Cassazione Civile, Sez. 6, 11 febbraio 2021, n. 3385 - Aggravamento della percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica e rendita da infortunio


 

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA
Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 11/02/2021
 

Rilevato che:
1. la Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 525 pubblicata il 17.10.2018, ha respinto l'appello di R.C.F., confermando la decisione di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda del predetto, aveva condannato l'Inail a ripristinare la rendita da infortunio commisurata ad una percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica del 32% e compensato le spese processuali;
2. la Corte territoriale, dinanzi a cui era impugnato il solo capo di regolazione delle spese di lite, ha dato atto che il ricorso introduttivo era volto ad ottenere sia il ripristino della rendita, parametrata ad una menomazione dell'integrità psicofisica del 32% ( come da giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Novara n. 169/2012) e sia il riconoscimento di un aggravamento della percentuale del danno nella misura del 45% e che quest'ultima domanda era stata respinta dal Tribunale;
3. ha spiegato che la decisione del Tribunale di compensazione delle spese era correttamente motivata in ragione dell'accoglimento parziale della domanda dell'infortunato e della condotta processuale dello stesso che aveva taciuto, in sede sia amministrativa e sia giudiziaria, l'incidenza, sulla patologia causata dall'infortunio del 7.8.2003, di precedenti anamnestici risalenti al 1991;
4. avverso tale sentenza R.C.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, cui ha resistito l'Inail con controricorso;
5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.



Considerato che:
6. col primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c, nullità della sentenza o del procedimento per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in ordine alla soccombenza parziale del R.C.F.;
7. si sostiene la contraddittorietà della motivazione in quanto basata su conclusioni mai formulate dal R.C.F. in giudizio, avendo egli richiesto unicamente la conferma della rendita nella misura fissata dalla sentenza del Tribunale di Novara n. 169/2012 con statuizione passata in giudicato;
8. col secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c, nullità della sentenza o del procedimento per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in ordine alla condotta dolosa omissiva del R.C.F.;
9. il ricorrente ha ribadito di essersi limitato a chiedere la conferma della rendita nella misura stabilita dal Tribunale di Novara con sentenza n. 169/2012; ha negato qualsiasi condotta omissiva dolosa sottolineando come il c.t.u. avesse a disposizione il certificato Inail relativo all'infortunio al gomito destro risalente al 1991;
10. col terzo motivo è censurata la sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 93 c.p.c. per non avere la Corte di merito rilevato la totale soccombenza dell'Inail;
11. il primo motivo di ricorso è inammissibile;
12. questa Corte ha chiarito che l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda o delle eccezioni integra un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 20373 del 2008), a meno che non si denunci un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato oppure del principio del tantum devolutum quantum appellatum, trattandosi, in tale caso, della denuncia di un errar in procedendo in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali ( cfr. Cass. n. 15496 del 2007; n. 12022 del 2003);
13. nel caso di specie il ricorrente si è limitato a definire contraddittoria la motivazione della pronuncia d'appello in quanto "basata su presunte conclusioni mai rassegnate in giudizio", così criticando l'interpretazione data dalla Corte di merito agli atti processuali e, specificamente, alla domanda contenuta nel ricorso introduttivo di primo grado (le cui conclusioni sono state trascritte a pag. 2 del ricorso in cassazione: "Accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento !naif con il quale la rendita goduta dal ricorrente è stata revocata nonché il rigetto dell'istanza di aggravamento postumi in opposizione ex artt. 83-104 TU...riconoscere la sussistenza di postumi invalidanti per l'infortunio sul lavoro oggetto di ricorso in misura non inferiore a 32 punti accertati nel giudizio di cui alla sentenza del Tribunale di Novara Sezione lavoro n. 169/2012 od in quella percentuale superiore che verrà determinata previa necessaria...CTU"; unitamente al dispositivo della sentenza di primo grado n. 243/2017 - pag. 4 - con cui il Tribunale ha statuito: "1. accertata l'illegittimità della soppressione della rendita con decorrenza 1.5.2015, disposta dall'Inail con provvedimento del 22.5.2015, in parziale accoglimento del ricorso, condanna l'Istituto convenuto...al ripristino della stessa e al pagamento in favore del ricorrente della rendita periodica per l'infortunio sul lavoro del 7.8.2003, parametrata ad un danno biologico del 32%, con decorrenza 1.5.2015, oltre interessi legali, sui singoli ratei già scaduti, dalla maturazione al saldo; 2. Respinge la richiesta di riconoscimento di una percentuale di invalidità maggiore; 3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite..."); il ricorrente non ha neanche allegato di aver denunciato in appello un vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado laddove ha espressamente respinto "la richiesta di riconoscimento di una percentuale di invalidità maggiore";
14. da quanto detto discende come la censura formulata nel motivo di ricorso in esame risulti inammissibile, perché estranea all'ambito di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c. e perché volta a contrapporre alla lettura data dai giudici di appello , una diversa interpretazione del ricorso introduttivo di primo grado;
15. la censura è inammissibile anche rispetto al dedotto vizio motivazionale, verificabile nei limiti del cd. minimo costituzionale, atteso che· 1a decisione impugnata dà conto di come la domanda del ricorrente comprendesse, oltre al ripristino della rendita, il riconoscimento di un aggravamento (il che trova conferma nelle trascrizioni effettuate nel presente ricorso, alle pagg. 2 e 4 citate) e di come il rigetto di quest'ultima domanda abbia determinato una condizione di soccombenza parziale, atta a sorreggere, secondo la unanime giurisprudenza di legittimità, la statuizione adottata dal Tribunale di compensazione delle spese di lite nonché il rigetto del motivo di appello sul punto (motivo peraltro non trascritto nel ricorso in esame);
16. come questa Corte ha più volte ribadito, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (cfr. Cass. n. 10113 del 2018; n. 20888 del 2018);
17. il secondo e il terzo motivo di ricorso sono assorbiti atteso che la legittimità della statuizione di primo grado, di compensazione delle spese di lite, trova adeguato fondamento nella reciproca soccombenza delle parti processuali;
18. per le considerazioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile;
19. la regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;
20. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228;

 

P.Q.M.
 


La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nell'adunanza camerale del 21.10.2020