Regione Umbria
Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 19 febbraio 2021, n. 17
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Visto l’articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto-legge 19/2020 convertito con la legge n. 35 del 22/05/2020;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 30 aprile 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; Vista l’ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19”;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19’”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19’”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
Visti i successivi DPCM attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge n. 74 del 14 luglio 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19”;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 27 novembre 2020, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 con il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, che prevede che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020;
Considerati i contenuti del decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da covid 19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
Considerato il permanere in Umbria di un numero di persone attualmente positive al COVID 19, pari a 8.439 alla data del 18 febbraio 2021, tale da indicare una situazione che evidenzia rischi e criticità a livello regionale;
Atteso che alla medesima data del 18 febbraio 2021 il numero dei ricoveri di persone positive al COVID 19 negli ospedali umbri risulta essere pari a 545, di cui 83 in rianimazione;
Tenuto conto che l’ultimo riscontro delle varianti a seguito dello studio di prevalenza dedicato alla Regione Umbria ha evidenziato che su 77 campioni 41 sono stati identificati con la variante brasiliana e 22 con quella inglese;
Considerato che quanto sopra esposto in ordine all’andamento della situazione epidemiologica induce a ritenere necessario il mantenimento delle misure di prevenzione del contagio idonee a garantire misure di contenimento da adottarsi secondo il principio della massima precauzione;
Atteso che la Regione Umbria (ed in particolare la provincia di Perugia ed il Comune di San Venanzo in provincia di Terni) conserva un trend severo rispetto al dato nazionale così come risulta dall’esito dei lavori della cabina di monitoraggio nazionale riunitasi in data 19 febbraio 2021;
Atteso che il Ministero della Salute mantiene la regione nella cd. zona arancione di cui all’articolo 2 del DPCM 14 gennaio 2021, da rafforzare con ordinanze regionali per le aree a maggiore incidenza di contagi;
Rilevato pertanto che appare necessario, raccogliendo le indicazioni di cui sopra, applicare le disposizioni di cui all’articolo 3 del DPCM 14 gennaio 2021 - cd. zona rossa - ai comuni del territorio della Provincia di Perugia e nel Comune di San Venanzo in Provincia di Terni, tenuto conto dell’aggiornamento comunicato con note del 19 febbraio 2021 del Commissario Regionale all’emergenza COVID acquisite al protocollo regionale in pari data;
Considerato che risulta necessario per quanto sopra evidenziato prorogare i contenuti delle ordinanze della Presidente della Giunta regionale del 6 febbraio 2021 n. 14 e del 12 febbraio 2021 n. 16 prevedendo la sospensione delle attività laboratoriali nelle scuole superiori di secondo grado, statali e paritarie, e nei corsi di formazione autorizzati da Regione Umbria ed ARPAL Umbria;
Rilevato che appare necessario, pertanto, sulla base della situazione epidemiologica, continuare a ispirare l’azione amministrativa regionale al principio della massima precauzione a tutela del bene primario del diritto alla salute finalizzato ad assicurare un alto livello di protezione della popolazione, nella sua duplice dimensione di diritto fondamentale dell’individuo e di interesse della collettività ex art. 31 della Costituzione;
Considerato che le misure previste dalla presente ordinanza hanno altresì l’obiettivo di contribuire al pieno dispiegarsi delle ulteriori misure derivanti dall’applicazione del DPCM 14 gennaio 2021, delle ordinanze del Ministero della Salute, dei decreti legge 172/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 6/2021), 1/2021 e 2/2021;
Considerato che l’attività di controllo della fauna selvatica riveste preminente interesse pubblico anche alla luce delle innumerevoli segnalazioni da parte della cittadinanza e che la stessa assolve a funzioni di limitazioni di danni alle coltivazioni agricole e riduzioni di impatti sulle attività antropiche come nel caso degli incidenti stradali;
Considerato che l’attività venatoria assolve anche a una funzione di controllo della fauna selvatica attraverso l’abbattimento di particolari specie quali cervidi e bovidi oggetto dell’attività venatoria di selezione di cui al regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23 e che la sospensione di tale attività intervenuta ai sensi di precedenti ordinanze genera il mancato controllo su tale fauna con rischi di impatti sulle attività antropiche come nel caso degli incidenti stradali oltre che sull’equilibrio della fauna selvatica stessa;
Considerato che la caccia di selezione avviene in modalità individuale e che comunque rimane vietata qualsiasi forma di assembramento;
Richiamate le proprie precedenti ordinanze emanate per fronteggiare l’emergenza Covid-19;
Dato atto che l’INAIL, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell’emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l’emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell’utenza nei vari settori;
Preso atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo Epidemiologico della Regione Umbria dell’11 febbraio 2021 e del 19 febbraio 2021;
Tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini;
Atteso che il presente provvedimento sarà suscettibile di modificazioni in ragione dell’eventuale mutamento delle condizioni epidemiologiche ad esito delle attività di sorveglianza e monitoraggio appositamente implementate;
Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza finalizzata a portare il periodo di osservazione dei fenomeni epidemiologici almeno a 21 giorni rispetto alle misure assunte con la precedente ordinanza del 6 febbraio 2021, n. 14;
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito dalla legge 6 del 29 gennaio 2021;
Visto il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2;
Visto il DPCM 14 gennaio 2021 pubblicato nella G.U. n. 11 del 15 gennaio 2021;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno del 18 gennaio 2021 n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot. Civ;
Vista l’ordinanza del Ministero della salute del 12 febbraio 2021;
Sentito il Ministro della Salute;
 

