Cassazione Penale, Sez. 4, 15 febbraio 2021, n. 5802 - Lavorazioni in prossimità di linee elettriche. Responsabilità del committente per omessa nomina dei coordinatori per la sicurezza e omessa verifica delle condizioni di sicurezza delle lavorazioni 


 

 

Presidente: SERRAO EUGENIA
Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 29/01/2021
 

Fatto

 

1. La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Torino nei confronti di C.P., C.F., L.A. nonché nei confronti del responsabile civile Gruppo C.P. s.r.l. in relazione all'infortunio sul lavoro occorso in Settimo Torinese il 20 luglio 2011 ai danni di R.U.. Con la medesima sentenza, la Corte territoriale ha dichiarato la nullità della citazione per il giudizio di primo grado del responsabile civile Allara S.p.A. ed ha assolto l'imputato P.A. dal reato ascrittogli con formula «per non aver commesso il fatto». E' stata confermata altresì la condanna di C.P., C.F., L.A. e del responsabile civile Gruppo C.P. s.r .l., in via solidale, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile R.U., da liquidarsi in sede civile, con assegnazione della somma di euro 30.000,00 a titolo di provvisionale.

2. Il fatto è così ricostruito nelle sentenze di merito: in un cantiere di proprietà della C.P. Costruzioni s.r.l. sito in Settimo Torinese, la società proprietaria aveva il ruolo di impresa committente ed al tempo stesso di esecutrice di opere nel medesimo cantiere; erano ivi appaltati alcuni lavori alla Allara S.p .A., amministrata da C.F., datrice di lavoro del lavoratore infortunato R.U.; alle dipendenze dell'Allara S.p.A. prestava attività lavorativa anche L.A.; il 20 luglio 2011 L.A. manovrava con radiocomando una autobetonpompa, ossia una macchina per pompare il calcestruzzo mediante un motore attraverso un braccio alimentato da un'autobetoniera, la quale tiene il calcestruzzo in costante movimento affinché non solidifichi; l'autobetoniera alimentava, dunque, il macchinario radiocomandato da L.A.; l'altro lavoratore R.U., invece, comandava da terra il trasferimento del calcestruzzo dall'autobetoniera all'autobetonpompa; nel corso di tali operazioni, L.A. aveva alzato il braccio della autobetonpompa sino a giungere in prossimità di un elettrodotto sovrastante il cantiere, tanto da determinare la formazione di un arco voltaico che si era propagato sull'autobetonpompa e si era scaricato sull'autobetoniera ad essa collegata, andando ad investire il lavoratore R.U. che vi era appoggiato; da tale scarica elettrica erano derivate a quest'ultimo lesioni gravi.
3. Risulta definitivamente accertata, per mancanza di impugnazione, la responsabilità del lavoratore L.A. e dell'amministratore della società datrice di lavoro C.F.. In particolare, è stato accertato che il lavoratore L.A. aveva manovrato con negligenza il braccio snodabile dell' autobetonpompa portandolo sino a sfiorare l'elettrodotto, la cui presenza era ben visibile; l'amministratore della società datrice di lavoro, C.F., è stato ritenuto definitivamente responsabile per non aver individuato nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) misure preventive e protettive specifiche in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni in prossimità di linee elettriche in tensione con particolare riferimento allo specifico cantiere, omettendo peraltro di fornire adeguata informazione ai lavoratori impegnati nelle operazioni di getto di calcestruzzo in relazione ai rischi specifici.

4. Con riguardo, invece, alla responsabilità della società committente e proprietaria del cantiere, al cui amministratore C.P. si imputa l'omessa nomina dei coordinatori per la sicurezza tanto in fase di progettazione quanto in fase di esecuzione nonché l'omessa verifica delle condizioni di sicurezza in cui si svolgeva una parte delle lavorazioni, in replica ai motivi di appello tendenti ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del committente e l'infortunio in ragione del comportamento abnorme ed imprevedibile del collega di lavoro dell'infortunato, nonché in replica al rilievo per cui le omissioni ascritte nel capo di imputazione al committente riguarderebbero profili ininfluenti sulla dinamica dell'infortunio, la Corte ha escluso che il comportamento negligente del collega di lavoro dell'infortunato fosse idoneo ad interrompere il nesso di causa tra le condotte omissive del committente e l'evento lesivo. A tale conclusione la Corte è pervenuta, da un lato, rilevando che L.A. stava svolgendo le mansioni alle quali era stato adibito dal datore di lavoro e, dall'altro, rimarcando che il rischio di avvicinarsi alla linea dell'alta tensione non era estraneo all'ambiente di lavoro. Nel cantiere di proprietà della C.P. s.r.l. il rischio di contatto del braccio del mezzo con i cavi dell'alta tensione o il rischio di avvicinamento tale da creare l'arco voltaico era, secondo la Corte, particolarmente elevato ed, in ogni caso, il datore di lavoro non poteva ritenersi esonerato da responsabilità ogni volta che l'infortunio fosse ascrivibile a colpa del lavoratore. Nella sentenza impugnata è stato attribuito particolare rilievo all'omessa prevenzione del rischio interferenziale ed alla verifica in concreto, da parte dell'impresa «padrona di casa» nonchè committente, che il getto di calcestruzzo avvenisse in condizioni di sicurezza. Il committente avrebbe avuto l'obbligo, secondo la Corte territoriale, di prendere in considerazione e valutare il rischio da contatto con la linea elettrica, attesa la presenza nel cantiere di più imprese esecutrici, indipendentemente dall'adempimento dell'obbligo di valutazione dei rischi da parte del diretto datore di lavoro del R.U.. La società committente non aveva nominato i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ed, essendo tale società anche esecutrice, avrebbe dovuto conservare in cantiere il Piano Operativo di Sicurezza; infine, in qualità di impresa affidataria, sarebbe stato suo dovere verificare che le operazioni di getto del calcestruzzo eseguite dall'appaltatore avvenissero in sicurezza, adottando misure organizzative tali da impedire, nello specifico, che durante le operazioni potessero esservi contatti anche accidentali con la linea ad altissima tensione che correva sopra al cantiere.

