Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 12 febbraio 2021, n. 7
Applicazione dell’art. 3 del DPCM 14.01.2021 delle province di Chieti e Pescara e altre misure restrittive.

Il Presidente della Regione

VISTI
• l’art. 32 della Costituzione;
• lo Statuto della Regione Abruzzo;
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
• il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTI
• la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020;
• la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020;
VISTI
• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01-04-08-09-11-22 marzo 2020;
• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01- 10-26-30 aprile 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 ;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 ;
• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13-18-24 ottobre 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;
VISTI
• il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
• il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n.35;
• il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L.14.07.2020, n. 74;
• il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con L. n.124 del 25 settembre 2020;
• il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125 , convertito con L. n.159 del 27 novembre 2020;
• il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158;
• il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 ;
• il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2;
VISTE le Ordinanze del 09-16-30 gennaio 2021 del Ministero della Salute, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. ;
VISTE
• la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 08/01/2021 avente ad oggetto” Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing.”;
• La circolare del Ministero della Salute del 31/01/2021 recante “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV2, valutazione del rischio e misure di controllo”;
• La Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Prot. 0004761-08/02/2021-DGPRE- DGPRE-P recante “Ulteriori indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV2: integrazione dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la valutazione della prevalenza della variante SARS-CoV-2 VOC202012/01.”;
• La Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, di cui al prot. 0005320- 11/02/2021-DGPRE-DGPRE-P recante all’oggetto : “Trasmissione quotidiana da parte delle regioni e PPAA di dati su positività campioni SARS-COV-2 per nuove varianti e presenza di ordinanze di disposizioni relative all’articolo 3 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021 e dei suoi allegati - cd. zona rossa - ripartiti per comune “;
ATTESO CHE il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) all’articolo 3 prevede che "... le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza ”;
PRESO ATTO del verbale dell’incontro del Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale (GTSR) - siccome istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 dell’11 marzo 2020 - riunitosi in data 11.02.2021, al fine di esaminare lo scenario epidemiologico territoriale, il GTSR ha dato evidenza del peggioramento della situazione di circolazione del SARS COV-2 sul territorio regionale, in particolare sui territori della Provincia di Pescara e della Provincia di Chieti, che va ad estendersi su una sempre più ampia area dello stesso e che è aggravata dalla presenza acclarata delle “varianti” del virus;
DATO ATTO CHE Il GTSR ha altresì evidenziato:
1. La sussistenza della elevata circolazione ubiquitaria di varianti sul medesimo territorio, che comporta altresì la necessità di garantire l’applicazione delle disposizioni di cui alla circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, che sostanzialmente invita - ai fini precauzionali e di prevenzione - all’applicazione della c.d. zona rossa nelle zone ove vi è un’importante individuazione di varianti del virus;
2. la possibilità che le varianti del virus possano ad avere come ulteriore effetto la riduzione della campagna vaccinale, con necessità pertanto di tutelare la stessa.
ATTESO CHE in ragione di quanto sopra, in seno al verbale è stato suggerito all’organo politico espresso l’applicazione delle seguenti misure:
1. Applicazione delle disposizioni di cui all’art.3 del DPCM 14.01.2021 su tutto il territorio delle Province di Pescara e Chieti;
2. divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici ed in prossimità degli esercizi commerciali; 
3. incremento delle attività di monitoraggio, tracciamento e testing nelle province di Teramo e L’Aquila;
VISTA la relazione della Asl di Lanciano Vasto Chieti , prot. 12953U21 del 11 febbraio 2021, che, per i comuni di Atessa e San Giovanni Teatino, suggerisce la proroga delle misure restrittive;
RITENUTO, pertanto, che alla data attuale, sussistano tutte le ragioni di aggravamento del rischio sanitario che legittimano l’adozione di misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle statali vigenti;
SENTITI i Prefetti di Chieti e Pescara, i Presidenti delle province di Chieti e Pescara ed i sindaci delle città capoluogo di Chieti e Pescara;
SENTITO il Ministro della Salute;
 

ORDINA

1. l’applicazione con decorrenza dalla data del 14 febbraio 2021 e per i successivi 14 giorni, ovvero sino a diverso provvedimento, delle misure di cui all’art. 3 del DPCM del 14 gennaio 2021, su tutto il territorio delle province di Chieti e Pescara;
2. la proroga del termine delle misure contenute nelle OPGR n. 3 e 4/2021 per i Comuni di Atessa, San Giovanni Teatino e Tocco da Casauria fino all’entrata in vigore delle misure previste dal punto 1 della presente ordinanza;
3. il divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici ed in prossimità degli esercizi commerciali su tutto il territorio regionale;
4. l’incremento delle attività di monitoraggio, tracciamento e testing su tutto il territorio regionale;
5. che la presente ordinanza - immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge - sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, ai Sindaci dei Comuni interessati, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;
6. che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.