Tipologia: CCNL
Data firma: 5 maggio 2005
Validità: 01.02.2002 - 31.01.2006
Parti: Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Farmacie private
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa
Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Art. 2
Titolo II Classificazione del personale
Art. 3
Art. 4
Titolo III Assunzione
Art. 5
Art. 6
• Assunzione lavoratori laureati o diplomati in farmacia

• Assunzione lavoratori non laureati o diplomati in farmacia
Art. 7
Titolo IV Periodo di prova
Art. 8
Titolo V Mercato del lavoro
Art. 9
Apprendistato - pregressa normativa
Art. 10
Apprendistato
Art. 11
Art. 12
Speciale contratto di lavoro per lo sviluppo e la qualificazione professionale del farmacista collaboratore
Art. 13
Dichiarazione a verbale
Contratto a termine
Art. 14
Contratto di inserimento
Art. 15
Lavoro a tempo parziale
Art. 16
Art. 17
Disposizioni finali sul Titolo V
Titolo VI Orario di lavoro
Art. 18
Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 19
Art. 20
Titolo VIII Servizio notturno
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Titolo IX Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Titolo X Ferie
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Titolo XI Assenze
Art. 35
Titolo XII Congedi e diritto allo studio
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Interventi di sostegno per la formazione continua prevista dalle norme che regolano l'ECM
Art. 39
Titolo XIII Sospensione dal lavoro
Art. 40
Titolo XIV Aspettativa non retribuita
Art. 41
Titolo XV Chiamata, richiamo alle armi e servizio civile
Art. 42
Art. 43
Titolo XVI Malattie e infortuni
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Titolo XVII Tutela della maternità e della paternità
Art. 53
Titolo XVIII Anzianità di servizio
Art. 54
Titolo XIX Anzianità convenzionale
Art. 55
  Titolo XX Scatti di anzianità
Art. 56
Titolo XXI Trattamento economico
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Una Tantum
Art. 65
Titolo XXII Mensilità supplementari
Art. 66
Art. 67
Titolo XXIII Risoluzione del rapporto di lavoro - Trattamento di fine rapporto - Previdenza Complementare

Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Titolo XXIV Norme disciplinari

Art. 86
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Titolo XXV Diritti sindacali
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Titolo XXVI Sistema di relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 101
Art. 102
Art. 103
Art. 104
Art. 105
Dichiarazione a verbale
Titolo XXVII Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 106
Art. 107
Art. 108
Dichiarazione a verbale
Titolo XXVIII Norma appalti
Art. 109
Titolo XXIX Decorrenza e durata
Art. 110
Allegati
Allegato (all'art. 83) Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto
Tabelle
Tabella A
Tabella B Una tantum 2005
Tabella C
Tabella D
Tabella E
Tabella F
Tabella G
Tabella H
Apprendistato - Pregressa normativa
• Art. 9 (CCNL 23.3.1999)
• Art. 10 (CCNL 23.3.1999)
• Art. 11 (CCNL 23.3.1999)
• Art. 12 (CCNL 23.3.1999)
• Art. 13 (CCNL 23.3.1999)

Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da farmacia privata

L'anno 2005, il giorno 5 del mese di maggio in Roma tra la Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma - [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams- Cgil) [...] con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) [...], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - Fisascat-Cisl [...] con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - Uiltucs-Uil [...] e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...] visti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da farmacia privata stipulato in data 27 luglio 1994 e l'Accordo di rinnovo siglato in data 23 marzo 1999, il successivo accordo di rinnovo stipulato in data 15 novembre 2002, l'accordo economico e normativo siglato in data 5 maggio 2005 si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da farmacia privata, composto da:
1. Premessa
2. XXIX Titoli
3. 1 Allegato
4. 8 Tabelle
5. 1 Appendice
-Apprendistato (pregressa normativa)

Premessa
[...] le Parti, sia a livello nazionale che regionale, si impegnano a favorire corrette e proficue relazioni atte a realizzare la migliore gestione e il più puntuale rispetto del contratto nazionale.
A tal fine le Parti concordano sulla necessità di definire un sistema di relazioni sindacali sia a livello nazionale che territoriale che consenta loro di porsi come soggetto politico unitario, pur nella diversa identità e ruolo, con compiti propositivi propri dell'interlocutore qualificato con le Istituzioni.
[...]
Le Parti, concordando sulla importanza degli istituti del CCNL in materia di diritti sindacali, Ente Bilaterale, Commissione Paritetica e sistema di informazione - istituti che con il rinnovo contrattuale vengono confermati - si impegnano ad una attività comune per una valorizzazione dei rispettivi ruoli di rappresentanza degli interessi del settore.