5. Propongono ricorso C.P. ed il responsabile civile Gruppo C.P. s.r.l., con distinti atti ma con censure sovrapponibili, deducendo, con un primo motivo, erronea applicazione della legge penale nonché vizio della motivazione in relazione al giudizio di prevedibilità dell'evento. I ricorrenti ritengono che l'evento occorso non sia riconducibile ex ante a quelli che le regole cautelari la cui violazione è stata imputata al committente mirano a prevenire e che, in base alle concrete circostanze esistenti all'epoca dei fatti, ossia al momento in cui la
C.P. Costruzioni s.r.l. aveva affidato l'incarico alla ditta Allara S.p.A. ed anche al momento dell'incidente, non sarebbe stato possibile per il committente prevedere l'oggetto del presente procedimento penale quale conseguenza della sua asserita negligente omissione. Solo una ricostruzione ex post ha permesso di accertare il rischio che si annidava nel comportamento immotivato, anomalo ed irrazionale del lavoratore della ditta appaltatrice, estraneo in quanto tale all'area di rischio del committente, nè spettava a quest'ultimo interferire con le attività specialistiche oggetto dell'appalto o istruire e formare i lavoratori della ditta esecutrice o vigilare sulle mansioni loro attribuite. Su tali premesse, i ricorrenti affermano che la violazione delle regole cautelari imputabile al committente sia del tutto estranea rispetto al rischio dell'evento concretamente verificatosi e che la Corte avrebbe dovuto considerare che il committente aveva sicuramente fatto affidamento sulla specifica esperienza e competenza della ditta appaltatrice nonché sulla normale diligenza di tutti i dipendenti di essa. Con un secondo motivo deducono violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al rapporto di causalità. Secondo i ricorrenti, se anche il committente avesse nominato i coordinatori e avesse predisposto il piano di sicurezza in ottemperanza agli obblighi su di sé gravanti, tali precauzioni non avrebbero evitato l'infortunio, dovuto alla condotta abnorme e assolutamente imprevedibile di L.A..

6. Ha proposto ricorso per cassazione anche la parte civile R.U. deducendo, con un primo motivo, erronea applicazione degli artt.152,154, comma 2, e 157 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello ha accolto il motivo proposto dal responsabile civile Allara S.p.A. dichiarando la nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado in quanto non eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto. Il ricorrente ritiene che l'interpretazione sistematica delle norme in questione renda ammissibile la notifica del primo atto al responsabile civile anche mediante l'invio di copia dell'atto con raccomandata con avviso di ricezione da parte del difensore della parte civile, consentita alle parti private in via generale dall'art.152 cod. proc. pen. L ' art .157 cod. proc. pen., pur disciplinando le persone ed i luoghi presso i quali devono essere effettuate le notifiche, non contiene alcuna previsione che imponga in via esclusiva l'esecuzione delle stesse a cura dell'ufficiale giudiziario.
Con un secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine all'assoluzione dell'imputato P.A.. Secondo il ricorrente, la motivazione offerta dalla Corte territoriale a sostegno dell'assoluzione contrasta con il quadro istruttorio consolidato; nella stessa sentenza la Corte aveva dato atto dell'esistenza di una prova documentale, rappresentata dal P.O.S. acquisito agli atti del dibattimento, che attribuiva con certezza al P.A. l'incarico di direttore tecnico di cantiere, ovvero di soggetto responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro di tutti i dipendenti della società Allara S.p.A. La stessa Corte aveva richiamato le testimonianze dei dipendenti della società che avevano dichiarato essere soliti fare capo al P.A. per ogni indicazione relativa alle lavorazioni da effettuare nel cantiere; pertanto, la motivazione adottata per affermare l'assenza di una chiara prova della responsabilità dell'imputato appare contraddittoria e manifestamente illogica.




