Categoria: Normativa regionale
Visite: 5077

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile e urgente 17 febbraio 2021, n. 8/2021
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


VISTO

• l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25, 26, l’articolo 9, comma 1, punto 10 e l’articolo 52, comma 2, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 08.05.2020, n. 4, e successive modifiche;
• il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;
• il DPCM del 14 gennaio 2021;
• le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 6/2021 del 06.02.2021 e n. 7/2021 del 12.02.2021;
• la lettera del 17.02.2021, prot. n. 0030214/21, del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria;
 

CONSTATATO

• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
• che le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 6/2021 e n. 7/2021 hanno introdotto, per il periodo dall’8 al 28 febbraio 2021, misure di sicurezza particolarmente restrittive in ragione dell’andamento epidemiologico;
• che nella riunione straordinaria del 16.02.2021 la Giunta Provinciale, in considerazione della comparsa della variante sudafricana del virus Sars-CoV-2 nel territorio provinciale, ha deciso di chiedere all’Azienda Sanitaria informazioni dettagliate in merito nonché suggerimenti in ordine all’assunzione di ulteriori misure atte a contenere la diffusione del virus Sars-CoV-2;
• che con nota del 17.02.2021, prot. n. 0030214/21, il Direttore Generale e il Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria confermano che sono emersi casi di pazienti affetti dalla variante sudafricana del virus Sars-CoV-2 nei comuni di Merano, San Pancrazio, Rifiano e Moso in Passiria.
In seguito a tali sviluppi e a quelli generali sulla situazione ospedaliera e sull’andamento del contagio (numero complessivo di ricoveri di pazienti Covid nei presidi ospedalieri, incidenza di nuovi casi giornalieri), il Direttore Generale e il Direttore Sanitario hanno sentito il parere della Direttrice reggente del Dipartimento di Prevenzione e della Responsabile dell’Unità di sorveglianza epidemiologica e consultato il Direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute, dott. Giovanni Rezza, in ordine alla modulazione di più efficaci azioni preventive e propongono l’adozione di misure ulteriormente restrittive, differenziate sul territorio provinciale.
Nella nota l’Azienda propone, in particolare, di intervenire sullo svolgimento in presenza delle attività delle scuole e dei servizi per l’infanzia e la prima infanzia, sia a livello provinciale, sia, in modo più incisivo, nei comuni in cui è diffusa la variante sudafricana del virus Sars-CoV-2.
Per quanto riguarda questi ultimi territori, si propone di limitare il contatto della popolazione ivi residente con quella esterna, al fine di ridurre la diffusione del virus, prevedendo l’obbligo di presentare la certificazione dell’esito negativo di un test antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 72 ore per poter entrare e uscire da detti comuni.
L’Azienda Sanitaria suggerisce inoltre di sospendere, per quanto possibile, le attività produttive che non riguardino i settori identificati come essenziali;
• che sulla bozza della presente ordinanza è stato sentito il Ministro della Salute;
• che si ritiene pertanto necessario introdurre le misure di seguito specificate;