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra i farmacisti titolari di farmacie private o altri esercenti autorizzati delle stesse a norma delle vigenti disposizioni di legge ed il relativo personale dipendente laureato e non laureato in farmacia.
[...]

Titolo III Assunzione
Art. 6
Assunzione lavoratori laureati o diplomati in farmacia

All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:
[...]
e) certificato di idoneità fisica;
[...]

Assunzione lavoratori non laureati o diplomati in farmacia
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:
[...]
c) certificato di idoneità fisica;
[...]

Titolo V Mercato del lavoro
Art. 9

Le Parti, dopo un approfondito esame della vigente disciplina legale in tema di occupazione e mercato del lavoro, ritengono strategico per il settore procedere ad una specifica regolamentazione del lavoro a tempo parziale, dell'apprendistato e del contratto di inserimento.

Apprendistato - pregressa normativa
Art. 10

La pregressa normativa in materia di apprendistato, così come concordata dell'accordo di rinnovo 23 marzo 1999, è riportata in calce al presente CCNL quale parte integrante dello stesso.

Apprendistato
Art. 11

Le Parti, esaminata l'evoluzione della disciplina dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le Parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.
A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l'apprendistato.
In questo quadro, le Parti assegnano all'Ente Bilaterale un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.

Art. 12
a. Possono essere assunti con il nuovo contratto di apprendistato professionalizzante o di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni.
b. La durata massima del rapporto formativo per i livelli professionali soggetti all'apprendistato (II, III e IV livello), tranne che per il farmacista collaboratore, è fissata in 48 mesi.
c. La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione dell'apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali. La formazione dell'apprendista potrà essere realizzata anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale.
d. In attesa dell'approvazione delle leggi regionali, la formazione, interna o esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo. Tale formazione potrà essere realizzata anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale e delle convenzioni che quest'ultimo potrà eventualmente stipulare e sarà finalizzata a conferire all'apprendista le competenze di base, trasversali e tecnico professionali necessarie per l'acquisizione di adeguata capacità professionale, in coerenza con il profilo dell'apprendista. I contenuti della formazione a carattere trasversale comprendono l'acquisizione di conoscenze relative alla prevenzione ambientale e infortunistica, alla disciplina del rapporto di lavoro e all'organizzazione del lavoro.
[...]
g. L'apprendista fruisce dell'integrale trattamento economico-normativo erogato dal datore di lavoro in caso di malattia così come previsto dal titolo XVI del CCNL.
[...]
k. Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme di legge.
La presente disciplina dell'apprendistato sarà operativa immediatamente a livello di ciascuna regione con l'entrata in vigore dei provvedimenti normativi che ne consentono l'applicazione. Fino a tale data troveranno applicazione le disposizioni contenute nel precedente CCNL con le modifiche legislative intervenute da parte delle norme vigenti al momento del presente accordo.

Speciale contratto di lavoro per lo sviluppo e la qualificazione professionale del farmacista collaboratore
Art. 13

[...]
8. La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione dell'apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali. La formazione dell'apprendista potrà essere realizzata anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale.
9. In attesa dell'approvazione delle leggi regionali la formazione, interna o esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo. Tale formazione potrà essere realizzata anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale e delle convenzioni che quest'ultimo potrà eventualmente stipulare e sarà finalizzata a conferire al farmacista collaboratore le competenze di base, trasversali e tecnico professionali necessarie per l'acquisizione di adeguata capacità professionale, in coerenza con il profilo del farmacista collaboratore. I contenuti della formazione a carattere trasversale comprendono l'acquisizione di conoscenze relative alla prevenzione ambientale e infortunistica, alla disciplina del rapporto di lavoro e all'organizzazione del lavoro.
Per quanto non previsto valgono le norme di legge.