Diritto
 



l. Osserva preliminarmente il Collegio che il reato è prescritto. Si tratta di fatto commesso in data 20 luglio 2011. Posto che la pronuncia della sentenza di primo grado ha interrotto il decorso della prescrizione, in base al combinato disposto degli artt. 157 e 160 cod.pen., come vigenti a seguito della modifica intervenuta con legge n.251/2005, alla data odierna (inclusi i periodi di sospensione del termine pari a mesi nove e giorni quindici) si è compiuto il termine massimo previsto dalle norme citate . Al riguardo, rilevato che il ricorso non risulta affetto da profili di inammissibilità, occorre sottolineare, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito dalla Corte di Cassazione, che in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto I la emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427501). Sul punto, l'orientamento della Corte è univoco.

2. Nei casi in cui sia stata proposta azione civile nel processo penale, tale principio è, tuttavia, applicabile, con riferimento alla responsabilità dell'imputato, solo nel giudizio di primo grado, all'esito del quale il giudice non può dichiarare estinto il reato e pronunciarsi sull'azione civile (Sez.4, n.10471 del 1/10/1993, Conversi, Rv. 19546201). Nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunziata dal primo giudice o dal giudice di appello ed essendo ancora pendente l'azione civile, il giudice penale, secondo il disposto dell'art.578 cod.proc.pen., è tenuto, quando accerti l'estinzione del reato per prescrizione, ad esaminare il fondamento dell'azione civile. In questi casi la cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane integra e il giudice dell'impugnazione deve verificare, senza alcun limite, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunziata dal primo giudice o, come nel caso in esame, dal giudice di appello.


