Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 10 febbraio 2021, n. 64
Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 in materia di riapertura degli impianti di risalita agli sciatori amatoriali, di attuazione del piano vaccinale provinciale e di comunicazione della chiusura temporanea di attività produttive.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 , del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 30 aprile 2021;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”, pubblicato su G.U. n. 299 del 2 dicembre 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID- 19»”;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”, pubblicato su G.U. n. 313 del 18 dicembre 2020, che ha individuato le misure applicabili ai territori delle Regioni e delle Province Autonome dal giorno 24 dicembre 2020 fino al giorno 6 gennaio 2021;
VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epdemiologica da Covid-19”, pubblicato su G.U. n. 3 del 5 gennaio 2021, che ha individuato ulteriori misure applicabili ai territori delle Regioni e delle Province Autonome dal giorno 7 gennaio 2021 fino al giorno 15 gennaio 2021 ;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, pubblicato su G.U. n. 10 del 14 gennaio 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»”;
VISTE le ultime ordinanze del Ministero della Salute del giorno 29 gennaio 2021 in tema di individuazione delle misure applicabili alle Regioni e alle Province Autonome, pubblicate in G.U n. 25 del 31 gennaio 2021;
CONSIDERATO quindi che alla Provincia Autonoma di Trento sono applicate in questa fase le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 14 gennaio 2021, quelle delle c.d. “aree gialle”;
CONSIDERATO il report settimanale, aggiornato al 03 febbraio 2021, effettuato dal Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità che, nell’ambito dell’aggiornamento epidemiologico, individua tra l’altro per la Provincia Autonoma di Trento valori RT in riferimento alla settimana 25 gennaio 2021 - 31 gennaio 2021 pari a 0.6 (CI: 0.47-0.72) [medio 14gg];
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Riapertura degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici per l’utilizzo da parte degli sciatori amatoriali
Apertura degli impianti di risalita per gli sciatori amatoriali
VISTO quanto previsto dall’art. 1, comma 10, lett. oo) del Dpcm 14 gennaio 2021, secondo cui “[...] A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti”-,
VISTO il documento “Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali” (Allegato 1 alla presente), adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del giorno 8 febbraio 2021 (21/17/CR/COV19), in seguito alla validazione con espressione di parere favorevole dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 4 febbraio 2021;
VISTO altresì che il giorno di riapertura degli impianti, fissato alla data del 15 febbraio 2021 dal Dpcm 14 gennaio 2021, coincide con le festività scolastiche legate al Carnevale (si veda la deliberazione della Giunta provinciale n. 958 del 10 luglio 2020 recante “Calendario delle attività didattiche nelle scuole dell’infanzia, nelle istituzioni scolastiche e istituzioni formative della Provincia autonoma di Trento per l’anno scolastico 2020-2021”, che prevede la sospensione dell’attività didattica nei giorni di lunedì 15 febbraio e martedì 16 febbraio 2021), al fine di evitare possibili occasioni di assembramenti dettati dalla circostanza che numerose famiglie potrebbero approfittare della chiusura scolastica per recarsi in stazioni e comprensori sciistici, si ritiene opportuno in via precauzionale fissare la data di riapertura degli impianti medesimi a partire dalla giornata di mercoledì 17 febbraio 2021;
RITENUTO ulteriormente opportuno che, in ogni caso, gli impianti non possano essere riaperti in una giornata ricadente di sabato o di domenica, al fine di evitare occasioni di assembramento dettate dalla circostanza che il primo giorno di riapertura coincida con un giorno non lavorativo per la maggior parte della popolazione (ad es. il primo giorno di riapertura può essere mercoledì 17 o giovedì 18 o venerdì 19 febbraio e in tal caso sarà possibile restare aperti senza soluzione di continuità anche nel fine settimana seguente; viceversa non sarà possibile far coincidere il primo giorno di riapertura con le giornate di sabato 20 febbraio o domenica 21 febbraio);
Criteri per il contingentamento delle presenze giornaliere all'interno delle stazioni sciistiche e dei comprensori sciistici
RILEVATO che le “Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali" stabiliscono in premessa che “è necessario limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l’introduzione di un tetto massimo di skipass giornalieri vendibili, che tenga conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali, determinato in base alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio sciistico, con criteri omogenei per Regione o Provincia Autonoma o comprensorio sciistico da definire successivamente, sentiti anche i rappresentanti di categoria ed i rappresentanti delle strutture ricettive, e concordati con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio" e che “nei comprensori sciistici di maggiori dimensioni, che si estendono oltre i confini regionali e/o provinciali, le Regioni o le Province Autonome confinanti dovranno coordinarsi per individuare misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze, soprattutto nel caso di possibili differenze nei regimi di apertura/chiusura conseguenti al mutamento delle condizioni di rischio di una Regione/Provincia Autonoma";