Dichiarazione a verbale
Le Parti riconoscono nei contratti di lavoro finalizzati alla formazione di cui al Titolo IV del D.Lgs. 276/2003 uno strumento di importanza strategica per lo sviluppo e la qualificazione, anche attraverso percorsi di alta formazione professionale, dei lavoratori del settore.
In questa prospettiva l'Ente Bilaterale si attiverà sia per effettuare una ricognizione delle esigenze formative e professionali sia per predispone strumenti di sostegno alla implementazione di tali contratti nel settore.

Contratto a termine
Art. 14

Le Parti convengono che il contratto di lavoro a tempo determinato in farmacia venga stipulato in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 368/2001.

Contratto di inserimento
Art. 15

[...]
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione o dell'adeguamento delle competenze professionali.
[...]
11.Il progetto deve prevedere una formazione non inferiore a 8 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione del servizio pubblico reso dalla farmacia ed accompagnata da fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
[...]
16.Per quanto non previsto valgono le norme di legge.

Disposizioni finali sul Titolo V
Dopo 24 mesi dall'applicazione sperimentale delle nuove tipologie contrattuali, le Parti stipulanti si incontreranno per verificarne l'utilizzo nel settore.

Titolo VI Orario di lavoro
Art. 18

La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni e mezzo, solo mediante la concessione di mezze giornate di riposo da godersi nella settimana successiva o, comunque, anche cumulativamente, entro l'arco del mese, tenendo conto delle necessità organizzative e del servizio della farmacia e delle esigenze del lavoratore stesso.
Una diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro potrà essere definita a livello regionale in presenza di particolari regimi di orari di apertura e chiusura delle farmacie nel territorio. Al riguardo le Parti si incontreranno a livello regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 108, 2° comma del presente CCNL, per definire la pratica realizzazione di quanto sopra.
Attesa la particolare funzione di servizio pubblico essenziale che la farmacia assolve, senza soluzione di continuità, sul territorio a tutela della salute dei cittadini, le Parti convengono quanto segue: ai sensi dell'art. 4, quarto comma, D.lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore medie, comprese le ore di lavoro straordinario. Le 48 ore medie sono calcolate con riferimento ad un periodo di 12 mesi, tenuto conto della premessa di cui al presente comma.

Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 19

Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dall'articolo 18 del presente CCNL.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria eccedente l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 18, tenuto anche conto del servizio per turno.
Per giustificati motivi il lavoratore potrà esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario. In ogni caso il lavoro straordinario deve avere carattere di eccezionalità.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Titolo VIII Servizio notturno
Art. 21

Ai soli fini del presente articolo, viene considerato servizio notturno quello prestato tra l'ora di chiusura serale e l'ora di apertura mattutina della farmacia, fissate dalla Autorità competente, sia quando è svolto secondo i turni stabiliti dalla stessa Autorità, che quando è svolto in modo permanente tutte le notti.
Le maggiorazioni corrisposte ai sensi del presente articolo per il servizio notturno non sono considerate facenti parte della retribuzione globale a nessun effetto, esclusi gli effetti fiscali e previdenziali e del trattamento di fine rapporto.
Il servizio notturno oltre che con la retribuzione di cui all'art. 58 viene compensato come segue:
a) Servizio a porte/battenti aperti ininterrottamente durante le ore notturne nei termini sopra definiti:
- con la sola maggiorazione del 20% calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'articolo 57 per le prime 8 ore di servizio;
- con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 58 maggiorata del 20% calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 57 per le ore di servizio oltre il predetto limite.
b) Servizio a porte/battenti chiusi per tutto il periodo notturno come sopra definito, con presenza del personale in farmacia e con l'obbligo di rispondere ad ogni singola chiamata:
- con la sola maggiorazione del 16% calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 57, per le prime otto ore di servizio;
- con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 58, maggiorata del 16% calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 57 per le ore di servizio oltre il predetto limite.
c) Servizio misto a porte/battenti aperti ed a porte/battenti chiusi, con l'obbligo per il personale di restare in farmacia nel periodo di chiusura per rispondere ad ogni chiamata:
- come al punto a) per le ore in cui la farmacia funziona a porte aperte;
- come al punto b) per le ore in cui la farmacia funziona a porte/battenti chiusi.
[...]

