Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 5 maggio 2005
Parti: Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Farmacie private
Fonte: CNEL

Sommario:

  Occupazione e mercato del lavoro
Lavoro a tempo parziale
Apprendistato
Speciale contratto di lavoro per lo sviluppo e la qualificazione professionale del farmacista collaboratore
Dichiarazione a verbale.
Contratto di inserimento
Previdenza complementare
Periodo di comporto di malattia e infortunio sul lavoro
Congedi di maternità, di paternità e parentali
  Ente bilaterale
Incrementi economici
Orario di lavoro e lavoro notturno
Norma appalti
Disposizioni finali
Allegati
Allegato A
Allegato B Una tantum

Accordo di rinnovo

Addì, 5 maggio 2005 tra Federfarma [...] e Filcams/Cgil [...] Fisascat/Cisl [...] Uiltucs/Uil [...] assistiti dalla Delegazione sindacale [...] stipulano il presente Accordo di rinnovo con i patti di seguito specificati, ad integrazione e modifica di quelli contenuti nel CCNL 27.7.94 e negli Accordi 23.3.99 e 15.11.02.

Occupazione e mercato del lavoro
Le Parti, dopo un approfondito esame della vigente disciplina legale in tema di occupazione e mercato del lavoro, ritengono strategico per il settore procedere ad una specifica regolamentazione del lavoro a tempo parziale, dell'apprendistato e del contratto di inserimento.

Apprendistato
1) Possono essere assunti con il nuovo contratto di apprendistato professionalizzante o di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
2) La durata massima del rapporto formativo per i livelli professionali soggetti all'apprendistato (2°, 3° e 4° livello), tranne che per il farmacista collaboratore, è fissata in 48 mesi.
3) La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione dell'apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali. La formazione dell'apprendista potrà essere realizzata anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale.
4) In attesa della approvazione delle leggi regionali, la formazione, interna o esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo.
[...]
7) L'apprendista fruisce dell'integrale trattamento economico-normativo erogato dal datore di lavoro in caso di malattia così come previsto dal titolo XVI del CCNL.
[...]
11) Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme di legge.
La presente disciplina dell'apprendistato sarà operativa immediatamente a livello di ciascuna Regione con l'entrata in vigore dei provvedimenti normativi che ne consentono l'applicazione. Fino a tale data troveranno applicazione le disposizioni contenute nel precedente CCNL con le modifiche legislative intervenute da parte delle norme vigenti al momento del presente accordo.

Speciale contratto di lavoro per lo sviluppo e la qualificazione professionale del farmacista collaboratore
[...]
1) La durata massima del rapporto formativo per il farmacista collaboratore inquadrato al 1° livello è fissata in 24 mesi.
2) La retribuzione e il trattamento normativo, anche con riferimento alla malattia, saranno gli stessi previsti dal CCNL per il farmacista collaboratore inquadrato nel 1° livello.
[...]
7) La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione dell'apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali. La formazione dell'apprendista potrà essere realizzata anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale.
8) In attesa della approvazione delle leggi regionali, la formazione, interna o esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo.
9) Per quanto non previsto valgono le norme di legge.

Dichiarazione a verbale.
Le Parti riconoscono nei contratti di lavoro finalizzati alla formazione di cui al titolo IV, D.lgs. n. 276/03, uno strumento di importanza strategica per lo sviluppo e la qualificazione, anche attraverso percorsi di alta formazione professionale, dei lavoratori del settore.
In questa prospettiva l'Ente Bilaterale si attiverà sia per effettuare una ricognizione delle esigenze formative e professionali sia per predisporre strumenti di sostegno alla implementazione di tali contratti nel settore.

Contratto di inserimento
[...]
4) Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
(a) qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
(b) durata e modalità della formazione o dell'adeguamento delle competenze professionali.
[...]
6) Il progetto deve prevedere una formazione non inferiore a 8 ore, ripartita tra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione del servizio pubblico reso dalla farmacia e accompagnata da fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
[...]
11) Per quanto non previsto valgono le norme di legge.

Congedi di maternità, di paternità e parentali
Per quanto riguarda la disciplina dei congedi parentali troveranno applicazione le nuove disposizioni legislative di cui al D.lgs. 26.3.01 n. 151. Tali disposizioni verranno inserite nell'articolato del CCNL, in occasione della stesura dello stesso.

Orario di lavoro e lavoro notturno
[...]
All'art. 23, CCNL (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27.7.94) viene aggiunto il seguente ultimo comma:
"In conformità alle previsioni dell'art. 13, comma 1, D.lgs. n. 66/03, l'orario di lavoro dei lavoratori notturni è di 8 ore medie giornaliere, distribuite nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi".
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.lgs. n. 66/03 - la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore medie, comprese le ore di lavoro straordinario. Le 48 ore medie sono calcolate con riferimento ad un periodo di 12 mesi, tenuto conto della premessa di cui al presente paragrafo.
[...]

Norma appalti
Nel contratto di appalto il committente (titolare della farmacia) dovrà inserire i seguenti punti:
(1) obbligo della impresa di applicare integralmente il CCNL sottoscritto dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli accordi integrativi territoriali e/o aziendali riferiti al settore di attività di competenza;
(2) obbligo per l'appaltatore di rispettare le norme in materia retributiva - compreso l'accantonamento del TFR - contributiva e previdenziale previste per i dipendenti dall'ordinamento vigente che disciplina il rapporto di lavoro subordinato;
(3) obbligo per il committente (titolare della farmacia) di verificare, trimestralmente, l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali versato, che l'impresa è obbligata a produrre;
(4) obbligo per il committente di rescissione del contratto di appalto in qualsiasi momento nel caso di inadempienza della impresa relativamente al rispetto dei punti sopra richiamati.
Il vincolo di solidarietà di cui all'art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/03 e successive modificazioni, opera a carico del committente esclusivamente in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai punti 3 e 4.

Disposizioni finali
Dopo 24 mesi dalla applicazione sperimentale delle nuove tipologie contrattuali, le Parti stipulanti si incontreranno per verificarne l'utilizzo nel settore.
Le Parti si danno atto che devono intendersi abrogati i titoli V e VII del CCNL (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27.7.94), nonché gli artt. 9 e 12, Accordo 23.3.99, fatto salvo quanto previsto in materia di apprendistato dalla specifica disposizione transitoria posta in calce alla disciplina di cui al presente accordo.
[...]