PRESO ATTO del verbale della riunione (Allegato 2 alla presente) tenutasi il giorno 9 febbraio 2021 tra i rappresentanti della Provincia autonoma di Trento, dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Dipartimento di Prevenzione e della categoria provinciale degli esercenti funiviari (ANEF- Trentino), in cui sono stati definiti i criteri finalizzati al calcolo del tetto massimo di skipass giornalieri vendibili, tenendo conto, ai fini della determinazione di tale somma, anche delle quote settimanali e stagionali, oltre alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio sciistico; il predetto verbale è stato altresì inoltrato alla due categorie più rappresentative del ricettivo (ASAT e UNAT);
Disposizioni applicabili alle stazioni e ai comprensori sciistici di confine in caso di divieti di spostamento tra Regioni e Province autonome, ai sensi della normativa vigente
VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, secondo cui dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata o in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e ferma restando la possibilità di rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione;
CONSIDERATO che a partire dal giorno 16 febbraio 2021 sarà possibile, salvo eventuali diverse disposizioni adottate a livello nazionale, lo spostamento tra Regioni e Province autonome cui sono applicabili le medesime misure previste dall’art. 1 del Dpcm 14 gennaio 2021 (quelle previste per le c.d. “zone gialle” e “bianche”);
CONSIDERATO che alcune stazioni e comprensori sciistici, con i relativi impianti di risalita, si posizionano non solo sul territorio provinciale trentino ma altresì sul territorio di altra Regione/ Provincia autonoma;
CONSIDERATA l’opportunità di stabilire, in via preventiva, delle basilari regole di accesso agli impianti di risalita e alle stazioni e comprensori sciistici situati nelle zone di confine con altre Regioni o Province autonome, nel caso in cui a partire dal 16 febbraio 2021 continuino a sussistere i predetti divieti di spostamento (ad esempio in caso di eventuale proroga del divieto generale di spostamento tra Regioni e Province autonome o nel caso di divieto di spostamento tra Regioni e Province autonome caratterizzati dall’applicazione di una disciplina differente in base ai diversi scenari di rischio riportati dal Dpcm in vigore);
RITENUTO pertanto opportuno disporre, nel caso in cui alla Provincia autonoma di Trento si applichino le disposizioni previste per le c.d. zone “gialle” o "bianche” e previo accordo con altra Regione o Provincia autonoma interessata, che sia consentito fruire dell’impianto di risalita laddove la stazione di partenza si collochi sul territorio provinciale e la stazione a monte si trovi sul territorio di una diversa Regione o Provincia autonoma; nella circostanza di cui al periodo precedente è consentito altresì transitare dal territorio della predetta diversa Regione o Provincia autonoma, fermo restando il divieto di fermarsi presso le attività ivi locate (ad esempio presso eventuali attività di ristorazione poste in quota) e con obbligo di proseguire fino al rientro sul territorio provinciale, tranne che nel caso in cui la sosta sia giustificata da causa di forza maggiore;
Ulteriori disposizioni in materia di attività di ristorazione e pubblici esercizi in quota
PRESO ATTO, tra l’altro, delle misure previste all'interno delle Linee guida suesposte in merito alle “Attività di ristorazione e per i pubblici esercizi in quota” (si veda la sezione 5.6 delle medesime), ai fini di una più efficace azione di prevenzione e precauzione, si rende altresì opportuno prescrivere che gli esercenti di tali attività hanno l’onere di assicurare un accesso contingentato (nel rispetto di un numero massimo di persone calcolato tenuto conto del distanziamento interpersonale di un metro) anche negli ambienti esterni di pertinenza dell’attività o alle stesse attività dati in concessione per la somministrazione di alimenti e bevande;
RITENUTO necessario che le Amministrazioni comunali, sul cui territorio si trovano le attività di ristorazione e i pubblici esercizi, si raccordino e collaborino con le autorità di pubblica sicurezza e con le altre amministrazioni interessate affinché sia assicurata una vigilanza con frequenza ravvicinata, per quanto possibile, al fine di garantire il rispetto delle norme volte ad evitare qualsiasi forma di assembramento;
Attuazione del piano vaccinale provinciale anti-Covid presso strutture non sanitarie