3. Con riguardo ai ricorsi proposti da C.P. e dal responsabile civile Gruppo C.P. s.r.l., si osserva che occorre, in primo luogo, individuare, esaminando le regole cautelari di riferimento, se l'evento occorso al lavoratore R.U. rientri nell'area di rischio delineata dalla legge in relazione alla figura del committente.
3.1. Quando si tratta della responsabilità penale del committente nella materia degli infortuni sul lavoro ci si riferisce in particolare ai contratti di appalto ed ai contratti d'opera. Nell'ambito di questo settore, il contratto di appalto concluso tra la C.P. Costruzioni s.r.l. e la Allara s.p.a. deve essere qualificato come contratto di appalto relativo a cantiere temporaneo o mobile, prevedendo la realizzazione di un'opera in area esterna ad un'unità produttiva, di proprietà dell'impresa committente ed esecutrice di parte dei lavori, dunque nella compresenza, anche non contemporanea, di più imprese appaltatrici e subappaltatrici. Nella giurisprudenza antecedente il recepimento, nel nostro Paese, della Direttiva Europea 92/57/CEE ad opera del del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 ad un'iniziale tendenza all'esonero del committente dalla responsabilità per gli infortuni occorsi al dipendente dell'appaltatore, si era sostituito il principio della responsabilità del committente sotto il duplice profilo dell'ingerenza e della fornitura dei mezzi per l'esecuzione dell'opera. In mancanza di una disposizione che disciplinasse la responsabilità per gli infortuni verificatisi in esecuzione di un contratto di appalto, gli interpreti avevano esaminato l'atteggiarsi del ruolo del committente rispetto a quello dell'appaltatore alla filigrana della disciplina civilistica, con particolare attenzione al requisito dell'autonomia dell'appaltatore, che costituisce elemento tipico del contratto di cui all'art.1655 cod.civ. Si comprende allora l'orientamento della giurisprudenza secondo il quale, per i lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza avrebbe dovuto gravare sul datore di lavoro, ossia l'appaltatore. La scelta della giurisprudenza di attribuire a quest'ultimo una responsabilità tendenzialmente esclusiva per le violazioni antinfortunistiche era, dunque, strettamente correlata alla effettiva autonomia propria dell'appaltatore, in quanto destinatario della gestione del rischio inerente all'esecuzione dell'opera e dell'obbligo di organizzare il lavoro con propri mezzi e con personale da lui assunto (Sez. 4, n. 10468 del 01/10/1993, Lanzutti, Rv. 19546101). Sul committente, peraltro, l'obbligo di sicurezza poteva comunque gravare essenzialmente in due ipotesi (Sez. 3, n. 2329 del 20/01/1992, Stravato, Rv. 18917301): la prima, ove il committente non avesse scelto come appaltatore un soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche (in questo caso, secondo la giurisprudenza, il committente poteva rispondere dell'infortunio sul lavoro a titolo di culpa in eligendo); la seconda, nell'ipotesi in cui il committente si fosse «ingerito» nei lavori svolti dall'appaltatore, non consentendo così a quest'ultimo la necessaria autonomia per lo svolgimento del proprio incarico (Sez. 4, n. 1659 del 11/10/1989, Mulas, Rv. 18323501; Sez. 4, n. 2502 del 17/12/1993, dep.1994, lanieri, Rv. 19773601).
3.2. In ogni caso, la sempre maggiore frequenza di cantieri nei quali più imprese si trovavano a lavorare ha determinato il tramonto del principio di tendenziale irresponsabilità del committente (Sez. 4, n. 9416 del 02/05/1988, Catalano, Rv. 17922401), indicandosi anche il committente quale garante per la sicurezza con specifica attenzione all'obbligo di destinare all'appaltatore un ambiente di lavoro sicuro (Sez. 3, n. 8134 del 24/04/1992, Togni, Rv. 19138701) ed all'obbligo di informazione circa i rischi esistenti nell'ambiente di lavoro. Il fondamento giuridico di tali obblighi si rinveniva essenzialmente in due norme: una generale, come l'art. 2087 cod.civ. (Sez. 4, n. 5070 del 28/03/1995, Santoni, Rv. 20187101), e l'altra specifica, ossia l'art. 5 d.P.R. 27 aprile 1955, n.547 (sebbene dettata a tutela dei lavoratori autonomi, la sua portata precettiva veniva estesa anche agli appaltatori, evidenziando come la ratio della norma fosse quella di tutelare tutti prestatori di lavoro estranei all'organizzazione aziendale dalle situazioni di pericolo relative allo specifico ambiente di lavoro e quindi anche i dipendenti dell'appaltatore).
3.3. Anticipate dalla giurisprudenza, tali regole vennero poi trasfuse nell'art. d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (in vigore fino al 14 maggio 2008), che, limitatamente ai cantieri interni, contemplava cinque obblighi a carico del datore di lavoro-committente: 1) l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico­ professionale delle imprese appaltatrici; 2) l'obbligo di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui erano destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; 3) l'obbligo di cooperare con gli appaltatori all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro; 4) l'obbligo di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui erano esposti i lavoratori; 5) l'obbligo di informazione per prevenire i rischi interferenziali (Sez. 4, n. 2800 del 15/12/1998, dep. 1999, Breccia, Rv. 21322601). L'art. 7 d. lgs. n.626/94 poneva, però, due limiti alla responsabilità del committente: il primo, implicito, che ne sanciva la responsabilità nei soli casi in cui fosse anche datore di lavoro; il secondo, espresso, qualora l'infortunio fosse derivato dai rischi specifici delle attività delle singole imprese appaltatrici (area di rischio gestita dal committente era, dunque, esclusivamente quella inerente ai rischi comuni).
3.4. Con il d.lgs. 14 agosto 1996, n.494 venne riconosciuta la specificità dei cantieri temporanei o mobili (art.2, comma 1, lett.a) d. lgs. n.494/96). L'art. 2, lett. b) del d.lgs. n.494/1996, a differenza della disciplina previgente, conteneva inoltre l'espressa definizione di committente, identificato nel «soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione» e prevedeva al successivo art. 3 gli obblighi specifici su tale soggetto gravanti. Per la prima volta il legislatore prendeva in esame la figura del committente tout court quale garante, non necessariamente associata al ruolo di datore di lavoro (Sez. 4, n. 10608 del 04/12/2012, dep. 2013, Bracci, Rv. 25528201). Alla posizione di garanzia del committente in quanto tale, la legge associava, quindi, alcuni obblighi di controllo dei documenti sulla sicurezza, l'importante obbligo di determinare la durata dei lavori o di fasi lavorative onde consentirne la pianificazione in condizioni di sicurezza, l'obbligo di designare il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione (solo per i cc.dd. cantieri sopra-soglia elencati dall'art.3, comma 3, come modificato dal d.lgs. n.528/1999).
3.5. La nuova disciplina avviava l'introduzione nell'ordinamento di uno «statuto» del committente, rispondente alla necessità di enucleare gli obblighi di protezione e di controllo gravanti su tale parte contrattuale sia in relazione alle dimensioni del cantiere, sia in relazione alle lavorazioni commissionate, sia in relazione al luogo di esecuzione dell'opera, sia infine alla presenza di una o più imprese appaltatrici. Nella giurisprudenza di legittimità la responsabilità del committente si è quindi più nettamente associata alla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione (Sez. 3, n. 6884 del 18/11/2008, Rappa, Rv. 24273501).
3.6. Le più recenti pronunce hanno tratteggiato, dunque, la posizione di garanzia ex lege del committente (Sez. 4, n. 51190 del 10/11/2015, Passamonti, n.m.; Sez. 4, n.37738 del 28/05/2013, Gandolla Rv. 25663501), quale soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un'opera e che, in quanto tale, ha piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di protezione dai rischi, per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico ed al controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza (Sez. 4, n.22032 del 13/02/2015, Carrettoni, n.m.). Si è specificato che il committente può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formale accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato da responsabilità, sia pure entro i limiti dell'incarico medesimo (Sez. 3, n. 7209 del 25/01/2007, Bellini, Rv. 23588201). Con specifico riguardo ai cantieri in relazione ai quali è obbligatoria la nomina dei coordinatori, si è chiarito che il committente non possa limitarsi a verifiche meramente «formali», dovendo egli svolgere «controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia» (Sez. 4, n. 14012 del 12/02/2015, Zambelli, Rv.26301401; Sez. 4, n. 14407 del 07/12/2011, dep. 2012, Bergamelli, Rv. 25329401) .
3.7. L'individuazione da parte del legislatore di questo ulteriore soggetto titolare di posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori ha posto, poi, anche il problema di delimitarne l'area di rischio, al fine di evitare sovrapposizioni con altri garanti o, per altro verso, vuoti di tutela (Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi, Rv . 26497401; Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio , Rv. 25267201). A fronte dell'affermazione di principio secondo cui il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto d'appalto o di prestazione d'opera, grava in capo tanto al datore di lavoro quanto al committente, si è pertanto precisato che tale principio non trova sempre applicazione, non potendosi esigere dal committente «un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori»; per aversi responsabilità del committente, ha affermato la giurisprudenza di questa Sezione, «occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo», restando egli esonerato con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (Sez. 4, n. 1511 del 28/11/2013, dep. 2014, Schiano Di Cola, Rv. 25908601; Sez.4, n.15081 del 8/04/2010, Cusmano, in motivazione).
3.8. Prima dell'entrata in vigore del T.U. n.81/2008, lo «stato dell'arte» della giurisprudenza prevedeva, dunque, la tendenziale esclusione della responsabilità del committente che non fosse anche datore di lavoro per i rischi specifici del lavoro commissionato (Sez. 3 n.16291 del 1/03/2006, Casaburo, n.m.), ad eccezione delle ipotesi di appalto di mera prestazione di manodopera (Sez. 4, n. 40499 del 20/10/2010, Barelli, in motivazione; Sez. 4, n. 14361 del 06/02/2002, Abbadini, Rv. 22137801; Sez. 4, n. 4196 del 12/03/1996 - dep. 22/04/1996, Ratti, Rv. 20504101), del caso di esecuzione solamente di parte delle opere affidate in subappalto (Sez. 4, n. 15370 del 13/10/1989, Di Bartolo, Rv. 18247001) o di presenza di piccole imprese prive dei requisiti dimensionali minimi per l'attuazione delle misure di sicurezza del cantiere (Sez. 4, n.35823 del 11/07/2001, Barnes S, Rv. 22026501), di ingerenza del committente nell'esecuzione dell'opera o di appalto eseguito, per necessità dell'espletamento dell'opera o dei lavori commissionati, nell'ambito di un cantiere organizzato e gestito dal committente, o di utilizzo da parte dell'appaltatore, per contratto o per consuetudine o per tolleranza, di strutture di supporto, opere provvisionali, strumentazioni appartenenti al committente (Sez. 4, n. 3516 del 14/12/2000, dep. 2001, Gammariello F, Rv. 21869101). Per altro verso, era stata delineata un'autonoma posizione di garanzia del committente per gli infortuni verificatisi nei cantieri temporanei o mobili, alle condizioni sopra specificate.
3.9. Il Testo Unico ha sostanzialmente riproposto la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 494/1996, con alcune modifiche che delineano meglio l'ambito di responsabilità del committente privato, rispetto al quale la normativa disegna oramai una chiara ed autonoma posizione di garanzia rispetto all'appaltatore, indipendentemente dalla qualifica del committente quale datore di lavoro. La prima di tali modifiche riguarda la distinzione della fase di progettazione da quella di esecuzione dell'opera. L'attuale art. 90, infatti, prevede che le misure generali di sicurezza elencate nell'art.15 ricadano tra gli obblighi del committente nella (sola) fase di progettazione dell'opera, con particolare riferimento «al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente» (art. 90, comma 1, lett. a); e «all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro» (art. 90, comma 1, lett. b). Imposizione che, tra l'altro, fa carico al committente di porre l'impresa esecutrice nelle condizioni di lavorare in sicurezza, e, comunque, di valutare l'idoneità tecnica della stessa alla luce di tali parametri generali in relazione ai rischi noti o da lui percepibili del cantiere. La successiva fase di realizzazione dell'opera, invece, secondo quanto già disposto dalla previgente normativa, viene presa in considerazione in relazione all'ipotesi in cui sia prevista in cantiere la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici e ciò al fine di imporre la nomina dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 90, commi 3 e 4, t.u.s.), che devono essere in possesso dei requisiti professionali sanciti dall'art.98 ed a cui sono attribuiti gli obblighi definiti, rispettivamente, dagli artt. 91 e 92. Infine, l'art. 100, comma 6 bis, ha introdotto due nuovi obblighi in fase esecutiva per il committente: uno valevole in generale, per qualunque categoria di cantieri, ed uno limitato ai soli cantieri «complessi», in cui il frazionamento tra più imprese esecutrici sia intervenuto per effetto dell'affidamento dei lavori in subappalto. In linea generale, infatti, questa disposizione ha posto a carico del committente il dovere di assicurare l'attuazione degli obblighi di formazione indicati dall'art. 97, comma 3-ter a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti dell'impresa affidataria. Con riferimento ai soli cantieri complessi, infine, la stessa disposizione ha introdotto l'obbligo per il committente di assicurare che l'impresa affidataria riconosca, senza ribasso, all'impresa esecutrice gli oneri della sicurezza, qualora quest'ultima si faccia carico di predisporre quanto indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. In tal modo, il committente viene reso corresponsabile dell'effettiva attuazione delle cautele funzionali alla gestione del rischio interferenziale.
3.10. In merito a quest'ultimo genere di rischio, le previsioni dell'art. 7 d. lgs. n.626/1994 sono confluite nell'art. 26 d. lgs. 9 aprile 2008, n.81, che è stato integrato con decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98 e che detta una complessa disciplina del rischio da interferenze, prevedendo:

