Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ordinanza contingibile e urgente 14 febbraio 2021, n. 4/2021/PC
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 14 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19);
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID - 19);
Visto il decreto legge del 7 ottobre 2020 n. 125 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020), ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a), che nel modificare l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 (Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19);
Visto il decreto -legge 14 gennaio 2021, n. 2 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021);
Visto il DPCM 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021» ed in particolare l’art. 1, comma 10, lettera oo) che stabilisce che, ”a partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali, solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti”;
Vista la proposta di “Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali" approvata dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 28 gennaio 2021;
Preso atto che in data 4 febbraio 2021 il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), ha provveduto alla validazione delle predette Linee guida, con la richiesta di eliminare la previsione relativa alla riapertura delle strutture anche nelle c.d. “zone arancioni”;
Preso atto che, sulla base del predetto rilievo formulato dal Comitato tecnico scientifico, le suddette Linee guida sono state aggiornate dalla Conferenza delle Regioni, come da nota dell’8 febbraio 2021 del Presidente della Conferenza stessa;
Ritenuto, pertanto, di recepire le suddette Linee guida datate 8 febbraio 2021, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
Rilevato che le “Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali" stabiliscono in premessa che “è necessario limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l’introduzione di un tetto massimo di skipass giornalieri vendibili, che tenga conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali, determinato in base alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio sciistico, con criteri omogenei per Regione o Provincia Autonoma o comprensorio sciistico da definire successivamente, sentiti anche i rappresentanti di categoria ed i rappresentanti delle strutture ricettive, e concordati con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio”;
Rilevata pertanto la necessità di definire in maniera omogenea sul territorio regionale i criteri per calcolare il tetto massimo di skipass giornalieri vendibili, che tenga conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali, e che tenga conto, inoltre, anche delle caratteristiche della stazione/area/comprensorio sciistico;
Preso atto che in relazione ai predetti criteri per il tramite di PromoTurismoFVG è stata sentita la Presidenza di FederAlberghi;
Preso atto, altresì, che per il tramite della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione i predetti criteri omogenei per il territorio regionale verranno condivisi con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio;
Preso atto delle indicazioni del mondo scientifico secondo le quali gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus continuano ad essere l’igiene delle mani, il corretto utilizzo dei DPI e il distanziamento fisico;
Preso atto che dalle ultime analisi epidemiologiche elaborate dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità si registrano valori elevati degli indicatori di allerta quali: ultimo valore di Rt disponibile passato da 1.03 a 0.98; numero di nuovi casi settimanali riportati alla sorveglianza integrata COVID-19 passati da 2687 a 2231 nella settimana 1/2/2021-7/2/2021; tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva passato dal 35% (2/2/2021) al 38% (9/2/2021); tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica per pazienti COVID-19 passato dal 45% (2/2/2021) al 39% (9/2/2021);
Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report settimanale del Ministero della salute e dell’Istituto Superiore di Sanità sul monitoraggio del contagio, è definita, alla data del 10/2/2021, avere il trend settimanale dei casi di contagio in diminuzione ma è valutata tra le regioni la cui fascia di impatto è “Alta” e la Classificazione complessiva di rischio è definita oggi “Moderata ad alto rischio di progressione”;
Visto che sulla base dei dati forniti in data 12 febbraio 2021 dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da SARS - CoV-2, registra 440 ricoverati ospedalieri positivi in area medica oltre a 64 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità complessiva di 175 posti letto di terapia intensiva, con conseguente rischio di aumento del carico ospedaliero;
Considerato che le misure ultime adottate a livello statale e regionale hanno determinato il contenimento del contagio in misura tale da consentire il rientro della Regione nella cosiddetta “zona gialla”;
Ritenuto tuttavia necessario, alla luce dei dati epidemiologici che rappresentano una situazione ancora seria, continuare a ridurre al minimo le possibilità di assembramento;
Ritenuto di dovere, allo stato attuale, osservare il principio di massima precauzione a tutela dell’interesse pubblico, da ritenersi prevalente, della salute collettiva;
Preso atto che il calendario scolastico regionale 2020-2021 prevede, in Friuli Venezia Giulia, la sospensione delle attività didattiche dal 15 al 17 febbraio 2021;
Ritenuto che la circostanza della chiusura delle scuole potrebbe far aumentare sensibilmente la formazione di assembramenti di persone nei pressi dei comprensori sciistici in quanto molte famiglie potrebbero cogliere l’occasione per recarsi in località montane;
Acquisito il parere della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità del 13 febbraio 2021;
 

ORDINA

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, a decorrere dal 19 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021, con esclusione dei giorni in cui alla Regione si dovessero applicare le misure di cui all’articolo 2 o 3 del DPCM 14 gennaio 2021, gli impianti nelle stazioni e nei comprensori sciistici sono aperti anche agli sciatori amatoriali.
2. L’utilizzo degli impianti di risalita deve avvenire secondo quanto previsto nelle “Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali” della Conferenza delle Regioni dell’8 febbraio 2021, di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
3. In ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, skilift) presenti nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio.
4. Il calcolo delle presenze giornaliere è definito dalla somma degli skipass giornalieri, di quelli plurigiornalieri e settimanali relativi al periodo di riferimento nonché di quelli stagionali.
5. Nel caso di aperture in notturna, il calcolo delle persone ammesse dovrà essere riferito alla sola portata oraria dell’impianto o degli impianti aperti in notturna.
6. Per le stazioni sciistiche con numero massimo di due impianti complessivi, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 50% della portata oraria complessiva.
7. Agli abbonati plurigiornalieri, settimanali e stagionali dovrà essere garantito il posto, nel limite del contingente giornaliero, anche attraverso appositi sistemi di prenotazione.
8. Al fine di assicurare un adeguato monitoraggio delle misure indicate, PromoTurismo FVG provvederà ad adottare tutti gli atti opportuni e conseguenti, completi di protocollo di sicurezza, protocollo di contenimento dei flussi e dei parametri tecnici di portata degli impianti per ciascun comprensorio sciistico o nella stazione sciistica.
La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 14 febbraio 2021.
 

IL PRESIDENTE
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
f.to dott. Massimiliano FEDRIGA