VISTA l’adozione, con Decreto del Ministero della Salute del 2 gennaio 2021, del “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”, la Provincia sta definendo la propria strategia vaccinale al fine di garantire una vaccinazione in piena sicurezza ad un elevato numero di persone sul proprio territorio;
CONSIDERATO che, dal punto di vista logistico, è di fondamentale importanza garantire la disponibilità di strutture idonee, dislocate in maniera funzionale sul territorio provinciale, al fine di assicurare una vaccinazione rapida e sicura alla popolazione, compatibilmente con quelli che saranno il processo di approvvigionamento dei vaccini e gli indirizzi operativi coordinati a livello nazionale;
CONSIDERATO che l’attività di cui sopra non può svolgersi nelle normali sedi dei servizi vaccinali sul territorio, sia per l’elevato numero potenziale di persone che saranno interessate dalla campagna vaccinale sia per la necessità di riservare le usuali strutture sanitarie all’attuazione delle ulteriori misure anti-Covid e alle esigenze sanitarie ordinarie;
CONSIDERATO pertanto, alla luce della fase emergenziale in atto e delle peculiarità straordinarie della campagna vaccinale, necessario autorizzare, fino al completamento del piano vaccinale provinciale anti-Covid, gli organi sanitari competenti a svolgere l’attività vaccinale presso strutture anche non originariamente destinate all’attività sanitaria, eventualmente in parziale deroga rispetto ai requisiti specifici minimi richiesti per l’autorizzazione e l’accreditamento, ma comunque adeguate per accessibilità e con caratteristiche idonee a garantire le misure di distanziamento ed i percorsi richiesti dalla gestione in sicurezza dell’emergenza pandemica ed individuate con la collaborazione e la disponibilità delle Amministrazioni del sistema pubblico provinciale (compresi gli enti locali, i loro enti strumentali, nonché qualsiasi ente/società partecipato da ente pubblico) o anche di soggetti privati;
CONSIDERATO che, in queste sedi, l’attività vaccinale dovrà essere svolta rispettando tutte le procedure di sicurezza e che la gestione dell’emergenza sanitaria dovrà essere attuata con le medesime procedure e dispositivi previsti nelle sedi vaccinali (primo soccorso e manovre BLS, chiamata del soccorso avanzato, etc);
CONSIDERATA la fondamentale valenza strategica nella lotta alla pandemia che rappresenta la campagna vaccinale anti-Covid, tutte le Amministrazioni del sistema pubblico provinciale (compresi gli enti locali, i loro enti strumentali, nonché qualsiasi ente/società partecipato da ente pubblico) devono assicurare, per quanto compatibile con l’esercizio delle proprie funzioni, la messa a disposizione di proprie strutture all’Azienda provinciale per i servizi sanitari (e dalla stessa reputate idonee) per l’attuazione del piano vaccinale, tramite la stipulazione di contratti di comodato d’uso gratuito;
PRESO ATTO che, allo stato attuale, vi è già una disponibilità di massima di proprietari e/o gestori, espressa all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, per destinare alcune strutture alla finalità di cui al presente paragrafo, in toto o solo di alcune porzioni delle medesime (si veda l’elenco di cui all’Allegato 3 alla presente - elenco che potrà essere aggiornato in base alle esigenze sanitarie);
Disposizione in materia di comunicazione della chiusura temporanea di attività produttive
CONSIDERATA l’attuale situazione di incertezza in termini di operatività e programmazione da parte delle le realtà produttive dislocate sul territorio provinciale, si ritiene opportuno per esigenze di snellimento e di semplificazione che la modalità ordinaria di comunicazione della chiusura temporanea dell’attività (che oggi avviene attraverso l’utilizzo della piattaforma SUAP - Sportello Unico telematico per le attività produttive), in accordo con il Consorzio dei comuni trentini, sia derogata in questa fase e sostituita con la semplice comunicazione delle informazioni essenziali mediante posta elettronica certificata (PEC) al Comune competente; tale deroga vale dal giorno di adozione della presente ordinanza fino alla cessazione dello stato d’emergenza (ad oggi fissata al 30 aprile 2021);
Tutto ciò premesso,
SENTITI il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e il Consorzio dei Comuni Trentini,
IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE
Riapertura degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici per l’utilizzo da parte degli sciatori amatoriali
Apertura degli impianti di risalita per gli sciatori amatoriali
1) a partire dal 17 febbraio 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria (ad oggi fissata al 30 aprile 2021), a condizione che sul territorio provinciale non si applichino le misure previste dal Dpcm 14 gennaio 2021 (arti. 2 e 3) per le aree c.d. “arancioni” o “rosse”, gli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici sono aperti anche agli sciatori amatoriali, nel rispetto di quanto previsto nel documento "Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (documento di data 8 febbraio 2021, prot. 21/17/CR/COV19 - Allegato 1 alla presente), validate nei suoi contenuti da parte del Comitato tecnico-scientifico nella seduta di data 4 febbraio 2021.