a) gli obblighi di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, e gli obblighi di reciproca informazione; tali obblighi gravano sui datori di lavoro, incluso il committente che affidi lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa;
b) l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui sopra, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando un proprio incaricato che sovrintenda a tali attività, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter; tale obbligo grava esclusivamente sul datore di lavoro committente;
c) l'obbligo di elaborare il DUVRI; tale obbligo non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non e' superiore a cinque uomini-giorno; questo limite non vale, dunque il DUVRI deve essere sempre elaborato, qualora i committenti gestiscano rischi d'incendio di livello elevato, da attività in ambienti confinati, da agenti cancerogeni, mutageni o biologici, da amianto o da atmosfere esplosive o i rischi particolari di cui all'allegato Xl.
3.11. Va, poi, sottolineato che il dovere di verificare l'idoneità professionale dell'imprenditore affidatario dei lavori costituisce un importante presupposto della ripartizione delle responsabilità nella materia antinfortunistica tra appaltatore/datore di lavoro e committente. Qualora, infatti, quest'ultimo non si affidi ad un professionista qualificato ed attrezzato a svolgere i lavori assegnati, egli potrà incorrere anche nel rimprovero di culpa in eligendo ed assumere su di sé tutte le responsabilità che, altrimenti, graverebbero esclusivamente sull'appaltatore. Spetta comunque al committente l'obbligo di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui i lavoratori dell'appaltatore sono destinati ad operare.

