Categoria: Normativa regionale
Visite: 5018

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile ed urgente 12 febbraio 2021, n. 7/2021
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25, 26, l’articolo 9, comma 1, punto 10 e l’articolo 52, comma 2, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 08.05.2020, n. 4, nella sua versione vigente;
• il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;
• il DPCM del 14 gennaio 2021;
• l’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 6/2021 del 06.02.2021;
• la lettera dell’11.02.2021, prot. n. 25213/21 del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria;
 

CONSTATATO

• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da virus COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
• che l’ordinanza presidenziale contingibile ed urgente n. 6/2021 ha introdotto, per il periodo dall’8 al 28 febbraio 2021, misure di sicurezza ulteriormente restrittive in aggiunta a quelle già in vigore non incompatibili;
• che nella riunione della Giunta Provinciale del 10.02.2021 si è convenuto di aggiungere ulteriori specificazioni alle disposizioni delle ordinanze contingibili ed urgenti vigenti;
• che nella lettera dell’11.02.2021, prot. n. 25213/21, del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria si rende conto del fatto che la percentuale di positività ai tamponi molecolari è attualmente in moderato incremento rispetto alla settimana precedente, che l’indice RT, il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica e l’incidenza cumulata risultano in aumento, configurando uno scenario di rischio alto.
Nella lettera si propone, quindi, di adottare misure preventive ulteriori rispetto a quelle già in essere che contribuiscano al contenimento del rischio di infezione da Sars-Cov2, soprattutto riguardo alle protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi e in cui sono più probabili gli assembramenti.
In particolare si suggerisce l’uso di mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2 o equivalenti a partire dai 12 anni di età, tenuto conto di quanto già espresso, in relazione all’utilizzo delle mascherine chirurgiche in ambito scolastico, da parte del Comitato Tecnico Scientifico e dall’OMS in due note, rispettivamente del 31.08.2020 e del 21.08.2020;
• che è stato sentito, sulla bozza della presente ordinanza, il Ministro della Salute;
• che si ritiene pertanto necessario introdurre le seguenti misure;
 

ORDINA

che nel periodo dal 14 al 28 febbraio 2021 si applichino le seguenti disposizioni, in aggiunta a quelle già in vigore non incompatibili:
1) sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani e all’interno dei locali delle attività di commercio al dettaglio consentite vige l’obbligo generalizzato di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 o equivalenti.
Sono esclusi dal predetto obbligo i soggetti di età inferiore ai 12 anni, i quali possono utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie diverso.
L’Agenzia per la Protezione Civile fornisce le mascherine FFP2 o equivalenti alle associazioni di volontariato e solidarietà, affinché siano distribuite alle persone da queste assistite;
2) in riferimento al punto 16) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 6 del 06.02.2021, i test antigenici rapidi o molecolari che si svolgono nell’ambito delle attività produttive vengono effettuati secondo le modalità stabilite dai protocolli di sicurezza e negli accordi con l’Azienda Sanitaria;
3) l’elenco delle attività commerciali al dettaglio consentite di cui all’ordinanza presidenziale n. 6/2021 è sostituito dall’elenco allegato alla presente ordinanza.
4) le attività di ristorazione dei rifugi alpini ai sensi della legge provinciale n. 22/1982 e quelle che si trovano nelle aree sciistiche, presso le piste da slittino e nelle zone delle stazioni a valle degli impianti sciistici sono sospese;
5) sono sospese le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, salvo quelle ad uso degli operatori della sanità, delle forze dell’ordine, dell’esercito, della Protezione civile e quelle aziendali interne.
Sono sospese anche le attività degli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai/lavoratori/alunni;
6) è sospeso anche l’asporto presso i soggetti che esercitano come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ateco 56.3 (bar e altri servizi simili) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande). È altresì sospesa la vendita da asporto di bevande da parte di ogni forma di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, anche nell’ambito dell’attività alberghiera;
7) sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio situate sulle superstrade;
8) sono sospesi tutti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie, pompe funebri, nonché - previa prenotazione - barbieri, parrucchieri ed estetisti. Nei servizi di cura alla persona consentiti il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2;
9) in relazione ai piani di rateazione concessi da Alto Adige Riscossioni Spa, in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate sino al 28 febbraio 2021, la decadenza dal beneficio di rateazione avviene al verificarsi del mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive;
10) le disposizioni previste dalle precedenti ordinanze relative al lavoro nel settore privato si applicano anche alle attività di stage e tirocini formativi all’interno delle imprese.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto diretta alla collettività, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale del
19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini, e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario
Speciale per l’emergenza COVID-19


Allegato:
1) Elenco delle attività commerciali al dettaglio consentite.

ALLEGATO 1 - Commercio al dettaglio
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)*
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi di inalazione
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli igienico- sanitari
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

*Gli esercizi commerciali compresi in questa categoria possono vendere, oltre agli alimentari, esclusivamente i prodotti consentiti ai sensi dei restanti punti dell’elenco.