In ogni caso, il primo giorno di riapertura di tali impianti non può coincidere con le giornate di sabato o domenica;
Criteri per il contingentamento delle presenze giornaliere all’interno delle stazioni sciistiche, dei comprensori sciistici e dei raggruppamenti di impianti
2) In ogni comprensorio sciistico, stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico o raggruppamento di impianti, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva degli impianti di risalita aperti (funivie, cabinovie, skilift, seggiovie, tappeti mobili) presenti nei sopracitati comprensori sciistici, stazioni sciistiche non ricomprese in comprensori o raggruppamento di impianti; il limite delle presenze giornaliere ammissibili è comprensivo degli skiipass giornalieri, plurigiornalieri, settimanali e stagionali. Laddove i sistemi di automazione lo permettono, la gestione degli abbonati plurigiornalieri, settimanali e stagionali avviene attraverso un sistema di prenotazione che permette agli stessi di avere il posto garantito nel limite del contingente giornaliero (a titolo esemplificativo: se la somma della portata oraria degli impianti aperti nel comprensorio sciistico fosse pari a 12.000, il numero delle persone ammesse giornalmente nel comprensorio sciistico non può essere superiore al 30% di tale cifra, ossia 3.600 unità; se il numero degli skipass plurigiornalieri e settimanali già venduti per il periodo di riferimento è pari a 300 e il numero degli skipass stagionali venduti è pari a 100, il numero degli skipass giornalieri vendibili non potrà essere superiore a 3.200);
3) per le stazioni sciistiche con un numero massimo di due impianti complessivi, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 50% della portata oraria complessiva degli impianti di risalita aperti;
4) nel rispetto del limite giornaliero di cui sopra, nelle stazioni sciistiche più avanzate nella digitalizzazione dei sistemi di accesso agli impianti di arroccamento (es. aree SKiRama), per la gestione delle code al fine di evitare gli assembramenti nelle zone di partenza, la gestione degli accessi per i relativi comprensori sciistici laddove possibile è gestita da una apposita applicazione (App) che permette di gestire in maniera virtuale la coda di accesso all’impianto di risalita prescelto con una gestione totalmente automatizzata (attraverso codici QRCode) o recapiti di servizio telefonico dedicato per chi non è dotato di idoneo smartphone o tramite stampa di apposite etichette da parte di un operatore presente, e con l’indicazione dell’ora e minuti a cui ci si deve presentare per l’imbarco (con una piccola tolleranza). Questo strumento si prevede poi possa essere integrato anche per la gestione della prenotazione e dell’accesso a rifugi o ristoranti lungo Ie piste al fine di permettere la prenotazione e la gestione degli accessi senza code di attesa;
5) nel caso di stazioni e comprensori sciistici di maggiori dimensioni, estesi tra il territorio della Provincia autonoma di Trento e altra Regione o Provincia autonoma, in cui sia presente un sistema unico di prenotazione e gestione dei titoli di ingresso, si prevede che, in stretto coordinamento con le predette Regioni o Provincia autonoma, la determinazione del numero massimo di presenze giornaliere avvenga a livello complessivo del comprensorio sciistico, derivante dalla somma della quota trentina, calcolata come ai punti precedenti, e delle quote spettanti alle altre Regioni o Provincia autonoma, calcolate secondo i criteri che saranno definiti dalle stesse; in tali casi i gestori degli impianti interessati dovranno monitorare congiuntamente, attraverso il sistema unico di prenotazione e gestione, il rispetto del numero di utenti che possono giornalmente accedere alle stazioni e comprensori sciistici ed ai relativi impianti di risalita;