O R D I N A

Art. 1

1. Sono prorogate fino al 28 febbraio 2021 le disposizioni contenute nell’ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 6 febbraio 2021, n. 14 (cosiddetta zona rossa rafforzata nella Provincia di Perugia e nel comune di San Venanzo in Provincia di Terni) integrate con le previsioni di cui ai successivi commi 3 e 4.
È altresì prorogata per il medesimo periodo di cui al periodo precedente l’ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 12 febbraio 2021, n. 16.
2. L’allegato 1, di cui all’articolo 2 dell’ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 12 febbraio 2021 n. 16, è abrogato.
3. A decorrere dal 22 febbraio 2021 e fino al 28 febbraio 2021 nei comuni della Provincia di Perugia, nonché nel Comune di San Venanzo in provincia di Terni, sono sospese le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi IeFP.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 134 del 9 agosto 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
4. Per il medesimo periodo di cui al comma 3 nei comuni della Provincia di Perugia, nonché nel Comune di San Venanzo in provincia di Terni, fatte salve le specifiche disposizioni di cui all’art. 1 comma 10 lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021, tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da ARPAL Umbria devono essere svolti in modalità telematica a distanza. Le attività laboratoriali, ivi comprese le prove di laboratorio o tecnico pratiche relative agli esami finali, non possono essere svolte in presenza.
 

Art. 2

1. A decorrere dal 22 febbraio 2021 e fino al 28 febbraio 2021 su tutto il territorio della Regione Umbria è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione per l’esercizio della caccia di selezione di cui al regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23 nel distretto di iscrizione e nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie autorizzate nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia venatoria, limitatamente ai soli residenti anagraficamente in Umbria ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentito l’esercizio della caccia di selezione ai cacciatori ed ai soggetti abilitati ed autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria.
2. Gli spostamenti nonché l’esercizio della caccia di selezione dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi individuali di protezione respiratoria di cui al DPCM 14 gennaio 2021.
 

Art. 3

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate secondo quanto previsto dall’art 4 del decreto legge 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge 35/2020.
 

Art. 4

1. È fortemente raccomandato agli enti locali di vigilare e porre in essere ogni utile iniziativa ed attivare tutte le misure necessarie ed idonee al fine di assicurare il rispetto puntuale da parte della cittadinanza delle norme e delle prescrizioni relative alla prevenzione del contagio ed in particolare delle norme afferenti gli spostamenti consentiti ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 14 gennaio 2021.
 

Art. 5

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, all’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell’Umbria, al Coni -Umbria-, alla Camera di Commercio Umbria e al Comando regionale dei Carabinieri forestali.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, lì 19/02/2021                                                                    Presidente Donatella Tesei