Art. 22
In caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore che, dopo aver prestato normale servizio diurno abbia l'obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura della farmacia, spetta per tale reperibilità globalmente un compenso pari al 10% della retribuzione di fatto mensile, oltre un diritto fisso per ogni chiamata pari all'importo stabilito dalla Tariffa Nazionale.
Le Parti si danno reciprocamente atto che per periodi di reperibilità inferiori al mese, la percentuale del 10% della retribuzione di fatto mensile da calcolare sulla quota oraria - così come previsto dal precedente primo comma - viene elevata al 12% se il servizio notturno con reperibilità fuori farmacia viene svolto nella giornata della domenica o in quella del riposo settimanale.

Art. 23
In conformità alle previsioni dell'art. 13, primo comma, del D.lgs. 66/2003, l'orario di lavoro dei lavoratori notturni è di otto ore medie giornaliere, distribuite nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.

Titolo IX Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 24

Al lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.
Quando nella giornata della domenica o nella giornata stabilita per il riposo settimanale la farmacia deve rima-nere aperta al pubblico per turno stabilito dalle Autorità, il lavoratore è tenuto, se richiesto, a prestare normale servizio e ha diritto di godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana per 24 ore consecutive ed inoltre a percepire un compenso pari:
-al 13% di un 173° della normale retribuzione mensile per ogni ora di lavoro prestata, entro il limite di otto.

Titolo X Ferie
Art. 33

Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie.

Titolo XVI Malattie e infortuni
Art. 45

[...]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 50
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC, o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto tino a diciotto mesi dalla data di sospensione dal lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in casi di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Presidio Sanitario antitubercolare, assistito a richiesta da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[...]

Art. 51
Ai lavoratori operanti in farmacia sarà fornita una copertura assicurativa per danni alle persone in caso di rapine o di altri eventi dolosi, di cui verranno comunicati per iscritto ai lavoratori medesimi i relativi estremi.

Art. 52
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XVII Tutela della maternità e della paternità
Art. 53

La tutela e i trattamenti economici e normativi a sostegno della maternità e della paternità sono garantiti dal D.Lgs. 26.3.2001 n. 151, "Testo unico delle disposizione legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".
Al riguardo le Parti - per agevolare la completa conoscenza della citata normativa da parte dei dipendenti di farmacia - convengono di riportare l'intera disciplina di cui al D.Lgs. n. 151/2001 in calce al presente contratto.
[...]

Titolo XXIV Norme disciplinari
Art. 87

È vietato al personale di ritornare nei locali della farmacia e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
[...]
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Titolo XXV Diritti sindacali
Art. 93

Per quanto concerne tutta la materia dei diritti sindacali per le farmacie con oltre 15 dipendenti si fa riferimento alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 95
In relazione alle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle farmacie che occupano da 13 a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato, per motivi inerenti l'esercizio di tali funzioni, è nullo ai sensi della citata legge.

Art. 96
Le Parti concordano di riconoscere quale soggetto contrattuale a livello regionale le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) unitamente alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL. A tal fine le Parti si incontreranno per concordare le modalità di applicazione di quanto sopra.

Titolo XXVI Sistema di relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 101

Le Parti, nel rispetto della piena autonomia gestionale dei titolari di farmacia e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una delle Parti, la Federfarma e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori si incontreranno per discutere le reciproche informazioni sullo stato del settore, sulle sue dinamiche strutturali e le sue prospettive di sviluppo, ai fini di favorire il processo di razionalizzazione del settore stesso nel quadro della politica sanitaria nazionale ed in funzione di un sempre più qualificato ruolo della farmacia privata in Italia.