ORDINA

che nei periodi di seguito specificati su tutto il territorio provinciale si applichino le seguenti disposizioni, in aggiunta a quelle già in vigore non incompatibili:
2) dal 22 al 28 febbraio 2021 le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con didattica digitale integrata.
Le attività pedagogiche, scolastiche e didattiche nei servizi per la prima infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie possono proseguire in presenza solo per le bambine e i bambini i cui genitori o gli altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale operino in uno dei seguenti settori/rientrino nelle seguenti categorie e non abbiano altra possibilità per accudire i figli in ambito familiare, o non possano avvalersi di modelli di orari di lavoro flessibili o dello smart working:
• servizi essenziali del settore sanitario;
• servizi sociali e socio-sanitari;
• forze dell’ordine o di soccorso;
• trasporto pubblico locale e servizio postale;
• protezione civile;
• commercio di generi alimentari o beni di prima necessità;
• farmacie o parafarmacie;
• personale pedagogico, insegnante e di assistenza all’infanzia e collaboratori/collaboratrici all’integrazione attualmente impegnati nell’assistenza pedagogica o didattica in presenza;
• genitori di bambine e bambini dei servizi di prima infanzia, della scuola dell’infanzia o della scuola primaria con una comprovata situazione sociale difficile.
Possono inoltre essere previste attività scolastiche e didattiche in presenza anche per bambini e ragazzi di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi per la prima infanzia, rientranti nei criteri previsti dalla legge 104/92, o la cui famiglia si trovi in una situazione sociale critica e necessiti dell’accompagnamento dei servizi sociali.
Il servizio di mensa è limitato a chi fruisce del servizio d’emergenza;
2) dal 18 al 28 febbraio 2021 l’elenco delle attività commerciali al dettaglio consentite, di cui all’ordinanza presidenziale n. 7/2021, è sostituito dall’elenco allegato alla presente ordinanza;
3) dal 22 al 28 febbraio 2021 il punto n. 40) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1 del 05.01.2021 è così sostituito:
“le sessioni di allenamento organizzato sono consentite esclusivamente agli atleti e alle atlete che partecipano a campionati di serie internazionali, nazionali professionistici, o nazionali dilettantistici di massima serie (indipendentemente dalla denominazione, per massima serie dei campionati dilettantistici si intende il campionato di serie più alto, senza ricomprendere eventuali sotto-articolazioni di una stessa serie), agli atleti e alle atlete già qualificati in campionati internazionali o nazionali assoluti, nonché agli atleti che sono stati convocati o fanno parte delle squadre nazionali assolute di FSN o DSA CONI/CIP, o fanno parte di un cosiddetto gruppo sportivo militare in qualità di effettivi. Sono ammessi gli spostamenti intercomunali degli atleti e delle atlete autorizzati a partecipare alle sedute di allenamento di cui sopra;”
4) il punto n. 4) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 7 del 12.02.2021 è revocato, e alle attività di ristorazione dei rifugi alpini ai sensi della legge provinciale n. 22/1982 e a quelle che si trovano nelle aree sciistiche, presso le piste da slittino e nelle zone delle stazioni a valle degli impianti sciistici, si applicano le limitazioni previste per il settore della ristorazione in generale.
5) il punto 6) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 7 del 12.02.2021 è così sostituito:
“è sospeso anche l’asporto presso i soggetti che esercitano come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ateco 56.3 (bar e altri servizi simili) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande). È altresì sospesa la vendita da asporto di bevande da parte di ogni forma di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, anche nell’ambito dell’attività alberghiera;”
Nei Comuni di Merano, Rifiano, Moso in Passiria e S. Pancrazio si applicano, inoltre, dal 18 febbraio al 7 marzo 2021 – salvo diversamente disposto - le seguenti misure aggiuntive:
6) dal 22 febbraio al 7 marzo 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo per coloro che si spostino per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità o urgenza, e in ogni caso portando con sé la certificazione dell’esito negativo di un test antigenico o molecolare effettuato tramite tampone, non anteriore a 72 ore.
Dall’obbligo di presentazione della certificazione di cui al primo periodo sono esentati il personale del settore sanitario, sociosanitario, dei servizi sociali e di soccorso e le forze dell’ordine, nonché i militari in servizio sul territorio.
Il transito sui territori dei predetti comuni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a tali restrizioni negli spostamenti.
7) le misure di cui ai punti 1) e 3) si applicano dal 18 febbraio al 7 marzo 2021;
8) alle attività produttive si applicano le seguenti disposizioni:
a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle indicate nell’allegato 2 e salvo quanto di seguito disposto;
b) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi del periodo precedente possono comunque proseguire, se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
c) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 2, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
e) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
f) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti;
g) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
h) le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo da Governo e parti sociali;
9) sono chiusi tutti i cantieri, a esclusione di quelli impegnati nella realizzazione di opere necessarie ad assicurare la fornitura di servizi pubblici essenziali alla popolazione, ovvero al ripristino di strutture o alla sanificazione di impianti a seguito di eventi o malfunzionamenti, nonché di tutte le attività di manutenzione, installazione e piccoli lavori edili e non edili, ferme restando tutte le disposizioni di legge previste e i protocolli di sicurezza anti-contagio.
Sono ammesse le operazioni necessarie per la chiusura dei cantieri, nonché quelle di messa in sicurezza dei cantieri o delle opere realizzate e gli interventi di modesta entità che non comportano contatto con persone;
10) sono sospesi tutti i servizi alla persona ad eccezione di lavanderie e pompe funebri.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto diretta alla collettività, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale del 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19


Allegati:
1) Elenco delle attività commerciali al dettaglio consentite;
2) Elenco delle attività produttive ritenute essenziali.

ALLEGATO 1 - Commercio al dettaglio
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari) *
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi di inalazione
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli igienico- sanitari
• Commercio al dettaglio di macchine,
attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
• Commercio al dettaglio ambulante di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici

* Gli esercizi commerciali compresi in questa categoria possono vendere, oltre agli alimentari, esclusivamente i prodotti consentiti ai sensi dei restanti punti dell’elenco.

Anlage 2 | Allegato 2
Elenco delle attività produttive ritenute essenziali
Liste der als wesentlich eingestuften gewerblichen Tatigkeiten