnosticata. In tale circostanza, qualora in precedenza non sia stato nominato un medico competente, si dovrà comunque garantire ai lavoratori interessati l’attivazione della sorveglianza sanitaria in ragione dell’esposizione del rischio da Sars- Cov-2 (Rif. Circolare Interministeriale n. 13 d.d. 04.09.2020).

10. Materiali e protezioni per lo staff
Dovrà essere garantito l’approvvigionamento, in quantità e qualità di:
• Guanti monouso e mascherine chirurgiche provvisti di adeguata certificazione;
• Disinfettante per le mani;
• Disinfettanti per le superfici (a base di ipoclorito e alcool);
• Carta monouso;
• Altri dispositivi necessari per la prevenzione rischio COVID-19.
Oltre alle dotazioni normalmente impiegate (guanti monouso, mascherine chirurgiche), l’azienda dovrebbe avere a disposizione, per la gestione ed assistenza logistica di eventuali casi, almeno un paio di kit che includono i seguenti elementi: Filtrante facciale FFP2 o superiore (senza valvola), occhiali o protezione facciale e guanti monouso.