Categoria: Cassazione penale
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Responsabilità di un datore di lavoro per la morte di un lavoratore per un colpo di calore mentre raccoglieva angurie nelle ore centrali di un giorno in cui vi era una temperatura esterna molto elevata ed un alto tasso di umidità.

Secondo il giudice di primo grado non vi era nesso di causalità tra la condotta colposa contestata all' A. e l'evento non essendo stato provato che l'osservanza della normativa lo avrebbe evitato.
A seguito di impugnazione del PM, la Corte di Appello di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell' A. per essere il reato ascritto estinto per prescrizione.  Ha, altresì, condannato l' A. al risarcimento dei danni.

Ricorre in Cassazione deducendo omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione, travisamento del fatto ed insussistenza del reato contestato. In particolare, ha rilevato che non poteva farsi carico al datore di lavoro dell'omissione di un'attività, la sospensione del lavoro, che non gli era imposta da alcuna norma e che non poteva costituire elemento di colpa generica, quale condotta negligente ed imprudente, il rischio specifico connesso all'attività svolta di raccolta delle angurie in determinate condizioni climatiche: tale rischio non era prevedibile. - Rigetto

La Corte afferma che "La corte d'appello ha ritenuto addebitabile all'A. la morte del V. in quanto ha osservato che la raccolta delle angurie nella situazione ambientale accertata era di certo attività lavorativa faticosa.
Ad essa, quindi, era connesso un rischio per la salute che era da considerare prevedibile dal datore di lavoro.
Questi era in colpa perchè, pur dovendo tutelare l'integrità fisica del suo dipendente, non aveva valutato il rischio cui era esposto il V., tenuto anche conto della sua corporatura che influiva sull'eliminazione del calore in eccesso, e lo aveva fatto lavorare nelle condizioni rilevate.
L' A., peraltro, aveva il dovere di sottoporre il V. a visita medica per controllare che fosse idoneo a svolgere un lavoro faticoso al sole in estate e di informare quest'ultimo dei rischi cui era esposto". 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente -
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere -
Dott. IACOPINO Silvana Giovan - Consigliere -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) A.S. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 27/02/2007 della CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO Silvana Giovanna;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO F. che ha concluso per il ricorso;
udito il difensore avv. RANDAZZO Ettore che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza del 21/3/2001 il Tribunale di Siracusa ha assolto perchè il fatto non sussiste A.S. dal reato di cui all'art. 589 cpv. c.p.p. in pregiudizio del lavoratore V. F., morto per un colpo di calore mentre raccoglieva angurie nelle ore centrali di un giorno in cui vi era una temperatura esterna molto elevata ed un alto tasso di umidità.
Secondo il giudice di primo grado non vi era nesso di causalità tra la condotta colposa contestata all' A. e l'evento non essendo stato provato che l'osservanza della normativa avrebbe evitato l'evento.
A seguito di impugnazione del PM, la Corte di Appello di Catania in data 27/2/2007 in riforma a della sentenza di primo grado, concesse le attenuanti generiche, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell' A. per essere il reato ascritto estinto per prescrizione
Ha, altresì, condannato l' A. al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita ed alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute in entrambi i gradi di giudizio.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell' A. deducendo omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione, travisamento del fatto ed insussistenza del reato contestato. In particolare, ha rilevato che non poteva farsi carico al datore di lavoro dell'omissione di un'attività, la sospensione del lavoro, che non gli era imposta da alcuna norma e che non poteva costituire elemento di colpa generica, quale condotta negligente ed imprudente, il rischio specifico connesso all'attività svolta di raccolta delle angurie in determinate condizioni climatiche Tale rischio non era prevedibile.
Il collegio, poi, aveva utilizzato elementi e circostanze che non facevano parte delle acquisizione probatorie. Mancava poi il nesso causale tra condotta ed evento. Il ricorrente si è poi doluto per la condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
 
Diritto

Il gravame è infondato e va rigettato.
La corte di appello ha ritenuto addebitabile all' A. la morte del V. in quanto ha osservato che la raccolta delle angurie nella situazione ambientale accertata era di certo attività lavorativa faticosa Ad essa, quindi, era connesso un rischio per la salute che era da considerare prevedibile dal datore di lavoro.
Questi era in colpa perchè, pur dovendo tutelare l'integrità fisica del suo dipendente, non aveva valutato il rischio cui era esposto il V., tenuto anche conto della sua corporatura che influiva sull'eliminazione del calore in eccesso, e lo aveva fatto lavorare nelle condizioni rilevate. L' A., peraltro, aveva il dovere di sottoporre il V. a visita medica per controllare che fosse idoneo a svolgere un lavoro faticoso al sole in estate e di informare quest'ultimo dei rischi cui era esposto.
Il convincimento espresso dai giudici del merito, in quanto frutto di una valutazione delle emergenze acquisite di cui è stato dato conto in maniera adeguata e coerente si sottrae al sindacato di legittimità.
Quanto all'ultima doglianza, si osserva che la corte di appello, a differenza del giudice di primo grado che l'aveva esclusa, ha ritenuto configurabile la responsabilità dell'imputato per il reato ascritto tanto da avere accordato allo stesso le attenuanti generiche.
E' stato proprio il riconoscimento delle dette circostanze che ha fatto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione In una tale situazione, in cui la causa estintiva del reato è maturata per effetto della riduzione del termine prescrizizonale dovuta alle attenuanti generiche la cui concessione è stata conseguenza della ravvisabilità della responsabilità dell' A., il collegio poteva pronunciare condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2009