Art. 102
Le Parti affidano all'Ente Bilaterale Nazionale il compito di elaborare una proposta di modifica dello statuto finalizzata a consentire una operatività anche a livello regionale, pur restando ferma l'unicità dell'Ente. Tale proposta dovrà essere sottoposta alle Parti stipulanti entro sei mesi dalla data del presente Accordo di rinnovo.
L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento per lo studio, l'organizzazione ed il coordinamento delle iniziative adottate dalle parti in materia di mercato del lavoro, formazione ed aggiornamento professionale e sviluppo dei servizi per gli utenti della farmacia.
A tal fine l'Ente Bilaterale Nazionale assume le seguenti iniziative:
[...]
B. studio, elaborazione e organizzazione delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli operatori del settore; a tale proposito i principi a cui le Parti ritengono di attenersi, nell'organizzazione e nello svolgimento di queste iniziative, sono i seguenti:
B.1 la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore devono essere regolati in modo uniforme sul territorio nazionale;
B.2 le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale devono riguardare sia gli aspetti relativi al ruolo delle Farmacie quali centri di educazione sanitaria dei cittadini, che quelli relativi alle innovazioni tecnologiche ed organizzative che interessano il settore; per le iniziative di aggiornamento professionale a carattere sanitario a favore degli operatori laureati in farmacia, l'Ente Bilaterale Nazionale potrà richiedere il patrocinio della Fofi;
B.3 l'Ente Bilaterale Nazionale chiederà l'intervento finanziario delle Regioni e del Fondo Sociale Europeo, necessari per la pratica realizzazione delle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale;
B.4 le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale si terranno di norma fuori dall'orario di lavoro;
B.5 l'Ente Bilaterale Nazionale potrà erogare, secondo regolamentazione da stabilire, borse di studio e rimborsi di spese;
B.6 la programmazione dell'impegno formativo dell'apprendista; C. studio ed elaborazione di relazioni sullo stato del settore;
[...]
E. gestione del monte ore nazionale dei permessi sindacali retribuiti, sulla base della specifica regolamentazione concordata fra le Parti.
[...]

Art. 103
La Commissione Paritetica Nazionale, istituita a norma dell' art. 90 del CCNL 21 ottobre 1982 tra la Federfarma, la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil, ha lo scopo di favorire le relazioni sindacali tra le Parti contraenti ed in particolare:
a) di provvedere alla soluzione di problemi di gestione contrattuale anche ai fini di una corretta applicazione delle norme contenute nel CCNL ed allo scopo di prevenire e risolvere eventuali controversie; costituisce quindi anche la sede per gli adempimenti di cui agli artt. 105 e 108 del presente contratto;
b) di svolgere studi relativi alla ridefinizione della struttura del CCNL ed alla tutela dei diritti dei lavoratori ivi compresi quelli sindacali.
La commissione è composta dai sei membri, dei quali tre designati dalla Federfarma e tre designati dalla Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs- Uil.
In funzione delle diverse competenze attribuite alla Commissione Paritetica Nazionale, previste dal presente articolo o richiamate da altri punti del presente contratto, la Federfarma e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori potranno nominare tre supplenti per ogni membro titolare.
La Segreteria della Commissione ha sede presso la Federfarma e provvede a tutti gli adempimenti che le vengono assegnati da parte della Commissione.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione, provvede la Commissione stessa con proprie deliberazioni.

Art. 105
La Commissione Paritetica Nazionale è competente ad esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, comprese le controversie relative ai licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 ed alla legge 20 maggio 1970, n. 300, non derivanti da provvedimento disciplinare, e fatta eccezione per le controversie relative all'applicazione delle sanzioni disciplinari e per i licenziamenti di cui all'art. 70 del presente CCNL.
[...]

Dichiarazione a verbale
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, le Parti designeranno i propri rappresentanti in seno alla Commissione Paritetica Nazionale.

Titolo XXVII Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 106

La contrattazione integrativa provinciale è abolita e sostituita dalla contrattazione regionale di cui all'art. 108.

