Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 9 agosto 2007
Validità: 01.01.2007 - 31.12.2010
Parti: Aneioa e Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Aziende Ortofrutticole
Fonte: CNEL

Sommario:

  Armonizzazione della bilateralità
Classificazione del personale
Formazione continua
Sicurezza
Infortunio
Maternità
 

Congedo matrimoniale
Lavoratori stranieri
Assistenza sanitaria
Orario di lavoro
Procedure di rinnovo
Aumenti economici


Rinnovo CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie
Ipotesi d'accordo


L'anno 2007 il giorno 9 del mese di Agosto, in Cesena presso la sede dell'Associazione Esportatori Ortofrutticoli di Cesena e Circondario - Via G. Bruno 118 - Cesena tra l'Aneioa Associazione Nazionale Esportatori Importatori Ortofrutticole e Agrumari [...] e la Flai Cgil [...] la Fisascat Cisl [...] la Uiltucs Uil [...] si è concordata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 1.01.2007-31.12.2010 per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie.

Armonizzazione della bilateralità
Le parti convengono di armonizzare gli esistenti istituti bilaterali disciplinati dal vigente CCNL, prevedendo la costituzione di un unico ente bilaterale nazionale che vada ad assorbire tutte le competenze dei vari enti, comitati e commissioni nazionali nonché l'istituzione di osservatori territoriali per dare attuazione alle materie già demandate ai comitati di bacino.

Formazione continua
Le parti concordano che Aneioa entro il 21.10.07 dovrà scegliere il fondo interprofessionale per la formazione continua a cui aderire allo scopo di consolidare le competenze lavorative del personale in termini di arricchimento professionale sicurezza sul lavoro e arricchimento tecnologico e per perseguire opportunità di crescita.

Sicurezza
Le parti concordano di elevare per ciascun rappresentante i permessi retribuiti per l'assolvimento delle funzioni di RLS (all. 10 CCNL 17.06.03) nelle seguenti modalità:
-15 hh/annue nelle aziende che occupano sino a 15 dipendenti;
-30 hh/annue nelle aziende che occupano da 16 a 200 dipendenti.

Lavoratori stranieri
[...]
Si concorda, inoltre, che al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro le aziende forniscano tutte le informazioni riguardanti le norme sulla sicurezza del lavoro tradotte in più lingue.

Orario di lavoro
Le parti concordano che il periodo di riferimento su cui calcolare la media dell'orario settimanale, ai soli fini della denuncia alla DPL, a decorrere dal 1.01.08 è di sei mesi.
Le ragioni tecniche inerenti all'organizzazione del lavoro di cui all'art. 4 del Dlgs. 8 aprile 2003 n. 66 sono rappresentate sia dalle difficoltà connesse alle operazioni di stoccaggio e condizionamento di prodotti ortofrutticoli, legate a conseguenze meteorologiche e di mercato difficili da fronteggiare senza il ricorso a lavoro straordinario, sia dalle difficoltà connesse al mercato del lavoro. Il presente accordo non determina alcuna variazione in ordine al trattamento economico dei lavoratori.
Il limite massimo della prestazione lavorativa straordinaria settimanale è fissato in 10 o 12 ore a seconda della diversa distribuzione contrattuale dell'orario di lavoro.