Ministero della salute
Ordinanza 14 febbraio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
G.U. 15 febbraio 2021, n. 38
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’articolo 32;
Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;
Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 12, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 10, lett. oo), del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, ai sensi del quale: «sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; (...) A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti»;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il verbale del 12 febbraio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente agli allegati report n. 39 e studio di “Prevalenza della variante VOC 202012/01, lineage B.1.1.7 in Italia”;
Visto, altresì, il verbale n. 154 del 12 febbraio 2021 nel quale il Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 - nel prendere atto delle valutazioni aggiornate dell’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e della Cabina di regia di cui al citato decreto ministeriale 30 aprile 2020 che mostrano l’incidenza dell’epidemia da SARS-CoV-2 nuovamente in crescita con un impatto sostenuto sui sistemi sanitari, anche a causa delle varianti virali presenti nelle diverse aree del Paese - ha suggerito “la necessità di un approccio generale di estrema cautela, rilevando che, allo stato attuale, non appaiono sussistenti le condizioni per ulteriori rilasci delle misure contenitive attuali, incluse quelle previste per il settore sciistico amatoriale (...) ”. Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale, nonché il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da Covid-19;
Ritenuto necessario e urgente, disporre, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 4, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il differimento al 5 marzo 2021 del termine di cui all’articolo 1, comma 10, lett. oo), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, al fine di garantire la graduale riapertura in sicurezza degli impianti nelle stazioni e comprensori sciistici;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, all’art. 1, comma 10, lettera oo) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, il termine del 15 febbraio 2021, previsto per la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici agli sciatori amatoriali, è differito al 5 marzo 2021.
Art. 2
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, lì 14 febbraio 2021
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 271