6) al fine di assicurare un adeguato monitoraggio delle misure adottate, i gestori di ogni comprensorio sciistico, stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico o raggruppamento di impianti dovranno comunicare sia alla “Provincia autonoma di Trento - Servizio impianti a fune e piste da sci” che all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, entro la data di apertura degli impianti, gli impianti aperti, la portata oraria dei singoli impianti e complessiva del comprensorio sciistico o della stazione sciistica o del raggruppamento di impianti, le presenze giornaliere ammissibili, determinate in applicazione del criterio di cui sopra;
7) in merito all’utilizzo di tappeti mobili (detti anche tapis-roulant o nastri trasportatori), si prescrive che gli utenti rispettino il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri;
Disposizioni applicabili alle stazioni e ai comprensori sciistici di confine in caso di divieti di spostamento tra Regioni e Province autonome, ai sensi della normativa vigente
8) nel caso in cui sussistano, ai sensi della normativa vigente, divieti di spostamento tra Regioni e Province autonome, per i comprensori sciistici, le stazioni sciistiche non ricomprese in un comprensorio sciistico e i raggruppamenti di impianti che si estendono tra i territori della Provincia autonoma di Trento e altra Regione o Provincia autonoma, previo accordo tra le medesime Regioni e Province autonome interessate, si dispone che:
• per coloro che si trovano legittimamente (secondo le normative in materia di Covid-19) sul territorio della Provincia autonoma di Trento è possibile utilizzare gli impianti di risalita la cui stazione a valle si trovi sul medesimo territorio, anche qualora la stazione a monte o parte delle aree sciabili si trovino sul territorio di altra Regione o Provincia autonoma; in quest’ultimo caso gli utenti delle piste possono transitare dal territorio di altra Regione/Provincia autonoma attraverso le ivi locate piste di rientro, a condizione che non si fermino sul territorio attraversato, tranne che per motivi di forza maggiore (a titolo esemplificativo non è possibile fermarsi presso rifugi o pubblici esercizi posti in quota in altra Regione/Provincia autonoma); tali disposizioni si applicano, in via di reciprocità, sul territorio trentino anche ai soggetti che, alle medesime condizioni, si trovano a transitare sullo stesso;
9) resta inteso che le persone provenienti da aree c.d. “arancioni” o “rosse”, non legittimate a soggiornare sul territorio provinciale per uno dei motivi previsti dalla normativa sul Covid-19, non possono utilizzare gli impianti di risalita e le piste da sci;
Ulteriori disposizioni in materia di attività di ristorazione e pubblici esercizi in quota
10) per le attività di ristorazione e per i pubblici esercizi in quota si applica quanto previsto dalla sezione 5.6 delle Linee guida di cui al punto 1), fermo restando quant’altro previsto dall'alt 1, comma 10, lett. gg) del Dpcm 14 gennaio 2021 e dal punto 4) dell’ordinanza del Presidente della Provincia del 15 luglio 2020 prot. 411120/1 che richiama il “Documento guida" in materia di attività di ristorazione e pubblici esercizi di cui all’allegato 2 della deliberazione di Giunta provinciale n. 689 del 22 maggio 2020.