4. Così delineato l'ambito della posizione di garanzia del committente, occorre in primo luogo considerare che il rischio derivante dalla presenza di un elettrodotto di 132 kVolt sovrastante il cantiere di proprietà della C.P. Costruzioni s.r.1., non era inerente ad attività specialistica dell'impresa appaltatrice, derivando dalla conformazione dell'ambiente di lavoro. Trattandosi di rischio inerente all'ambiente di lavoro, del tutto inconferente si palesa la censura per violazione del principio di affidamento, che riguarda l'attività prevenzionistica che il datore di lavoro/appaltatore è tenuto a svolgere. Altrettanto inconferente si rivela il richiamo all'estraneità del committente da responsabilità inerenti ad attività specialistiche oggetto dell'appalto oppure da obblighi di formazione e di informazione dei lavoratori, esulando tali questioni dal tema sul quale i giudici di merito hanno fondato il giudizio di responsabilità. Non si trattava, in altre parole, di verificare la culpa in eligendo del committente, non essendo in questione professionalità e competenza dell'appaltatore, né di valutare una responsabilità per ingerenza del committente in attività proprie del datore di lavoro, essendo invece chiaramente delineati, tanto nel capo d'imputazione quanto nelle sentenze di merito, gli obblighi prevenzionistici autonomamente gravanti sul committente proprio con riguardo ai rischi inerenti all'ambiente di lavoro.
4.1. L'individuazione dell'area di rischio che il committente era tenuto a gestire ha, dunque, consentito alla Corte territoriale di escludere, sotto il profilo della posizione di garanzia del committente, l'asserita eccentricità della manovra imprudente del lavoratore L.A., collega dell'infortunato. La Corte di legittimità a Sezioni Unite (Sez. U. n.38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, in motiv.) ha, in proposito, evidenziato l'esigenza di sottrarre la problematica dell'attribuzione della posizione di garanzia alla teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento di derivazione condizionalistica ed ha affermato che la posizione di garante coincide, in linea generale, con quella di soggetto gestore del rischio; si riconosce la sussistenza della posizione di garanzia sulla scorta dell'effettivo e concreto governo del rischio e delle finalità protettive che lo sorreggono. Secondo l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, l'operatività dell'art. 41, comma 2, cod. pen. è infatti circoscritta ai casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo ed esorbitante rispetto a quello originario, rilevando infatti l'eccentricità e l'atipicità rispetto all'area di rischio attivata dalla prima condotta od omissione (Sez. 4, n. 20270 del 06/03/2019, Palmeri, Rv. 27623801; Sez. 4, n. 123 dell'11/12/2018, dep. 2019, Nastasi, Rv. 27482901).
4.2. Coerentemente con tali princìpi, il tema della causalità della condotta contestata a C.P. è stato significativamente sviluppato in correlazione all'ambito di operatività della posizione di garanzia dal medesimo ricoperta in quanto gli sono state imputate due condotte omissive (l'omessa nomina dei coordinatori per la sicurezza e l'omessa verifica delle condizioni di sicurezza in cui si svolgevano le lavorazioni necessarie alla realizzazione dell'opera) indicative della piena pertinenza del rischio verificatosi agli obblighi di protezione e garanzia propri del committente in quanto tale.