Art. 107
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una delle Parti, le Associazioni Regionali dei Titolari di Farmacia private aderenti alle Federfarma e le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori aderenti o facenti capo alle organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, si incontreranno a livello regionale per discutere le reciproche informazioni sullo stato e la dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, ai contratti di formazione e lavoro, al lavoro a termine, al lavoro temporaneo e all'apprendistato.
Analogo incontro potrà essere concordato prima dell'inizio delle trattative per la stipula del contratto integrativo regionale, allo scopo di scambiarsi informazioni sulle materie oggetto di contrattazione.

Art. 108
La contrattazione integrativa regionale dovrà svolgersi esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e le Associazioni Regionali dei Titolari di farmacie private aderenti alla Federfarma.
Alla contrattazione integrativa regionale, da attivarsi non prima del 1 ottobre 2000 e con durata quadriennale, è demandata:
a) la trattazione degli aspetti organizzativi territoriali sulle seguenti materie:
1) turni e nastri orari;
2) inventari annuali;
3) mercato del lavoro;
4) servizio notturno e reperibilità;
5) eventuali iniziative che favoriscono azioni positive dirette alla pari opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad individuare corsi di formazione e/o forme di partecipazione dei dipendenti alle iniziative di aggiornamento professionale promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale, su proposta delle Parti a livello regionale;
6) progetti formativi da sottopone all'Ente Bilaterale Nazionale;
b) La determinazione di eventuali indennità (camici, inventari, reperibilità, etc.).
Nel caso in cui l'incontro fra le Parti a livello territoriale non dovesse essere attivato o in caso di mancato accordo al termine della durata massima della trattative fissata in sei mesi, una delle Parti interessate può ricorrere alla Commissione Paritetica Nazionale che procederà alle convocazioni relative.

Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che salvo, quanto espressamente previsto dal presente articolo, nessuna altra norma modificativa, sostitutiva o integrativa del presente contratto nazionale, potrà essere introdotta nei contratti integrativi regionali ed ai fini di garantire il rispetto e l'osservanza di tali limiti si impegnano ad intervenire presso le rispettive strutture regionali sia nella fase che procede le eventuali trattative a livello regionale, sia durante le trattative stesse.

Titolo XXVIII Norma appalti
Art. 109

Nel contratto di appalto il committente (titolare della farmacia) dovrà inserire i seguenti punti:
1. obbligo dell'impresa di applicare integralmente il CCNL sottoscritto dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli accordi integrativi territoriali e/o aziendali riferiti al settore di attività di competenza;
2. obbligo per l'appaltatore di rispettare le norme in materia retributiva - compreso l'accantonamento del TFR - contributiva e previdenziale previste per i dipendenti dall'ordinamento vigente che disciplina il rapporto di lavoro subordinato;
3. obbligo per il committente (titolare della farmacia) di verificare, trimestralmente, l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali versati, che l'impresa è obbligata a produrre;
4. obbligo per il committente di rescissione del contratto di appalto in qualsiasi momento nel caso di inadempienza dell'impresa relativamente al rispetto dei punti sopra richiamati.
Il vincolo di solidarietà di cui all'art. 29, comma 2 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni, opera a carico del committente esclusivamente in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai punti 3 e 4.

Apprendistato - Pregressa normativa
Le Parti, esaminata l'evoluzione della disciplina dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le Parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.
A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l'apprendistato.
In questo quadro, le Parti assegnano all'Ente Bilaterale un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.

Art. 9 (CCNL 23.3.1999)
L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni perle quali occorre un tirocinio.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiori ai 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aeree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni.
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni.
[...]
L'impegno formativo dell'apprendista è pari a 120 ore medie annue.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o attestato di qualifica professionale idonei, rispetto all'attività da svolgere, l'impegno formativo è pari a 80 ore medie annue.
L'impegno formativo dell'apprendista potrà essere realizzato anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale.

Art. 11 (CCNL 23.3.1999)
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
[...]

Art. 13 (CCNL 23.3.1999)
Per quanto non disciplinato dal presente CCNL in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.