Si evidenzia, in particolare, l’obbligo di gestire il servizio bar e ristorazione solo con posti a sedere e di rispettare la misura secondo cui, raggiunto il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente all’interno del locale sulla base delle regole di distanziamento definite dal sopracitato "Documento guida’’, dovrà essere interdetto l’accesso ad altre persone, fatto salvo, nel rispetto delle misure di prevenzione, l’ingresso per eventuali necessità personali o di salute di carattere urgente o indifferibile;
11) quali misure aggiuntive a quelle previste dalle "Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali’’, si dispone che:
a) è vietato il servizio al banco, sia in piedi che con posti a sedere, ciò anche in deroga alle disposizioni previste dal "Documento guida” in materia di attività di ristorazione e pubblici esercizi di cui al punto precedente;
b) gli esercenti di attività di ristorazione e pubblici esercizi in quota devono assicurare, stabilendo un numero massimo di presenze consentite nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale, l’accesso contingentato delle persone non solo all’interno del locale, ma anche negli ambienti esterni di pertinenza dell’attività o alle stesse attività dati in concessione per la somministrazione di alimenti e bevande, in maniera tale da evitare qualsiasi forma di assembramento; anche in tali ambienti esterni, vi è altresì l’obbligo di gestire il servizio bar e ristorazione solo con posti a sedere, con divieto di servizio al banco;
c) fatta salva la competenza delle autorità di pubblica sicurezza e delle altre amministrazioni interessate (Dipartimento di Protezione civile, Corpo dei Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Soccorso Alpino), le Amministrazioni comunali, sul cui territorio si trovano le attività di ristorazione e pubblici esercizi in quota, devono collaborare e raccordarsi con le medesime, al fine di assicurare una vigilanza con frequenza ravvicinata, per quanto possibile, per garantire il rispetto delle norme volte ad evitare qualsiasi forma di assembramento ed assicurando altresì l’adozione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, compresa la chiusura immediata dell’attività;
Attuazione del piano vaccinale provinciale anti-Covid presso strutture non sanitarie
12) per le motivazioni e secondo le modalità di cui in premessa, fino al completamento del piano vaccinale provinciale anti-Covid, gli organi sanitari competenti sono autorizzati a svolgere le attività vaccinali presso strutture anche non originariamente destinate all’attività sanitaria, eventualmente in parziale deroga rispetto ai requisiti specifici minimi richiesti per l’autorizzazione e l’accreditamento, ma comunque adeguate per accessibilità e con caratteristiche idonee a garantire le misure di distanziamento ed i percorsi richiesti dalla gestione in sicurezza dell’emergenza pandemica;
13)la disponibilità delle strutture di cui al presente paragrafo è garantita mediante la stipulazione di contratti di comodato d’uso gratuito tra il proprietario e/o gestore (anche privato) e [’Azienda provinciale per i servizi sanitari;
14)in particolare, le Amministrazioni del sistema pubblico provinciale (compresi gli enti locali, i loro enti strumentali, nonché qualsiasi ente/società partecipato da ente pubblico) devono assicurare, per quanto compatibile con l’esercizio delle proprie funzioni, la messa a disposizione di proprie strutture, reputate idonee dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari all’attuazione del piano vaccinale, tramite la stipulazione di contratti di comodato d’uso gratuito con la stessa Azienda provinciale;
15)si prende atto che, allo stato attuale, vi è già una disponibilità di massima di alcuni proprietari e/ o gestori, espressa all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, per destinare strutture alla finalità di cui al presente paragrafo, in toto o solo di alcune porzioni delle medesime (si veda l’elenco di cui all’Allegato 3 alla presente - elenco che potrà essere aggiornato in base alle esigenze sanitarie);
Disposizione in materia di comunicazione della chiusura temporanea di attività produttive
16) per tutte le realtà produttive dislocate sul territorio provinciale, per le quali la modalità ordinaria di comunicazione della chiusura temporanea dell’attività avviene attraverso l’utilizzo della piattaforma SUAP - Sportello Unico telematico per le attività produttive, tenuto conto della situazione di profonda incertezza e delle esigenze di snellimento e semplificazione, si dispone, in accordo con il Consorzio dei Comuni Trentini, la deroga a tale modalità che è sostituita con la semplice comunicazione delle informazioni essenziali mediante posta elettronica certificata (PEC) al Comune competente; tale deroga vale dal giorno di adozione della presente ordinanza fino alla cessazione dello stato d’emergenza (ad oggi fissata al 30 aprile 2021);
Disposizioni finali
17) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno di adozione della presente ordinanza, salvo ove indicati termini diversi, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate. Si applicano altresì le ulteriori disposizioni del Dpcm 14 gennaio 2021;
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
Allegati:
- All.to 1 Documento - Linee Guida Impianti
- All.to 2 Verbale 9 febbraio 2021
- All.to 3 Elenco disponibilità strutture per vaccinazione
Allegato 2
VERBALE RIUNIONE DEL 9 FEBBRAIO 2021
Oggetto; Linee Guida relative all’apertura degli impianti nelle aree/stazioni/comprensori sciistici per gli sciatori amatoriali approvate dalla Conferenza delle Regioni del 28 gennaio 2021 e validate dal Comitato Tecnico Scientifico in data 4 febbraio 2021 - accordo per la determinazione del limite al numero massimo degli skipass giornalieri vendibili comprensivi anche degli abbonamenti settimanali o plurigiornalieri e stagionali (primo box delle premesse delle citate Linee Guida)
Presenti: Provincia Autonoma di Trento, Azienda Provinciale per i Servizi sanitari (APSS) - settore Prevenzione; Rappresentanti di categoria impianti da sci (ANEF - Trentino)
Riferimenti Normativi: D.P.C.M 14 gennaio 2021, (GU del 15.01.2021) art. 1, comma 10, lettera “oo” "...omissis.. A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti; ” Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, art. 1, comma 3 "Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata ed in uscita tra i territori di diverse regioni o provincia autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E‘ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. ”
Sulla base delle proposte che sono state formulate e vagliate anche attraverso un precedente confronto con le altre regioni dell’arco alpino interessate dalla riapertura degli impianti da sci nelle stazioni sciistiche e alla luce di quanto previsto dalle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle regioni e provincie autonome e validate dal CTS, si approvano le seguenti modalità di determinazione dei limiti giornalieri per l’utilizzo degli impianti:
1. calcolare il totale della portata oraria complessiva di tutti gli impianti di risalita aperti (seggiovie, cabinovie, skilift, funivie, tappeti mobili) relative ad una stazione sciistica / comprensorio / raggruppamento di impianti e, dalla stessa, togliere il 70%. Il risultato è il numero di accessi giornalieri complessivi consentito per l’intera area, gruppo di impianti, comprensorio.
Esempio numerico:
portata oraria impianti 13.060 x -70% persone ammesse 3.918 portata oraria impianti 21.362 x -70% persone ammesse 6.408 portata oraria impianti 16.660 x -70% persone ammesse 4.998
Il limite di cui sopra è comprensivo dei giornalieri ed anche dei plurigiornalieri, settimanali o stagionali. Laddove i sistemi di automazione lo permettano, la gestione degli abbonati settimanali, plurigiornalieri o stagionali avviene attraverso un sistema di prenotazione che permette agli stessi di avere il posto garantito nel limite del contingente giornaliero.
2. Per le Stazioni sciistiche con massimo due impianti complessivi il limite giornaliero è determinato al 50% della portata oraria complessiva.
3. Nel rispetto del limite giornaliero di cui al punto 1, nelle stazioni sciistiche più avanzate nella digitalizzazione dei sistemi di accesso agli impianti di arroccamento (es. aree SKiRama), per la gestione delle code al fine di evitare gli assembramenti nelle zone di partenza, la gestione degli accessi per i relativi comprensori sciistici laddove possibile è gestita da una apposita applicazione (App ) che permette di gestire in maniera virtuale la coda di accesso all’impianto di risalita prescelto con una gestione totalmente automatizzata (attraverso codici QRCode) (o recapiti di servizio telefonico dedicato per chi non è dotato di idoneo smartphone o tramite stampa di apposite etichette da parte di un operatore presente), e con l’indicazione dell’ora e minuti a cui ci si deve presentare per rimbarco (con una piccola tolleranza). Questo strumento si prevede poi possa essere integrato anche per la gestione della prenotazione e dell’accesso a rifugi o ristoranti lungo le piste al fine di permettere la prenotazione e la gestione degli accessi senza code di attesa.
Il presente verbale è stato inoltrato alle due categorie più rappresentative del ricettivo (ASAT e UNAT)
Trento, 9 febbraio 2021
Allegato 3
ZONA | CITTA' | SEDE |
TRENTO E VALLE DEI LAGHI | Trento | struttura ex cte |
VALLAGARINA | Rovereto | struttura ex Manifattura |
ALTA VALSUGANA | Pergine Valsugana | struttura Apss |
BASSA VALSUGANA | Borgo Valsugana | struttura comunale |
Tonadico | struttura comunale | |
VALLI DI FIEMME E FASSA | Tesero | Centro del Fondo |
Comun General de Fascia | struttura comunale | |
VALLI DI NON E DI SOLE | Cles | struttura Apss |
Male | struttura Apss | |
ROTALIANA RAGANELLA CEMBRA | Mezzolombardo | struttura Apss |
GIUDICARIE E RENDENA | Tione | struttura comunale |
ALTO GARDA E LEDRO | Riva del Garda | struttura Casinò |