5. Con riguardo al profilo della prevedibilità dell'evento, la sentenza impugnata è parimenti esente da vizi.
 

5.1. Giova rimarcare in proposito, sulla scorta di costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Briguglio, Rv. 27565102) che la prevedibilità dell'evento riguarda l'elemento soggettivo del reato (la colpevolezza) e va accertata con criteri ex ante e in concreto, non potendo essere addebitato all'agente di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, in base alla sua professione e condizione, non poteva prevedere. In questa accezione la prevedibilità dell'evento è riferibile all'elemento soggettivo, la colpa, perché attiene al processo cognitivo dell'agente il quale è tenuto a prendere preventivamente in considerazione le conseguenze della sua condotta attiva o omissiva e trova il suo fondamento nella necessità di evitare forme di responsabilità oggettiva.
5.2. La Corte distrettuale ha, al riguardo, fatto corretta applicazione del principio di diritto (Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009, Morelli, Rv. 24552601) secondo il quale la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante imponendo il principio di colpevolezza la verifica, in concreto, oltre che della sussistenza della violazione, da parte del garante, di una regola cautelare (generica o specifica) causalmente rilevante rispetto agli eventi, della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (c.d. concretizzazione del rischio). La tematica involge il profilo della c.d. causalità della colpa, quello più squisitamente personale, che va individuato nella capacità soggettiva dell'agente di osservare la regola cautelare, ovvero nella concreta possibilità di pretenderne l'osservanza e nella esigibilità del comportamento dovuto. Nella sentenza impugnata si è specificamente affrontato il tema, avendo la Corte osservato che la situazione in cui una linea elettrica sia interna ad un ambiente di lavoro destinato con continuità allo svolgimento di attività lavorativa qualifica come pericolosa l'attività che ivi si svolge, così determinando una soglia di prevedibilità di eventi dannosi più alta di quanto lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni.
5.3. Qui è necessario dire che l'obbligo per il committente di nominare coordinatori per la sicurezza non è finalizzato alla redazione formale del Piano di Sicurezza e Coordinamento ma rappresenta lo strumento per realizzare, con l'ausilio di <<esperti della sicurezza», la programmazione sistematica e professionale di un più alto livello di prevenzione laddove il legislatore ha registrato un più alto rischio di infortuni ed ha previsto che il committente prenda in considerazione la prevenzione sul lavoro come elemento strutturale dell'intervento edilizio, rilevante nella fase progettuale, organizzativa ed esecutiva. Tanto in ossequio alle considerazioni preliminari della Direttiva 92/57/CEE, in cui si prende atto dell'elevato rischio di infortuni derivante dalla «carenza di coordinamento» tra le diverse imprese operanti simultaneamente nello stesso cantiere. In totale assenza di programmazione e coordinamento delle misure prevenzionistiche, la questione della prevedibilità dell'evento con riguardo all'omessa verifica del rispetto di presìdi antinfortunistici non si è, poi, potuta porre.
5.4. Anche con riguardo all'elemento soggettivo del reato, dunque, la sentenza risulta esente da vizi, avendo affrontato il tema dell'intraneità dell'evento concretizzatosi al rischio che la programmazione antinfortunistica che il committente avrebbe dovuto adottare tendeva ad evitare, essendo tale programmazione direttamente funzionale a mettere in atto le misure idonee a prevenire i rischi conosciuti o conoscibili dal soggetto efficacemente definito nella sentenza impugnata quale «padrone di casa».

6. Va, quindi, esaminato il ricorso proposto da R.U.; si tratta di ricorso infondato.
6.1. La prima censura è infondata, giacchè il regime delle nullità relative alle notifiche della citazione riguardanti l'imputato è estensibile al responsabile civile in ragione della disposizione di cui all'art. 154, comma 2, cod. proc. pen. Da quanto indicato dallo stesso ricorrente, è pacifico che, nel caso in esame, la nullità relativa derivante dalla prima citazione del responsabile civile in forma diversa da quella imposta dal combinato disposto degli artt.154, comma 2, e 157 cod. proc.pen. sia stata tempestivamente eccepita dalla parte privata sin dal giudizio di primo grado (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 22953901; Sez. 2, n. 48610 del 23/10/2019 Poliku Nusret, Rv. 27793201), onde correttamente la Corte di appello ha esaminato ed accolto il relativo motivo di appello.
6.2. . La seconda censura, il cui esame non è precluso dalla dichiarazione di estinzione del reato (Sez. 4 n.16029 del 28/02/2019, Briguglio, Rv. 27565101) è inammissibile. I limiti del controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito sono particolarmente rigorosi. Infatti, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non può concernere la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento operato dal giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto all'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, che essa deve essere evidente (manifesta), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. Inoltre, il vizio della «manifesta illogicità» della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica, come si è detto con espressione particolarmente efficace, «rispetto a sé stessa», cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa (ovvero ad altri che devono essere specificamente indicati nel ricorso) ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante ed incompatibile con i principi della logica. Al Giudice di legittimità resta preclusa, in sede di controllo della motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ipoteticamente preferibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito perché, ad esempio, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, in quanto un tale modo di procedere trasformerebbe la Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
6.3. . Il ricorrente ha omesso di confrontarsi con l'analitica motivazione offerta dalla Corte territoriale a sostegno dell'assoluzione. Oltre a valutare la genericità delle acquisizioni istruttorie inerenti alla presenza di P.A. in cantiere quale figura di riferimento o preposto di fatto, la Corte territoriale si è soffermata sull'assenza di prova documentale idonea a dimostrare la titolarità in capo a tale imputato del ruolo di preposto; al contrario, la Corte ha ritenuto provata la titolarità in capo al P.A. di incarichi di natura commerciale, trovando tale prova documentale conferma anche in quanto dichiarato dallo stesso lavoratore infortunato, nonché dall'indirizzo di ordini di servizio destinati ai preposti a soggetto diverso da P.A.. Analogamente, la Corte ha richiamato la lettera di incarico di responsabile del servizio di prevenzione protezione che attribuiva ancora ad altra persona la relativa posizione di garanzia. Da tali elementi il giudice di merito ha tratto l'incertezza circa la prova che P.A. rivestisse la posizione di garanzia di preposto, riconducibile esclusivamente alla indicazione «direttore tecnico di cantiere» presente nel P.O.S. dell'Allara S.p.A., peraltro privo di data ed insufficiente a configurare il necessario atto di conferimento del ruolo e dei relativi poteri ed obblighi.
6.4. Non è, pertanto, ravvisabile il vizio di motivazione prospettato dal ricorrente, posto che, avuto riguardo al testo della sentenza impugnata, si rileva che la Corte distrettuale, attraverso il percorso motivazionale sopra ricordato ha analizzato, mediante la rivisitazione della sentenza di primo grado ed il richiamo ai suoi contenuti, ed all'esito dell'esame dei motivi di appello, tutti gli aspetti concernenti le problematiche relative al profilo della posizione di garanzia di P.A.. La Corte territoriale ha puntualmente ragguagliato il giudizio di assoluzione al compendio probatorio acquisito, a fronte dei quale non possono trovare spazio le deduzioni del ricorrente, per lo più finalizzate a sollecitare una lettura del materiale probatorio diversa da quella operata dalla Corte distrettuale, in quanto tale non proponibile in questa sede.

7. Conclusivamente, la sentenza deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali in ragione dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato; i ricorsi proposti da C.P. e dalla Gruppo C.P. s.r.l. devono essere rigettati agli effetti civili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione, in solido, delle spese in favore della parte civile costituita R.U., liquidate come in dispositivo; il ricorso proposto dalla parte civile R.U. è, parimenti, infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di C.P. per essere il reato estinto per prescrizione.
Rigetta agli effetti civili i ricorsi di C.P. e della Gruppo C.P. s.r.l., che condanna al pagamento delle spese processuali nonché, in solido, alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalla parte civile costituita R.U., che liquida in euro tremila, oltre accessori di legge.
Rigetta il ricorso di R.U., che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29 gennaio 2021